Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43092/2023 del 23/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la parte dell’ordinanza che dichiarava inammissibile la sua domanda di ristoro nella forma "specifica" (decurtazione della pena in esecuzione) per periodi di detenzione anteriori all'attuale carcerazione. Sosteneva che, a motivo dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il titolo esecutivo è unico e quindi le pene già espiate comprese nel cumulo avrebbero dovuto riacquistare rilevanza ai fini della riduzione richiesta; censurava la decisione per violazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p. e per mancanza/contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., comma 3, l’avvenuta espiazione della pena consente esclusivamente la richiesta del ristoro nella forma monetaria e non la forma specifica (decurtazione della pena), salvo che la nuova esecuzione sia continuativa e unificata alla precedente (esecuzione senza soluzione di continuità o cumulo operato senza cesura temporale). Nel caso concreto è stata accertata una cesura temporale tra le esecuzioni, quindi la domanda di riduzione della pena riferita a periodi già espiati era inammissibile. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    L'avvenuta espiazione della pena limita il rimedio al solo ristoro in forma monetaria; la forma specifica (decurtazione) è ammissibile solo se l'espiazione del titolo successivo avviene senza soluzione di continuità nell'ambito di un'esecuzione unificata

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Il ricorrente deduceva violazione di questa norma; la Corte ha ritenuto la censura infondata e la motivazione del Tribunale di Sorveglianza corretta rispetto alla declaratoria di inammissibilità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • d.l. 26 giugno 2014

    Individua, ai fini del rimedio ex art. 35-ter, il termine decadenziale entro il quale è proponibile la domanda per ottenere il ristoro monetario relativo a detenzioni pregresse

  • Principio della fungibilità e divieto di "crediti di pena"

    Principio interpretativo richiamato dalla Corte: non sono ammissibili crediti di pena riferibili a periodi già esposti e spendibili in relazione a reati non ancora commessi; tale principio giustifica l'impossibilità di ottenere una decurtazione della pena per detenzioni ormai esaurite e disgiunte temporalmente dalla attuale esecuzione

Massime di principio

  • Se la pena oggetto della domanda è già stata integralmente esp piata, il rimedio previsto dall'art. 35-ter è, di regola, il ristoro in forma monetaria e non la riduzione della pena in esecuzione
  • La forma specifica (decurtazione della pena) è ammessa solo se l'espiazione del nuovo titolo avviene senza soluzione di continuità e nell'ambito di un'esecuzione unificata o cumulo senza cesure temporali
  • Una cesura temporale tra precedenti esecuzioni e l'attuale impedisce la richiesta della forma specifica e rende la domanda, con riferimento ai periodi già espiati, inammissibile
  • Occorre rispettare il termine decadenziale previsto in relazione all'entrata in vigore della disciplina (richiamato dal d.l. 26/6/2014) per proporre istanza di ristoro monetario per detenzioni pregresse
  • Non è possibile trasformare indietro in "crediti di pena" periodi di detenzione già scontati per compensarli su condanne successive non ancora eseguite; bisogna valutare la continuità di esecuzione e il titolo di riferimento
  • In presenza di dubbio sulla continuità o sull'unificazione dell'esecuzione conviene documentare e chiedere al magistrato di sorveglianza la ricognizione dell'eventuale cumulo senza soluzione di continuità, perché solo in quel caso può aprirsi la via alla forma specifica del ristoro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.