Cassazione Penale, Sentenza n. 43087/2023 del 23/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per porto illegale di arma e per resistenza a pubblico ufficiale (reati posti in essere in Pagani il 15/09/2013). Manzella e Francese censurano la valutazione probatoria (assenza di prova diretta sull'identificazione del modello dell'arma) e, in particolare Manzella, la sussistenza del reato di resistenza (art.337 c.p.) perché avrebbe mancato la violenza o minaccia. Pecoraro propone più censure: vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla recidiva; mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art.114 c.p.); mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.); carenza di prova a suo carico; mancata valutazione della possibilità di proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, confermando la decisione della Corte di appello (che aveva integralmente confermato la sentenza di primo grado, salvo dichiarare estinto per prescrizione il reato ex art.337 c.p. in relazione a Francesco Francese). La Cassazione ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione di merito, valorizzando la combinazione di dichiarazioni testimoniali, il proiettile rinvenuto nella vettura (identico per marca e calibro al bossolo rinvenuto sul luogo degli spari) e le immagini di videosorveglianza che raffiguravano Pecoraro mentre impugnava una pistola. Quanto alla resistenza, la Corte ha confermato che la fuga a forte velocità e contromano integra la violenza del reato di resistenza. Per effetto della declaratoria di inammissibilità sono state poste a carico dei ricorrenti le spese e il pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente fissata (importo non indicato nel testo fornito).
Norme richiamate
legge 18 aprile 1967 n. 895 (norme sulle armi), artt. 4, comma 1 e 2 lett. a) e 7
La detenzione/porto di arma comune da sparo senza licenza è ritenuta provata con la valutazione complessiva degli elementi (proiettile nell'auto, bossolo sul luogo e comportamento degli imputati), anche in assenza dell'individuazione del modello specifico dell'arma
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La condotta consistente nella fuga a bordo di un'autovettura con guida pericolosa (forte velocità e contromano) integra l'elemento materiale della violenza richiesto per il reato di resistenza
La recidiva è stata dedotta in relazione ai precedenti carichi di alcuni imputati e considerata nella ponderazione delle circostanze attenuanti/agggravanti
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione dei mezzi di prova)
L'assenza di prova diretta sull'identificazione del modello d'arma non compromette la valutazione di responsabilità se altri elementi probatori, logicamente connessi, raggiungono la prova oltre ogni ragionevole dubbio
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
I motivi proposti sono stati qualificati come contestazioni di merito e di fatto non idonee a fondare la cassazione, essendo preclusa la rivalutazione degli elementi probatori in sede di legittimità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti del ricorso)
I ricorsi sono stati trattati nei limiti del devolutum come previsto dalle norme procedurali
art. 114 cod. pen. (attenuante della minima partecipazione)
Per riconoscere la minima partecipazione il contributo del coautore deve essere marginale e di efficacia causale trascurabile; la Corte territoriale ha ritenuto che Pecoraro avesse un ruolo non marginale (impugnava l'arma)
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La particolare tenuità può essere esclusa per motivi impliciti purché emergano dalla motivazione elementi che dimostrino la non occasionalità o la pericolosità della condotta; in questo caso la Corte ha ritenuto tali elementi sussistenti
art. 129 cod. proc. pen. (possibilità di proscioglimento)
La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da imporre l'esame dell'ipotesi di proscioglimento per mancanza di prova, e il ricorrente non ha indicato base concreta per tale esame
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze della declaratoria di inammissibilità)
Sulla base della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e a versare la somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: chi impugna deve spiegare un errore di diritto o un travisamento della prova tale da rendere illogica l'intera motivazione
- La prova della detenzione o uso di un'arma può fondarsi su elementi indiziari convergenti (testimoniali, riscontri materiali come bossoli/proiettili, immagini di videosorveglianza) anche se non è stato identificato il modello dell'arma
- La fuga in auto con condotta pericolosa (alta velocità, contromano) può integrare la violenza necessaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale
- L'attenuante della minima partecipazione richiede che il contributo del coautore sia marginale e causalmente trascurabile; la mera minore efficacia non è sufficiente
- La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa sulla base di valutazioni di merito riguardanti la non occasionalità o la pericolosità della condotta; tale esclusione non è facilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
- Per contestare la carenza di motivazione in cassazione occorre evidenziare macroscopiche incongruenze o illogicità evidenti nella motivazione di merito
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