Cassazione Penale, Sentenza n. 43091/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Montella chiedeva il riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo dal 21/08/2015 al 21/02/2018 (cinque semestri). L'ordinanza impugnata aveva limitato il riconoscimento, modificando la semestralizzazione e attribuendo al detenuto alcune infrazioni (alcune delle quali, secondo il ricorrente, riferibili ad altro detenuto o anteriori al periodo valutato). Il Tribunale di sorveglianza aveva inoltre fondato il diniego su sanzioni disciplinari e su fatti collegati alla proroga del regime 41-bis e su trattenimenti di corrispondenza, ritenendo la persistenza di legami con il sodalizio camorristico e la mancata rieducazione. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza motivazionale: il giudice a quo avrebbe valorizzato fatti e sanzioni estranee o anteriori ai semestri richiesti senza spiegare il nesso con la valutazione richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo esame. La Corte ha censurato la motivazione come manifestamente illogica o apparente: mancata valutazione specifica del comportamento del detenuto per ciascuno dei cinque semestri richiesti; uso, per il diniego, di sanzioni o fatti riferibili a semestri diversi e di fatti anteriori senza spiegare il nesso causale con il periodo valutato; insufficiente considerazione della rilevanza dei trattenimenti di corrispondenza. Ha richiamato il principio che l'apprezzamento deve seguire l'art. 54 ord. pen. e motivare il collegamento tra fatti esterni al semestre e la non partecipazione all'opera di rieducazione.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
la concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione
la Corte richiede una valutazione frazionata per ciascun semestre: l'oggetto della valutazione è la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel semestre considerato; fatti esterni o successivi possono incidere solo se è motivato il loro nesso con il periodo richiesto
art. 41-bis ord. pen.
richiamato dal Tribunale come base della proroga del regime speciale e dei fatti ritenuti indicativi di persistenza di legami mafiosi; la Cassazione osserva che fatti anteriori al periodo valutato necessitano di specifica motivazione per riverberarsi sui semestri in esame
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013)
principio che la valutazione deve concentrarsi sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel semestre di riferimento e non sul risultato complessivo a distanza di anni
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011 e Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997)
afferma che la commissione di reati successivi o gravi può dimostrare la mancata adesione all'opera di rieducazione, ma la loro incidenza sui semestri valutati richiede motivazione adeguata
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata deve essere motivata semestre per semestre: il giudice deve valutare la partecipazione all'opera di rieducazione riferita a ciascun semestre oggetto dell'istanza.
- Fatti, sanzioni o condotte anteriori o posteriori al semestre richiesto possono avere rilievo solo se il giudice spiega il nesso causale e la ragione per cui incidono sulla valutazione del periodo considerato.
- Attribuzioni errate di infrazioni a terzi o errori materiali che alterano la semestralizzazione devono essere corretti: la mancanza di chiarezza può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio.
- Il mero trattenimento di corrispondenza o comportamenti formalmente neutri non sono automaticamente idonei a precludere il beneficio; occorre motivare la loro valenza criminogena e il collegamento con la mancata partecipazione alla rieducazione.
- Motivazioni generiche o basate su riferimenti temporali non chiariti rischiano di essere qualificate come illogiche o apparenti e condurre all'annullamento con rinvio per nuovo esame.
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