Cassazione Penale, Sentenza n. 27670/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per reati ambientali (art. 137, comma 1 e comma 9, e art. 256, comma 2, D.lgs. n. 152/2006) per presunti scarichi non autorizzati di acque reflue industriali, acque di prima pioggia e di lavaggio piazzali e deposito incontrollato di rifiuti. La difesa ha sostenuto di aver tempestivamente richiesto rinnovi e autorizzazioni (istanza AUA e proroga), di aver sollecitato gli enti preposti e di aver agito in buona fede, invocando il mantenimento provvisorio dello scarico in base alle istanze presentate; hanno inoltre contestato la mancanza di prove tecniche (campionamenti) e la qualificazione giuridica degli eventi, nonché l'eccessività della pena e la mancata applicazione delle attenuanti e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. Ha confermato la qualificazione dei reati e la condanna con ammenda complessiva di euro 5.000,00 (tenuto conto della continuazione e dei benefici di legge). La Corte ha però osservato che l'art. 124, comma 8, D.lgs. n. 152/2006 consente il mantenimento provvisorio dello scarico se la domanda di rinnovo è tempestiva, ma ha ritenuto che tale situazione non fosse più applicabile dal momento in cui il ricorrente venne a conoscenza del preavviso di diniego (31/12/2019) e non ottemperò alle prescrizioni impartite: da quella data avrebbe dovuto cessare gli scarichi. Ha altresì affermato che l'assenza di campionamenti non esclude i reati, trattandosi di reati di pericolo, e che il deposito di rifiuti in cassoni senza idonea pavimentazione configurava il rischio concretamente sanzionato. I motivi relativi alla pena, alle attenuanti generiche e all'applicazione dell'art. 131-bis sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati, con particolare rilievo che l'onere della prova circa la particolare tenuità del fatto grava sull'imputato.
Norme richiamate
D.lgs. n. 152/2006, art. 137, comma 1
Norma sanzionatoria sugli scarichi non autorizzati: applicata per gli scarichi di acque reflue industriali rilevati negli accessi; la Corte ha confermato che la mancanza del titolo autorizzatorio integra il reato
D.lgs. n. 152/2006, art. 137, comma 9
Riferimento a specifiche fattispecie di scarico (es. acque di prima pioggia, lavaggio piazzali); la Corte ha ritenuto configurabile l'illecito anche senza riscontro di inquinamento oggettivo, trattandosi di reato di pericolo
D.lgs. n. 152/2006, art. 124, comma 8
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata
La norma consente il mantenimento provvisorio dello scarico se la proroga è stata tempestivamente richiesta; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tale disciplina fosse applicabile fino al momento in cui il ricorrente non era a conoscenza del preavviso di diniego, ma non potesse più trovare applicazione dopo averne avuto piena contezza e non avendo ottemperato alle prescrizioni
D.lgs. n. 152/2006, art. 256, comma 2
ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
Norma sanzionatoria in materia di gestione dei rifiuti; la Corte ha utilizzato la forbice edittale per valutare l'adeguatezza della pena, ritenendo congrua l'ammenda fissata oltre a considerare la pena base e le circostanze
Richiamata la regola per cui per i procedimenti in materia ambientale non si applica il silenzio-assenso: l'autorizzazione agli scarichi richiede provvedimento espresso e non può essere surrogata dal silenzio degli uffici
Causa speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ricorda che l'onere di allegazione e prova della sussistenza dei requisiti spetta all'imputato e, non avendolo adempiuto, la causa non è stata riconosciuta
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla determinazione dell'ammenda, anche tenendo conto della giurisprudenza sul 'medio edittale' e sulla sufficienza della motivazione quando la pena è sotto la media edittale
Massime di principio
- La presentazione tempestiva di una richiesta di rinnovo/autorizzazione può legittimare il mantenimento provvisorio dell'attività (art. 124, comma 8 D.lgs. 152/2006), ma tale diritto cessa se il titolare viene a conoscenza di un provvedimento di diniego o di prescrizioni non ottemperate: da quel momento deve sospendere l'attività non autorizzata
- Nei procedimenti ambientali il principio del silenzio-assenso non opera: le autorizzazioni ambientali richiedono un provvedimento espresso e non possono essere considerate efficaci per mera inattività amministrativa
- I reati ambientali relativi agli scarichi e alla gestione dei rifiuti possono essere configurati anche come reati di pericolo: l'assenza di campionamenti o di prova di danno concreto non esclude automaticamente l'illecito se sussiste il rischio reale di offesa
- L'onere di allegare e provare la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) grava sull'imputato; non è automatica e richiede elementi specifici, non semplici deduzioni generiche
- La determinazione della pena e il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche sono valutazioni di merito con ampio margine discrezionale, sindacabili in Cassazione solo nei limiti della motivazione conforme ai criteri di legge
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