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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43094/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il rigetto, da parte del Magistrato di Sorveglianza di Nuoro, dell'istanza di liberazione anticipata. Il giudice di merito aveva ritenuto tardiva la memoria difensiva pervenuta il 12/12/2022 e quindi il reclamo inammissibile. Il ricorrente ha dedotto inosservanza o errata applicazione della legge processuale (art. 606 co.1 lett. b) c.p.p.) per violazione dell'art. 69-bis L. 354/1975: l'ordinanza impugnata era stata notificata soltanto al detenuto e non al difensore, per cui, secondo il principio indicato dalle Sezioni Unite, la memoria difensiva doveva essere considerata atto autonomo di impugnazione del difensore e non poteva essere ritenuta tardiva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite (sent. n.12581/2021) secondo cui l'ordinanza che decide sulla liberazione anticipata deve essere notificata anche al difensore; in mancanza della notifica al difensore il termine per impugnare non può ritenersi spirato. La memoria depositata dal difensore è stata qualificata come atto autonomo di impugnazione (con effetto sanante ai sensi dell'art. 183 c.p.p. rispetto alla nullità connessa alla mancata nomina/notifica). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari per decidere nel merito il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 28/07/2022.

Norme richiamate

  • art. 69-bis legge 354/1975

    La norma richiede la notifica dell'ordinanza in materia di liberazione anticipata; la mancata notifica al difensore impedisce che il termine per l'impugnazione si ritenga decorso nei suoi confronti.

  • art. 606 co.1 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione di norme processuali (viziante la decisione di inammissibilità).

  • art. 585 co.3 cod. proc. pen.

    Richiamato in via analogica per stabilire che, in assenza di notifica al difensore, il termine processuale non può ritenersi spirato; la disciplina dei termini delle impugnazioni tutela la posizione del difensore non notificato.

  • art. 183 cod. proc. pen.

    Rilevato come norma che consente effetto sanante della memoria difensiva quale atto idoneo a rimuovere la nullità di ordine generale derivante dalla mancata nomina/notifica del difensore d'ufficio.

  • Sezioni Unite, sent. n. 12581/2021

    l'ordinanza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, che è legittimato a proporre reclamo, quale strumento soggetto alla disciplina delle impugnazioni

    Principio di diritto vincolante applicato dalla Corte: la notifica al difensore è necessaria e l'assenza di tale notifica tutela la facoltà del difensore di proporre tempestivamente impugnazione; eventuali atti difensivi presentati devono essere valutati come autonomi atti di impugnazione.

Massime di principio

  • Se un provvedimento che decide sulla liberazione anticipata non è notificato al difensore, il termine per l'impugnazione non può ritenersi decorso nei confronti del difensore; la memoria difensiva può essere considerata atto autonomo di impugnazione.
  • La notifica dell'ordinanza di rigetto della liberazione anticipata al difensore è obbligatoria: l'omessa notifica integra un vizio procedurale che può giustificare l'annullamento e il rinvio per la valutazione di merito.
  • La presentazione della memoria da parte del difensore, anche se successiva rispetto al termine ordinario, può avere effetto sanante ai sensi dell'art. 183 c.p.p. quando la tardività dipenda dalla mancata notifica dell'atto al difensore stesso.
  • In casi analoghi è opportuno verificare e documentare la mancanza di notifica al difensore (registro di notifica, attestazioni dell'ufficio notificante) e dedurre la nullità o l'irregolarità della procedura per ottenere la riapertura del termine o l'ammissione dell'impugnazione.
  • Richiamare il precedente delle Sezioni Unite (n.12581/2021) è strategico quando si censuri la mancata notifica di provvedimenti che incidono su diritti della persona detenuta e sulle relative impugnazioni.

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