Cassazione Penale, Sentenza n. 43090/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Giudice di Pace di Alessandria il 15/02/2023 a €10.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5 quater, D.Lgs. n. 286/1998 per inottemperanza a ordini di espulsione notificati il 18/05/2017 e il 03/06/2020. Il ricorso in Cassazione denunciava, in primo luogo, insufficiente motivazione della sentenza; in secondo luogo omessa motivazione riguardo alla richiesta difensiva di applicazione della causa di improcedibilità prevista dall'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. La Procura generale aveva chiesto l'annullamento limitato all'art. 34 con rinvio per nuovo giudizio
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi e di motivare sulla richiesta di applicazione della causa di improcedibilita ex art. 34 D.Lgs. n. 274/2000. Ha quindi annullato la sentenza limitatamente a tale punto e disposto il rinvio al Giudice di Pace di Alessandria, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul profilo della improcedibilita. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto, ritenendo infondato il primo motivo circa la motivazione generale della sentenza, poiche il giudice aveva motivato in modo logico la condanna sulla base delle prove di inottemperanza agli ordini di espulsione
Norme richiamate
art. 14, comma 5 quater D.Lgs. n. 286/1998
Riferito al reato di inottemperanza agli ordini di espulsione; la condotta è valutata concretamente ai fini della responsabilità penale, ma non impedisce, ove ricorrano i presupposti, l'applicazione della causa di improcedibilita prevista dall'art. 34 D.Lgs. n. 274/2000
art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
La causa di esclusione della procedibilita per particolare tenuità del fatto si applica anche ai reati di pericolo astratto o presunto e va valutata rispetto alla fattispecie concreta; il giudice deve esprimersi e motivare quando la parte ne chiede l'applicazione, valutando congiuntamente gli elementi indicati dal legislatore
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norme richiamate nella censura di cassazione relative agli errori di diritto e vizio della motivazione; la Corte ha valutato tali censure e ha ritenuto fondato il vizio motivazionale relativo all'omessa pronuncia sull'art. 34, mentre ha rigettato la censura generale sulla motivazione
art. 125 e art. 546 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa nella contestazione di motivazione e nel sistema probatorio; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul punto della responsabilità fosse adeguata
Richiamato nella doglianza di omessa motivazione in relazione all'art. 34; la Corte ha confermato l'obbligo del giudice di motivare espressamente sulla richiesta di improcedibilita
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per la tempestiva trasmissione della requisitoria della Procura generale; rilevante per il procedimento davanti alla Corte
Massime di principio
- Quando la difesa formula espressamente la richiesta di applicazione della causa di improcedibilita ex art. 34 D.Lgs. n. 274/2000, il giudice e' obbligato a pronunciarsi esplicitamente e a motivare le ragioni della decisione; l'omessa pronuncia e' vizio di motivazione che legittima l'impugnazione
- L'art. 34 puo' essere applicato anche ai reati di pericolo astratto o presunto, compresi taluni reati in materia di immigrazione; la verifica va fatta rispetto alla fattispecie concreta
- La particolare tenuità del fatto va valutata congiuntamente considerando: esiguità del danno o del pericolo, occasionalità della condotta, basso grado di colpevolezza e l'eventuale pregiudizio sociale che il procedimento arrecerebbe alle esigenze di lavoro, studio, famiglia o salute dell'imputato
- La mancata motivazione su un punto decisivo puo' portare all'annullamento parziale della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio esclusivamente su quel punto, lasciando impregiudicata la restante parte della decisione
- In caso di rinvio per nuovo giudizio sul profilo della improcedibilita, il giudice di merito, in diversa composizione, dovra' riesaminare concretamente la tenuità della condotta alla luce degli elementi indicati e motivare espressamente la decisione
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