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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13586/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La banca proponeva opposizione a due precetti intimati in forza di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni emessa dalla Corte d'appello di Bologna a favore di una società poi cancellata dal registro delle imprese e di un soggetto fisico. La difesa della banca sosteneva che, essendo la società stata cancellata d'ufficio per omesso deposito dei bilanci di liquidazione per tre anni consecutivi, ciò rivelasse un disinteresse degli organi sociali e una volontà abdicativa idonea a far ritenere rinunciato il credito; inoltre deduceva che, al momento della cancellazione, il credito non era ancora certo perché la sentenza di condanna non era passata in giudicato. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi: violazione dell'art. 2490 c.c. e dell'art. 345 c.p.c. per avere i giudici di merito negato la rinuncia al credito nonostante la cancellazione d'ufficio, e violazione dell'art. 2909 c.c. per avere ritenuto trasferibile ai soci un credito ancora sub iudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i diritti non liquidati si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa; restano esclusi solo le mere pretese e i crediti ancora incerti o illiquidi, salvo che emerga una chiara volontà di rinuncia/remissione del credito. La cancellazione d'ufficio per omesso deposito dei bilanci di liquidazione non integra di per sé una presunzione di rinuncia, né la pendenza del giudizio sul credito impedisce la successione dei soci. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva rigettato le opposizioni al precetto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2490 c.c.

    La cancellazione d'ufficio della società per omesso deposito del bilancio in fase di liquidazione non comporta automaticamente rinuncia ai crediti sociali né esclude il trasferimento dei diritti residui ai soci.

  • art. 345 c.p.c.

    Il motivo di ricorso che vi fa riferimento è ritenuto infondato nel contesto della censura sulla cancellazione d'ufficio e sulla presunta rinuncia al credito.

  • art. 2909 c.c.

    La pendenza del giudizio sul credito e l'assenza di giudicato al momento della cancellazione non impediscono la successione dei soci nel credito della società estinta.

  • art. 1236 c.c.

    La remissione del debito richiede una inequivoca volontà remissoria diretta a uno specifico creditore e la prova rigorosa dei relativi presupposti.

  • art. 110 c.p.c.

    Se il giudizio sul credito è interrotto per la cancellazione della società, i soci possono proseguirlo o riassumerlo quali successori dell'ente.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i diritti residui non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci, salvo che si tratti di mere pretese o di crediti ancora incerti o illiquidi non suscettibili di essere inseriti senza ulteriori attività.
  • La cancellazione d'ufficio della società per omesso deposito dei bilanci di liquidazione non costituisce, da sola, prova di una volontà abdicativa o di remissione del credito sociale.
  • La pendenza di un giudizio sul credito al momento dell'estinzione della società non impedisce il subentro dei soci nella titolarità del credito, né la prosecuzione o riassunzione del processo quali successori dell'ente.
  • La remissione del debito non può presumersi per il solo fatto dell'omessa appostazione del credito nel bilancio finale di liquidazione, ma richiede elementi univoci e una prova rigorosa della volontà di rinuncia indirizzata al debitore specifico.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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