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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43093/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha promosso ricorso avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata relativa al periodo di presofferto dal 19/12/2008 al 08/06/2009 (pari a 5 mesi e 21 giorni). Il Tribunale di sorveglianza aveva negato il beneficio ritenendo che, in epoca successiva alla cessazione di tale periodo, il Pesce si fosse reso responsabile di gravi reati irrevocabilmente accertati (tra cui condanne per associazione mafiosa), circostanza che denotava una mancata sincera partecipazione al processo rieducativo anche nel periodo per cui era chiesta la liberazione anticipata. In Cassazione il ricorrente deduceva travisamento della prova e violazione del principio di semestralizzazione del beneficio, sostenendo che le sentenze indicate dal Tribunale non comportavano un accertamento di condotte successive al 08/06/2009 o che, comunque, la cessazione delle condotte criminose fosse anteriore a tale data, e chiedeva che venisse verificata la data effettiva di cessazione delle condotte per i reati permanenti. Con memoria sono stati aggiunti motivi sui benefici di liberazione anticipata già riconosciuti in altro periodo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente applicato i principi di diritto consolidati: la commissione di reati dopo il periodo di custodia cautelare può essere valutata negativamente ai fini della liberazione anticipata richiesta per il periodo precedente; nel caso di reato permanente occorre verificare, quando la contestazione sia 'aperta', se il giudice di merito abbia accertato la permanenza della condotta oltre la data dell'accertamento, ma fuori da ipotesi di contestazione aperta la determinazione temporale è coperta da giudicato e non è sindacabile in sede esecutiva. La Corte ha ritenuto che non vi fosse travisamento dei fatti da parte del giudice a quo e che i profili temporali riferiti alle condanne fossero coperti dal giudicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte valorizza le condanne per associazione di tipo mafioso come elemento indiziario negativo sulla partecipazione all'opera di rieducazione; la commissione di tale reato in epoca successiva al periodo per cui si richiede il beneficio può ostare alla concessione.

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamato per la distinzione tra associazione semplice e associazione aggravata da metodo e finalità mafiose; la Corte ha ritenuto rilevante la posizione apicale/di garanzia ricoperta dal condannato ai fini valutativi sulla rieducazione.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Citato nella fase deduttiva del ricorrente per sostenere l'impossibilità di compiere fatti criminosi mentre era sottoposto al regime differenziato; la Corte valuta tale circostanza nel quadro probatorio complessivo.

  • principio di semestralizzazione della liberazione anticipata

    Confermato che la valutazione deve essere frazionata per ciascun semestre, ma che comportamenti successivi in libertà possono proiettarsi negativamente su periodi precedenti trascorsi in detenzione, implicando che la semestralizzazione non esclude la considerazione di fatti postumi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e alla sanzione per ricorso manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto che vi fossero profili di colpa nel ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta di liberazione anticipata va valutata semestre per semestre, ma la commissione di reati in epoca successiva al periodo richiesto può essere considerata elemento negativo anche per i semestri precedenti; non è quindi esclusa l'estensione in negativo del comportamento posteriore sul giudizio di rieducazione anteriore.
  • Quando il reato è permanente, la semplice indicazione della data della sentenza di primo grado non è automaticamente sufficiente per stabilire la data di cessazione della condotta: se la contestazione è 'aperta' il giudice deve verificare se la permanenza è stata accertata fino alla sentenza; in mancanza di contestazione aperta, la determinazione temporale è coperta dal giudicato e non sindacabile in sede esecutiva.
  • I profili temporali e fattuali già definiti con giudicato non possono essere riaperti in sede di esecuzione; il ricorrente deve provare concretamente che la lettura temporale operata dal giudice è erronea o che la contestazione era 'aperta'.
  • La documentazione e gli atti processuali (capo di imputazione, ordine di esecuzione, sentenze) assumono rilievo decisivo: l'onere di dimostrare la cessazione anteriore della condotta grava sul richiedente il beneficio.
  • Il ruolo della posizione soggettiva del condannato (ad esempio ruolo apicale o di garanzia in un sodalizio criminoso) incide sulla valutazione della sua adesione al processo rieducativo e può ostare alla concessione dei benefici.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza del motivo prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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