Cassazione Penale, Sentenza n. 34415/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato le istanze volte alla revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna, pronunciata a carico del defunto Vincenzo Borriello (sentenza del 3/12/1998, irrevocabile il 17/3/2000). Hanno dedotto principalmente: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 173 c.p., sostenendo che l'ordine di demolizione debba essere qualificato come pena e quindi estinto per decorso del tempo; 2) errori nel merito relativi alla legittimazione a presentare le domande di condono (rilevando che la successione e il decesso del proprietario avrebbero conferito legittimazione agli odierni istanti) e che le due istanze di sanatoria riguardassero fabbricati distinti, non un unico intervento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Sul primo punto, ha ribadito l'orientamento secondo cui l'ordine di demolizione disposto con sentenza penale ha natura di sanzione amministrativa (funzione ripristinatoria e reale) e non costituisce "pena" soggetta alle cause estintive previste dall'art. 173 c.p.; pertanto non è estinto per il decorso del tempo né soggetto alle estinzioni tipiche delle pene principali. Ha inoltre richiamato la disciplina dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che inquadra strumenti amministrativi e la possibilità di ordine giudiziale purché non già eseguito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto non decisiva la censura sulla legittimazione: anche ammettendo che gli immobili siano pervenuti iure hereditatis, la Corte di appello ha valutato il merito e ha ritenuto che le due domande di condono riguardassero in realtà un medesimo immobile (un unico intervento), sussistendo il pericolo di artificiosa frammentazione della volumetria per eludere i limiti di cubatura previsti dalla normativa sul condono. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
La Corte ha escluso l'applicabilità: l'art.173 disciplina l'estinzione di pene principali per decorso del tempo e non può essere esteso alle sanzioni amministrative/accessorie come l'ordine di demolizione
Disciplina l'ingiunzione alla demolizione da parte dell'autorità amministrativa e prevede che il giudice ordini la demolizione con la sentenza 'se ancora non sia stata altrimenti eseguita'; rafforza la natura amministrativa e ripristinatoria della demolizione
Norma sulla prescrizione delle sanzioni pecuniarie amministrative: la Corte osserva che tale disciplina riguarda sanzioni pecuniarie punitive e non l'ordine di demolizione di natura ripristinatoria
L. 23/12/1994 n. 724, art. 39 comma 6; L. 28/02/1985 n. 47, artt. 6 e 38 comma 5
Richiamate in relazione alla legittimazione a presentare domande di condono: la Corte di appello ha valutato che i ricorrenti non rientravano nelle categorie legittimate nella fase genetica, e ha comunque analizzato il merito delle istanze
art. 27 Cost.
Richiamato in termini comparativi sulle finalità risocializzanti delle pene principali: la demolizione non persegue finalità rieducative ma ripristinatorie
art. 445 comma 2 cod. proc. pen.
Citato nel ragionamento per spiegare che l'ordine di demolizione può rimanere eseguibile anche in ipotesi di estinzione del reato in fasi processuali particolari
Massime di principio
- L'ordine di demolizione disposto con sentenza penale ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non costituisce 'pena' ai sensi delle norme penali estintive (es. art.173 c.p.).
- Le cause estintive penali per decorso del tempo non si applicano per analogia alle sanzioni amministrative/accessorie come la demolizione; la valutazione richiede distinzione di finalità e natura giuridica.
- La demolizione giudiziale è coordinabile con gli strumenti amministrativi (demolizione d'ufficio, ingiunzione) e resta eseguibile se non già eseguita, potendo il giudice penale revocarla solo se incompatibile con provvedimenti amministrativi successivi.
- La legittimazione a presentare istanze di condono va valutata non solo al momento della presentazione ma anche nel momento in cui la domanda viene valutata, ma l'accertamento della legittimazione non impedisce al giudice di decidere il merito quando questo sia comunque fondato su elementi ostativi (es. unitarietà dell'intervento).
- Le domande di sanatoria possono essere scrutinati per evitare artificiose frammentazioni dell'intervento edilizio finalizzate a eludere limiti normativi (es. limiti di cubatura previsti dalle leggi sul condono).
- La morte del condannato dopo l'irrevocabilità della sentenza non estingue automaticamente l'ordine di demolizione; l'ordine può permanere e restare eseguibile nei confronti di chi sia in rapporto con il bene.
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