Cassazione Penale, Sentenza n. 22231/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Prontera Alberto ha impugnato la conferma della condanna pronunciata in abbreviato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per bancarotta fraudolenta documentale (capi 1-3), lamentando: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico per la bancarotta documentale (sostiene che la sottrazione alla procedura concorsuale non sarebbe volontaria e discute la rilevanza della distrazione di 93.000 Euro); 2) vizio di motivazione per non aver affrontato compiutamente le argomentazioni difensive sulla mancata consegna delle scritture contabili; 3) errori sulla valutazione dell'estro delle indagini delegate della Guardia di Finanza; 4) errata qualificazione giuridica (sostiene che si tratterebbe di bancarotta semplice ex art. 217 l. fall. e non fraudolenta); 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito ritenendo integrata la bancarotta fraudolenta documentale specifica e la bancarotta patrimoniale per distrazione, alla luce della mancata consegna delle scritture contabili, del trasferimento della sede societaria fittizia, della risoluzione del contratto di locazione precedente al fallimento, dell'allontanamento del rappresentante legale in Belgio, della distrazione di 93.000,00 Euro verso conti personali/altre società e della mancata deposizione dei bilanci. Sono stati ritenuti inammissibili o infondati i motivi difensivi per genericità del gravame o per mancata allegazione integrale di atti (nota GdF). La Corte ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità della condotta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha escluso la competenza della Cassazione a liquidare gli onorari del gratuito patrocinio.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Norma applicata per configurare la bancarotta fraudolenta documentale specifica quando c'e' omissione o sottrazione delle scritture con finalità di arrecare pregiudizio ai creditori; il dolo richiesto può essere dolo specifico (finalità di danneggiare i creditori) o dolo generico (consapevolezza che l'irregolare tenuta renda impossibile la ricostruzione della gestione)
Norma relativa alla bancarotta semplice documentale; la Corte distingue la fattispecie semplice da quella fraudolenta sulla base dell'elemento soggettivo (colpa o dolo per la semplice; dolo per le forme fraudolente) e dell'oggetto materiale delle scritture
Richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo in cassazione quando la censura non e' stata oggetto specifico del motivo di appello o e' formulata in termini generici
Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte conferma il diniego in ragione della gravità della condotta e della mancanza di elementi positivi
Criteri per la determinazione della pena: i giudici di merito hanno applicato tali criteri per motivare la congruità della pena e il diniego delle attenuanti
art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata per affermare che la liquidazione degli onorari del difensore ammesso al gratuito patrocinio compete al giudice della causa di merito e non alla Cassazione
Citato nel ragionamento dottrinale sulla punibilità a titolo di colpa o di dolo in relazione alla bancarotta semplice documentale; la Corte richiama la distinzione tra previsione implicita ed esplicita
Massime di principio
- La mancata consegna o la sottrazione delle scritture contabili alla procedura fallimentare può integrare la bancarotta fraudolenta documentale specifica quando dagli elementi fattuali (trasferimento di sede fittizio, allontanamento dell'amministratore, distrazioni di beni, mancata tenuta o deposito dei bilanci) emerga la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori.
- Le sentenze di primo e secondo grado, in caso di doppia conforme, devono essere lette congiuntamente: la Corte di cassazione valuta la motivazione nel suo complesso e non solo la decisione di secondo grado isolatamente.
- Motivi di cassazione che ripropongono valutazioni alternative dei fatti o che non erano specificamente dedotti in appello sono spesso inammissibili per genericità o per violazione del principio di autosufficienza del ricorso (mancata allegazione degli atti fondamentali).
- Il trasferimento all'estero dell'amministratore e l'irreperibilità possono essere indizi rilevanti, se connessi ad altri elementi (distrazioni, passivo significativo, sede fittizia), per inferire il dolo finale di voler sottrarre patrimonio alla procedura.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo anche fondandosi predominantly sulla gravità della condotta, senza necessità di esaminare esaustivamente ogni elemento favorevole o sfavorevole, purché la motivazione individui i criteri decisivi.
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