Cassazione Penale, Sentenza n. 43095/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava in parte la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata per alcuni semestri. Il rigetto è fondato su notizie di reato: indebita percezione del reddito di cittadinanza (giugno 2019 - gennaio 2021) trasmessa dalla Guardia di Finanza di Amantea e una denuncia per evasione del 10/03/2022 dal Commissariato di Fiumicino. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione dell'art. 54 ord. pen. e carenza/manifesta illogicità della motivazione, sostenendo in particolare che percepiva la "pensione di cittadinanza" e non il reddito di cittadinanza e quindi non aveva obbligo di comunicare all'INPS lo stato detentivo; chiedeva anche che si tenesse conto della precedente concessione di detenzione domiciliare (febbraio 2020) come prova di partecipazione all'opera rieducativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le deduzioni manifestamente infondate e prive di reale confronto con la motivazione del giudice a quo. Ha confermato che la valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione è discrezionale e deve essere compiuta per ciascun semestre ai sensi dell'art. 54 ord. pen.; ha ritenuto rilevante l'omessa comunicazione di variazione reddituale e/o dello stato detentivo (anche in presenza di percezione di "pensione di cittadinanza"), valutata come condotta omissiva di natura truffaldina che incide sulla rieducazione. Ha escluso che la precedente detenzione domiciliare del 2020 impedisca la valutazione negativa successiva, essendo basata su un quadro fattuale diverso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; la valutazione è frazionata per semestre e attiene alla partecipazione, non al risultato rieducativo finale.
art. 1, d.l. 28/01/2019, n. 4 (Pensione di cittadinanza / Reddito di cittadinanza)
"il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza" per i nuclei con componenti di età pari o superiore a 67 anni; "i requisiti per l'accesso e le regole... sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato"
La distinzione terminologica tra "reddito di cittadinanza" e "pensione di cittadinanza" non esclude l'applicazione delle stesse regole gestionali e degli stessi obblighi di comunicazione delle variazioni reddituali/di stato.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso manifestamente infondato o comunque per responsabilità processuale.
Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013 (giurisprudenza)
Sottolinea che l'oggetto della valutazione del giudice è la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel semestre considerato, non il conseguimento dell'effetto rieducativo.
Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011 (giurisprudenza)
La ricaduta nel reato è elemento indicativo della mancata adesione all'opera di rieducazione e può giustificare il diniego di benefici.
Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997 (giurisprudenza)
Conferma che il comportamento successivo del detenuto può influire negativamente anche su periodi precedenti, pur se in quei periodi non siano emersi rilievi disciplinari.
Corte Cost. n. 186 del 2000 (giurisprudenza costituzionale richiamata)
Richiamata in relazione ai profili di colpa nel ricorso, a fondamento della possibile condanna per responsabilità processuale.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata è discrezionale e va valutata per ciascun semestre: il giudice verifica la partecipazione concreta del detenuto all'opera di rieducazione nel periodo considerato, non solo il risultato rieducativo complessivo.
- Notizie di reato o comportamenti che evidenziano una "ricaduta" nel reato o omissioni fraudolente (anche nella gestione di benefici economici) possono essere valutati come indizi di mancata partecipazione alla rieducazione e giustificare il diniego del beneficio.
- L'omessa comunicazione di variazioni reddituali o dello stato detentivo relative a benefici assistenziali costituisce di per sé fatto rilevante e, se indicativa di condotta truffaldina, può incidere sui benefici penitenziari; la distinzione terminologica tra "reddito di cittadinanza" e "pensione di cittadinanza" non esclude gli obblighi di comunicazione.
- Provvedimenti favorevoli precedenti (es. detenzione domiciliare) non impediscono che successivi fatti negativi modifichino la valutazione del comportamento rieducativo, specie se fondati su elementi nuovi o diversi.
- In sede di reclamo e ricorso è essenziale affrontare puntualmente i rilievi del giudice di merito e fornire prova documentale delle contestazioni; omissioni difensive o mancato confronto con argomenti decisivi indeboliscono le chance di successo in Cassazione.
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