Cassazione Civile, Ordinanza n. 23026/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società, destinataria di ventuno avvisi di liquidazione per il 2005 relativi alla differenza asseritamente dovuta a titolo di COSAP per impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico, ha contestato l’assoggettamento al canone di molti dei propri mezzi pubblicitari. Ha sostenuto che la delibera comunale n. 145/2001, nel richiamare la delibera n. 339/1998, avesse recepito integralmente anche la disciplina di esenzione prevista dall’art. 18 per le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, e che tale esenzione dovesse applicarsi anche per connessione funzionale agli impianti para-pedonali. Con il primo motivo ha denunciato violazione dei criteri di interpretazione degli atti normativi e degli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando anche il richiamo in appello a un regolamento del 2014 non prodotto. Con il secondo ha dedotto ancora violazione delle regole ermeneutiche per l’omessa applicazione dell’art. 18 e del criterio della connessione funzionale. Con il terzo ha denunciato omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha affermato che la delibera n. 145/2001, nel disciplinare il settore pubblicitario, aveva richiamato della delibera n. 339/1998 solo le norme sulla determinazione, pagamento, riscossione e recupero del canone, senza richiamare l’art. 18 sulle esenzioni; di conseguenza, la dispensa per occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato non poteva estendersi agli impianti pubblicitari né poteva operare il criterio della connessione funzionale, perché anch’esso contenuto nell’art. 18 non richiamato. Ha inoltre escluso interesse alla censura relativa al richiamo del regolamento del 2014, trattandosi di argomentazione svolta ad abundantiam e non decisiva. Quanto al vizio motivazionale, ha osservato che il motivo era generico e mirava a contestare questioni e argomentazioni, non un fatto storico decisivo, e che la corte territoriale aveva comunque esaminato compiutamente le censure. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e si è dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per l’interpretazione di un atto amministrativo a contenuto normativo si applicano i criteri di interpretazione della legge, non quelli negoziali degli artt. 1362 e seguenti c.c.
Sono stati ritenuti non applicabili all’interpretazione del regolamento comunale in quanto atto amministrativo normativo.
La censura è stata ritenuta priva di pregio perché diretta contro un’argomentazione della sentenza di merito svolta ad abundantiam, quindi non decisiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge relative all’interpretazione delle deliberazioni comunali.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione processuale sulle valutazioni della corte territoriale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale riguarda un fatto storico decisivo e non questioni o argomentazioni; il motivo generico è inammissibile.
art. 18 del regolamento COSAP di Roma Capitale (delibera n. 339/1998)
il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del periodo precedente, sono inferiori al mezzo metro quadrato o lineare
L’esenzione è una deroga alle regole generali e, se non espressamente richiamata, non si estende alle occupazioni pubblicitarie.
delibera del Consiglio comunale di Roma n. 339/1998
Ha istituito il regolamento generale COSAP per le occupazioni di suolo pubblico; la disciplina invocata dalla società non è stata richiamata integralmente dalla delibera successiva.
delibera del Consiglio comunale di Roma n. 145/2001
Ha esteso agli impianti pubblicitari solo le norme del regolamento COSAP relative a determinazione, pagamento, riscossione e recupero del canone, senza richiamare le esenzioni dell’art. 18.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Richiamata come legge di modifica dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell’interpretazione di un regolamento comunale a contenuto normativo si applicano i criteri di interpretazione della legge, e non quelli propri dell’interpretazione del contratto.
- Quando un atto normativo rinvia in modo puntuale solo ad alcune disposizioni di un regolamento precedente, il rinvio non può estendersi in via implicita a norme diverse e, in particolare, a disposizioni derogatorie o agevolative non menzionate.
- L’esenzione dal pagamento di un canone, in quanto deroga alla regola generale di imposizione, richiede un richiamo espresso o comunque inequivoco; non può desumersi da un rinvio limitato a norme sulla sola determinazione o riscossione del canone.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se censura in realtà questioni, argomentazioni o profili ad abundantiam e non una ratio decidendi effettivamente decisiva.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omessa considerazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non è configurabile quando si contesti in modo generico l’iter logico della sentenza o si chieda una diversa valutazione delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.
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