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Sentenza

Sentenza n. 5989/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202507780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto congrui i progetti terapeutici individuali predisposti dall'ASL, riconoscendo solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute per le terapie e ponendo integralmente a carico dei ricorrenti le spese della CTU

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno chiesto in primo grado l'accertamento del diritto dei due minori a ricevere dall'ASL, direttamente o mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi, un trattamento riabilitativo secondo uno specifico metodo e per almeno 20 ore settimanali. Il TAR, dopo aver disposto una CTU, ha ritenuto congrui i progetti individuali predisposti dall'ASL quanto a modalità e intensità, riconoscendo però il rimborso di parte delle spese sostenute. In appello gli interessati hanno dedotto: 1) erroneità, illogicità e carenza di motivazione della sentenza per avere recepito acriticamente la CTU e per avere sottodimensionato il monte ore della terapia rispetto alle Linee guida e alla legge n. 134/2015; 2) erroneità nella delimitazione del periodo rimborsabile per uno dei minori, sostenendo che il rimborso dovesse decorrere dal gennaio 2020, quando era cessato il progetto sovvenzionato dall'Ospedale Bambino Gesù, anziché dal 5 dicembre 2022; 3) ingiustizia manifesta nella regolazione delle spese, per avere posto integralmente a loro carico le spese della CTU e compensato le spese di lite.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello quanto alla pretesa di ottenere una specifica terapia nella misura oraria richiesta e quanto all'estensione del periodo di rimborso. Ha chiarito che l'inclusione del trattamento nei livelli essenziali di assistenza non attribuisce al privato un diritto soggettivo perfetto a ottenere quel trattamento nella misura indicata sulla base di certificazioni provenienti da strutture specialistiche, poiché la scelta della terapia, delle modalità e dell'intensità rientra nella valutazione tecnico-discrezionale dell'ASL, da svolgere attraverso un progetto individualizzato. Le Linee guida non fissano un numero standardizzato di ore, imponendo invece la personalizzazione del trattamento in relazione alle caratteristiche cliniche, al profilo di funzionamento, all'età e ai diversi contesti di attuazione. Il TAR ha correttamente valorizzato la CTU, risultata completa, approfondita, motivata e priva di illogicità o irragionevolezza, senza necessità di discostarsene; tale valutazione è stata inoltre confermata da un successivo referto ospedaliero. È stata ritenuta corretta anche la decorrenza del rimborso dal 5 dicembre 2022 al 9 agosto 2023: non risultavano documentate richieste di presa in carico anteriori all'ottobre 2022, la presa in carico formale risaliva al 5 dicembre 2022 e i genitori avevano rifiutato il piano individuale il 9 agosto 2023. Non erano quindi rimborsabili le spese sostenute volontariamente dopo tale rifiuto. È stato invece accolto il motivo relativo alle spese della CTU, che sono state poste pariteticamente a carico delle parti, in considerazione anche della soccombenza parziale dell'ASL. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 2 e 7, d.lgs. 502/1992

    Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.

    I LEA comprendono le prestazioni assistenziali efficaci e appropriate secondo le evidenze scientifiche e coerenti con un impiego efficiente delle risorse; l'inclusione nei LEA non comporta automaticamente il diritto del singolo a una specifica modalità o intensità terapeutica.

  • art. 3, comma 1, l. 134/2015

    Si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

    La previsione impone il riferimento alle evidenze scientifiche e al trattamento individualizzato, ma non stabilisce un monte ore uniforme né attribuisce il diritto a una terapia predeterminata dal richiedente.

  • art. 4 l. 134/2015

    Il Ministero provvede all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico.

    Le linee di indirizzo costituiscono parametro di appropriatezza degli interventi, senza sostituire la valutazione individualizzata delle strutture sanitarie competenti.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    La garanzia dei LEA riguarda un trattamento individualizzato fondato su evidenze scientifiche; la concreta scelta terapeutica e la relativa intensità devono essere definite nel progetto individuale.

  • art. 74 l.r. Lazio 22 ottobre 2018, n. 7

    La Regione individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti i programmi strutturati, i programmi evolutivi e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.

    La disciplina regionale riconosce diverse tipologie di intervento con evidenza scientifica, ma non determina un diritto automatico a una specifica terapia o a un determinato numero di ore.

  • art. 14 l. 328/2000

    Il progetto individuale per la persona con disabilità costituisce lo strumento nel quale devono essere delineati gli interventi assistenziali e terapeutici coerenti con i bisogni specifici della persona.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla particolare protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • L'inclusione di una prestazione sanitaria o sociosanitaria nei livelli essenziali di assistenza non attribuisce al privato un diritto soggettivo perfetto a ottenerla secondo la modalità, il metodo o il numero di ore richiesti, poiché la concreta appropriatezza della prestazione deve essere accertata dall'azienda sanitaria competente.
  • La scelta della terapia, delle modalità di svolgimento e dell'intensità dell'intervento spetta all'azienda sanitaria nell'ambito della propria discrezionalità tecnico-sanitaria, da esercitare mediante un progetto individualizzato fondato sulle caratteristiche cliniche, sul profilo di funzionamento, sull'età e sui contesti educativo, sanitario e familiare.
  • Le linee guida scientifiche che raccomandano interventi individualizzati non impongono, quando escludano la possibilità di individuare un'intensità ottimale standardizzata, un monte ore uniforme per tutti i pazienti; il numero delle ore deve essere personalizzato e può essere rimodulato nel tempo in base all'evoluzione clinica e agli esiti.
  • Il giudice amministrativo può recepire le conclusioni di una CTU quando esse siano fondate su un esame completo della storia clinica e sull'osservazione diretta, provengano da un consulente dotato di competenza specialistica e risultino motivate, solide e prive di illogicità o irragionevolezza; il giudice può discostarsene solo mediante un'adeguata analisi critica.
  • Il rimborso delle spese sostenute privatamente per prestazioni sanitarie non può essere esteso a periodi anteriori alla documentata presa in carico da parte dell'azienda sanitaria, né a periodi successivi al rifiuto del piano terapeutico individuale congruo predisposto dall'amministrazione.
  • In presenza di soccombenza parziale dell'amministrazione e di un esito non integralmente favorevole al privato, le spese della consulenza tecnica d'ufficio possono essere poste pariteticamente a carico delle parti, anche quando le spese generali del giudizio siano compensate.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processualeAppello
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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