Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16125/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia di merito riguardava una domanda di inefficacia revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da un istituto di credito, accolta in primo grado e confermata in appello, avente ad oggetto un atto di cessione della nuda proprietà di immobili e, successivamente, un contratto di affitto d'impresa. In cassazione le parti originarie soccombenti hanno proposto ricorso contro la sentenza d'appello; tuttavia la Corte non ha esaminato i motivi di merito perché ha rilevato, in via pregiudiziale, la mancanza in atti di una procura speciale valida per il giudizio di legittimità. La procura allegata era rilasciata per i precedenti gradi di giudizio e non dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, sicché non soddisfaceva il requisito dell'art. 365 c.p.c. La controricorrente ha inoltre eccepito/iniziato la difesa nel giudizio di cassazione; un terzo cessionario del credito ha spiegato intervento, dichiarato però inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c., ritenendo non sanabile tale mancanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. né dalla disciplina successiva alla riforma del 2022. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'intervento del cessionario del credito, perché nel giudizio di cassazione non è ammesso l'intervento del terzo che non abbia partecipato alle fasi di merito, salvo ipotesi non ricorrenti. Ha condannato l'avvocato che aveva proposto il ricorso al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, compensando le spese tra tale difensore e il terzo interveniente, e ha dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato solo per descrivere la domanda di inefficacia revocatoria accolta nei gradi di merito, non oggetto della decisione di legittimità

  • art. 365 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da avvocato munito di procura speciale conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e riferita specificamente al giudizio di legittimità

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    non consente di sanare la mancanza o inesistenza della procura speciale per il ricorso per cassazione

  • art. 125, comma 3, c.p.c.

    conferma l'esigenza di specificità della procura in relazione al giudizio di cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    la disciplina della decisione accelerata dei ricorsi inammissibili o improcedibili non incide sul requisito della procura speciale e conferma la necessità di una nuova procura per eventuale decisione su proposta monocratica

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di chi ha proposto il ricorso sostanziale

  • r.d.l. n. 1578/1933

    richiamato per evidenziare che il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è riservato agli avvocati abilitati e che una sanatoria ex tunc eluderebbe tale disciplina

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e deve contenere un riferimento specifico al provvedimento da impugnare; formule generiche o procure rilasciate per i gradi di merito non sono sufficienti.
  • La mancanza della procura speciale per il ricorso per cassazione non è sanabile mediante il potere di regolarizzazione di cui all'art. 182 c.p.c., neppure alla luce della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia.
  • L'attività compiuta dal difensore privo di valida procura speciale non produce effetti processuali per la parte e resta imputabile al difensore, anche ai fini della condanna alle spese.
  • Nel giudizio di cassazione l'intervento di un terzo è inammissibile, salvo ipotesi tassative, tra cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso quando ricorrano i relativi presupposti e non vi sia stata precedente costituzione del dante causa sul medesimo diritto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese della parte che ha resistito e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico di chi ha sostanzialmente proposto l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.