Cassazione Civile, Ordinanza n. 27052/2025 del 08/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di nullità e, in subordine, di inefficacia revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da un istituto di credito contro atti compiuti da un debitore: una cessione del 50% delle quote di una società e la compravendita di una porzione di immobile del 10.5.2010, in favore di un soggetto terzo che era anche socio della restante quota della società. Il tribunale aveva respinto sia la domanda di nullità sia quella revocatoria; la corte d'appello, invece, aveva rigettato la nullità ma accolto la revocatoria, ritenendo integrati i presupposti soggettivi dell'azione sulla base di indizi relativi ai rapporti tra le parti, alla comune operatività nel medesimo settore economico, alla conoscenza delle difficoltà finanziarie del disponente e alla consistenza dell'operazione dispositiva. Il ricorrente principale ha proposto sei motivi contro tale decisione, denunciando violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2729 c.c., nonché nullità della sentenza per difetto di motivazione, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente inferito la consapevolezza del pregiudizio da presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e avesse mal valutato le prove e omesso l'esame di fatti decisivi. Ha inoltre impugnato la statuizione sulle spese ex art. 92 c.p.c. La società intervenuta/cessionaria ha proposto ricorso incidentale, poi ritenuto tardivo e quindi inammissibile, avverso la statuizione sulle spese e sulla legittimazione all'intervento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inammissibile anche il ricorso incidentale. In particolare, ha ritenuto il ricorso incidentale tardivo perché proposto oltre il termine lungo e comunque privo di interesse autonomo rispetto al ricorso principale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto i motivi inammissibili per violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza, poiché non erano stati riprodotti in modo adeguato gli atti e i documenti di merito su cui le censure si fondavano, e perché le doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle presunzioni, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che, in presenza di credito anteriore all'atto dispositivo, per l'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la semplice conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, senza necessità di provare il consilium fraudis del debitore o la partecipazione del terzo alla frode. Le spese di legittimità sono state compensate tra i ricorrenti, mentre il ricorrente principale è stato condannato a rifondere le spese alla controricorrente; è stato infine dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
Per l'azione revocatoria ordinaria, quando il credito è anteriore all'atto dispositivo, è sufficiente la conoscenza o agevole conoscibilità del pregiudizio arrecato al creditore da parte del debitore e, nell'atto oneroso, del terzo; non occorre la prova del consilium fraudis o della specifica conoscenza del singolo credito.
La prova per presunzioni deve essere sorretta da indizi gravi, precisi e concordanti; tuttavia in cassazione la doglianza è inammissibile se mira solo a rimettere in discussione la valutazione di merito degli indizi senza denunciare un vero errore di sussunzione o di metodo.
La censura di nullità della sentenza per motivazione deve confrontarsi in modo specifico con la struttura argomentativa della decisione; non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e l'indicazione/autosufficienza degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, con riproduzione del loro contenuto o chiari riferimenti alla loro collocazione nel fascicolo di merito.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'onere di deposito e di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti può essere soddisfatto mediante riferimenti idonei a identificarne la fase di produzione o formazione nel giudizio di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure ex art. 360 non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del fatto; il vizio denunciabile attiene all'errore di diritto, al vizio motivazionale nei limiti consentiti e all'omesso esame di un fatto decisivo, non al riesame delle risultanze probatorie.
La compensazione delle spese appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è, di regola, censurabile in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, per gli atti a titolo oneroso compiuti anteriormente al sorgere o alla tutela del credito, la consapevolezza del pregiudizio è sufficiente e può essere desunta da presunzioni, senza necessità di provare una frode specifica o la conoscenza puntuale del credito da parte del terzo.
- La valutazione degli indizi e della prova presuntiva compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione quando il ricorso si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti, anziché indicare una violazione delle regole legali sulla presunzione.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce errori in procedendo o in iudicando deve indicare con precisione gli atti e documenti rilevanti, riprodurne il contenuto essenziale e spiegare in che modo essi avrebbero condotto a una decisione diversa.
- La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione o per violazione dell'art. 132 c.p.c. non può essere utilizzata come strumento surrettizio di revisione del merito.
- La mancata compensazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non integra, di per sé, motivo di cassazione.
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