Cassazione Penale, Sentenza n. 43092/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la parte dell’ordinanza che dichiarava inammissibile la sua domanda di ristoro nella forma "specifica" (decurtazione della pena in esecuzione) per periodi di detenzione anteriori all'attuale carcerazione. Sosteneva che, a motivo dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il titolo esecutivo è unico e quindi le pene già espiate comprese nel cumulo avrebbero dovuto riacquistare rilevanza ai fini della riduzione richiesta; censurava la decisione per violazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. e per mancanza/contraddittorietà della motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., comma 3, l’avvenuta espiazione della pena consente esclusivamente la richiesta del ristoro nella forma monetaria e non la forma specifica (decurtazione della pena), salvo che la nuova esecuzione sia continuativa e unificata alla precedente (esecuzione senza soluzione di continuità o cumulo operato senza cesura temporale). Nel caso concreto è stata accertata una cesura temporale tra le esecuzioni, quindi la domanda di riduzione della pena riferita a periodi già espiati era inammissibile. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'avvenuta espiazione della pena limita il rimedio al solo ristoro in forma monetaria; la forma specifica (decurtazione) è ammissibile solo se l'espiazione del titolo successivo avviene senza soluzione di continuità nell'ambito di un'esecuzione unificata
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorrente deduceva violazione di questa norma; la Corte ha ritenuto la censura infondata e la motivazione del Tribunale di Sorveglianza corretta rispetto alla declaratoria di inammissibilità
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
d.l. 26 giugno 2014
Individua, ai fini del rimedio ex art. 35-ter, il termine decadenziale entro il quale è proponibile la domanda per ottenere il ristoro monetario relativo a detenzioni pregresse
Principio della fungibilità e divieto di "crediti di pena"
Principio interpretativo richiamato dalla Corte: non sono ammissibili crediti di pena riferibili a periodi già esposti e spendibili in relazione a reati non ancora commessi; tale principio giustifica l'impossibilità di ottenere una decurtazione della pena per detenzioni ormai esaurite e disgiunte temporalmente dalla attuale esecuzione
Massime di principio
- Se la pena oggetto della domanda è già stata integralmente esp piata, il rimedio previsto dall'art. 35-ter è, di regola, il ristoro in forma monetaria e non la riduzione della pena in esecuzione
- La forma specifica (decurtazione della pena) è ammessa solo se l'espiazione del nuovo titolo avviene senza soluzione di continuità e nell'ambito di un'esecuzione unificata o cumulo senza cesure temporali
- Una cesura temporale tra precedenti esecuzioni e l'attuale impedisce la richiesta della forma specifica e rende la domanda, con riferimento ai periodi già espiati, inammissibile
- Occorre rispettare il termine decadenziale previsto in relazione all'entrata in vigore della disciplina (richiamato dal d.l. 26/6/2014) per proporre istanza di ristoro monetario per detenzioni pregresse
- Non è possibile trasformare indietro in "crediti di pena" periodi di detenzione già scontati per compensarli su condanne successive non ancora eseguite; bisogna valutare la continuità di esecuzione e il titolo di riferimento
- In presenza di dubbio sulla continuità o sull'unificazione dell'esecuzione conviene documentare e chiedere al magistrato di sorveglianza la ricognizione dell'eventuale cumulo senza soluzione di continuità, perché solo in quel caso può aprirsi la via alla forma specifica del ristoro
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