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Legge

L.R. Lazio 7/2018

Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale

Normativa regionaleL.R. Lazio 7/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 7/2018 contiene un ampio pacchetto di semplificazioni e misure di sviluppo in materia digitale, ambiente, agricoltura, lavoro, cultura, organizzazione regionale, salute, edilizia, trasporti, patrimonio e finanza locale. Molte disposizioni sono state poi modificate o abrogate; alcune hanno termini specifici e applicazione limitata a periodi 2018-2021/2026 o a procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore.

Semplificazione e sviluppo regionale nel Lazio

Semplificazione e sviluppo regionale nel Lazio

La legge regionale del Lazio n. 7 del 22 ottobre 2018 introduce un intervento eterogeneo di semplificazione normativa, riorganizzazione amministrativa e misure di sostegno allo sviluppo. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale laziale e combina modifiche a numerose leggi di settore con istituti nuovi, spesso accompagnati da termini attuativi e da coperture finanziarie limitate a specifiche annualità.

Semplificazione normativa, partecipazione digitale e innovazione

Viene istituita la sezione istituzionale “Lazio Semplice”, destinata a raccogliere proposte di semplificazione da cittadini, imprese, associazioni, ordini professionali ed enti locali, anche con riferimento a modifiche normative. La Giunta definisce le modalità di presentazione delle proposte e approva ogni anno, entro il 30 giugno, un programma annuale di semplificazione.

È inoltre rafforzata la Piattaforma digitale regionale dati, quale strumento per la pubblicazione, interoperabilità, riuso e valorizzazione del patrimonio informativo regionale e degli enti controllati, con possibilità di estendere la condivisione dei dati tramite intese con enti locali, altre amministrazioni, università, biblioteche, musei e archivi. La Giunta deve adottare un regolamento attuativo entro 60 giorni e, entro 90 giorni dal regolamento, sottoporre al Consiglio il progetto di implementazione. Dal regolamento sono poi abrogati gli articoli da 1 a 14 della l.r. 7/2012.

È infine istituito il Laboratorio smart city Lazio, ambito partecipativo su innovazione digitale e smart city, aperto a soggetti pubblici e privati, associazioni, imprese e cittadini maggiorenni. Sono previste adesione online, riunioni pubbliche, verbali pubblicati sul sito regionale, almeno quattro assemblee plenarie l’anno e lavori partecipativi da concludere entro sei mesi dall’avvio. La partecipazione è gratuita, salvo il coordinatore.

Ambiente, territorio, agricoltura, caccia e pesca

La legge interviene in modo esteso su foreste, aree protette, gestione del territorio, rifiuti, geotermia, bonifiche, acqua e agricoltura.

In materia forestale vengono aggiornate regole su ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio, controllo fitosanitario, interventi urgenti contro fitopatie e recupero delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco. Per i primi 15 mesi dall’evento calamitoso, gli interventi di ricostituzione senza fondi pubblici possono essere realizzati senza autorizzazione, previa comunicazione. Sono inoltre individuati i soggetti abilitati come tecnici agroforestali.

Per le aree naturali protette vengono ampliate le possibilità di gestione e di intervento agricolo-compatibile, con attenzione a strutture amovibili temporanee, attività agricole aziendali, PUA, controllo della fauna e procedure di valutazione di incidenza. Sono modificate anche la perimetrazione della Riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa e del Parco regionale dell’Appia Antica, con regimi transitori di salvaguardia fino all’adeguamento dei piani. Le norme dell’art. 8 della l.r. 29/1997 continuano ad applicarsi nelle more, con limiti diversi a seconda dell’area ampliata.

Sul territorio colpito dal sisma del 2016 si consente, in presenza di specifiche condizioni, l’installazione di strutture abitative temporanee e amovibili, con autorizzazione comunale, senza titolo edilizio ulteriore e con rimozione entro il termine di ricostruzione e comunque non oltre cinque anni. Sono previsti anche interventi di ricostruzione e ristrutturazione nei territori sismici, compresa la possibilità di modificare la sagoma degli edifici legittimi o legittimati in zona agricola.

In materia di acque reflue si ammettono, per insediamenti inferiori a 50 abitanti equivalenti in zone senza fognatura, sistemi autonomi di depurazione conformi ai limiti del d.lgs. 152/2006 e il riuso delle acque reflue nei casi e con i requisiti del d.m. 185/2003.

Viene istituito il RUCA, registro unico regionale dei controlli in agricoltura, e il regime della multifunzionalità agricola viene profondamente riorganizzato: la l.r. 14/2006 viene rinominata e trasformata in disciplina della diversificazione delle attività agricole, con definizioni nuove, sportello unico comunale, SCIA per le attività al pubblico, elenco regionale dei soggetti abilitati, tavolo regionale della diversificazione agricola e sistema di vigilanza e sanzioni. La disciplina riguarda anche agriturismo, turismo rurale, attività multifunzionali e multimprenditoriali, con regole su connessione, prevalenza, limiti di pasti, utilizzo di spazi e sanzioni. Fino ai regolamenti attuativi, restano applicabili le norme vigenti alla data di entrata in vigore.

Sono inoltre introdotte misure per i vincoli temporali dell’imboschimento agricolo, con possibilità di revisione dei piani di coltura e conservazione e limite massimo di 20 anni per i vincoli, una volta concluso il periodo di premio compensativo.

Nel settore venatorio e ittico la legge trasferisce funzioni alla Regione, aggiorna licenze, tesserini, ruoli e sanzioni, introduce divieti specifici contro il bracconaggio ittico e rafforza la disciplina delle zone di addestramento cani, dei controlli, delle commissioni d’esame e delle competenze regionali rispetto alle province. Per la pesca professionale e sportiva sono ridefinite licenze, esenzioni, tesserino segna catture, divieti e sanzioni, con una tabella aggiornata di illeciti e importi.

Lavoro, imprese, turismo e cultura

La legge promuove la stabilità occupazionale mediante clausole sociali nei bandi regionali e rafforza la tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, con riferimento anche ai servizi ad alta intensità di manodopera. Sono previste misure per contrastare la delocalizzazione delle imprese beneficiarie di agevolazioni e per restituire i contributi in caso di delocalizzazione verso Paesi extra UE.

È soppressa la Consulta regionale dei servizi per l’impiego del Lazio e la Regione recede dalla Fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio, con abrogazioni conseguenti a perfezionamento del recesso.

In ambito turistico vengono ricondotte alla Regione diverse funzioni prima provinciali; tra le novità vi sono l’inclusione delle pro loco tra i soggetti del sistema turistico, l’istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro-loco, la qualificazione di tutti i comuni laziali come comuni turistici ai fini del federalismo municipale e la disciplina del direttore tecnico delle agenzie di viaggi, aperta anche ai cittadini italiani che rispettino le condizioni del d.lgs. 206/2007. È inoltre prevista una disciplina transitoria per le guide turistiche, ma la disposizione risulta indicata come abrogata nel testo consolidato.

Sul piano estrattivo è approvato un programma di azioni strategiche per il rilancio e la riqualificazione del settore delle cave e torbiere: sono previsti controlli straordinari, rafforzamento del monitoraggio, sospensione di procedimenti autorizzatori per i titoli sottoposti a verifica e divieto di proroga o rinnovo senza VIA favorevole. La sospensione dura fino al completamento della verifica e comunque non oltre 24 mesi.

In materia commerciale e di servizi vengono istituiti il RUCAP per i controlli delle attività produttive e il Consorzio unico per lo sviluppo industriale del Lazio, con fusione dei consorzi esistenti, commissario unico straordinario, organi collegiali, regole di bilancio, durata, successione nei rapporti e garanzie di rappresentanza territoriale. La disciplina è ampiamente integrata da disposizioni organizzative e contabili.

La legge interviene anche su artigianato, internazionalizzazione delle PMI, fiera agroalimentare a Roma, promozione del patrimonio culturale, spettacolo dal vivo, dimore storiche e città di fondazione. Nel comparto culturale sono ridefiniti criteri di concessione dei contributi e il Comitato consultivo per le dimore e ville storiche; viene inoltre finanziato uno studio di fattibilità per una fiera agroalimentare internazionale a Roma.

Organizzazione della Regione, enti strumentali e patrimonio

Sul versante organizzativo la legge aggiorna le regole su struttura della Giunta e del Consiglio, contratti flessibili di diretta collaborazione, trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori esterni, Consiglio delle autonomie locali e gestione delle funzioni regionali trasferite.

Il trattamento previdenziale dei consiglieri e degli assessori esterni è riformato in senso contributivo, con disciplina dettagliata di requisiti, base imponibile, rivalutazione, reversibilità, sospensione in caso di nuove cariche e facoltà di versamento integrativo per la X e XI legislatura. È prevista anche la possibilità, per gli eletti entro la IX legislatura non titolari di assegno vitalizio, di rinunciarvi irrevocabilmente entro il 30 dicembre 2018 con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Per il CAL sono ridefiniti composizione, funzioni e procedure consultive, con rappresentanza dei comuni degli enti di area vasta e pareri obbligatori su leggi di rilevanza istituzionale, bilancio e riparto competenze.

In materia di patrimonio e demanio, la legge disciplina alienazioni, valorizzazione, superfici e diritti dei concessionari, compresi immobili dell’ex ONC e beni demaniali o patrimoniali regionali. Sono previsti criteri di alienazione, pubblicità degli elenchi, possibilità di diritto di superficie o proprietà, valorizzazione dei beni con investimenti dei concessionari e destinazione di quote dell’aumento di valore ai comuni interessati.

Vengono anche istituiti strumenti di monitoraggio delle competenze professionali presenti nella Regione e nelle società controllate, oltre alla possibilità di utilizzare il ramo d’azienda di Capitale Lavoro S.p.A. tramite LAZIOcrea S.p.A. fino al 2020 e, dal 2021, di succedere nei rapporti di lavoro del personale a tempo indeterminato, con specifiche coperture finanziarie.

Sanità, sociale, pari opportunità e tutela delle famiglie

In ambito sanitario la legge semplifica le certificazioni mediche scolastiche: il certificato per assenze superiori a cinque giorni resta richiesto solo nei casi di profilassi internazionali/nazionali o quando sia richiesto in altre Regioni. Viene inoltre riformata la disciplina delle autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, con termini più stringenti per autorizzazione alla realizzazione, compatibilità col fabbisogno assistenziale, volture e accreditamenti; la disciplina si applica ai procedimenti instaurati dopo l’entrata in vigore e nel rispetto del piano di rientro sanitario.

Sul versante sociale sono rafforzati i principi di accessibilità, l’adeguamento degli spazi per persone con disabilità, anziani e gestanti, e il sostegno alle associazioni che promuovono la libertà femminile e contrastano le discriminazioni di genere, con contributi regionali dedicati. Sono previsti anche interventi per il comodato di immobili a favore delle associazioni delle donne.

La legge sostiene le famiglie dei minori fino a 12 anni nello spettro autistico, finanziando trattamenti con evidenza scientifica, con priorità alle famiglie con più figli autistici e ISEE più basso. La Giunta deve adottare un regolamento attuativo e istituire l’elenco dei terapisti riconosciuti.

Vengono inoltre introdotti interventi per l’integrazione socio-scolastica dei minori con disabilità o autismo, misure per la tutela dei diritti della popolazione detenuta e per gli ICAM destinati alle detenute madri con figli fino a sei anni. Per la salute mentale, ai componenti della Consulta regionale è riconosciuto il rimborso delle spese di spostamento.

Edilizia residenziale pubblica, urbanistica, paesaggio e opere pubbliche

La legge interviene sui requisiti dell’edilizia residenziale pubblica, sull’Osservatorio regionale sui piani di zona, sulla commissione speciale sui piani di zona, sulle regole di vendita, prelazione, rateizzazione e dismissione del patrimonio ERP. Sono previste anche norme per cohousing e mobilità volontaria di nuclei familiari in sottoutilizzo, con un ufficio dedicato presso l’ATER.

Sul piano urbanistico e paesaggistico sono introdotte norme sulla compatibilità con i piani paesistici, sull’uso di aree esterne ai perimetri dei piani attuativi per la viabilità di accesso, sul recupero dei sottotetti anche di altra unità immobiliare nello stesso edificio purché destinati a prima casa, e sulla ricollocazione delle edicole in aree di rilevanza storico-ambientale.

La Regione promuove inoltre la gestione integrata del tratto metropolitano del Tevere attraverso accordi di programma e contratti di fiume, con possibili sistemi di contabilità separata e forme di finanziamento correlate al tratto fluviale.

Per il controllo delle barriere architettoniche è istituito il registro regionale telematico dei PEBA, con relazione biennale al Consiglio, pubblicazione dei dati e linee guida regionali. È confermata l’efficacia degli interventi già realizzati dai comuni in edilizia scolastica.

Energia, impianti termici e aeraulici

L’articolo sull’efficientamento energetico disciplina il controllo degli impianti termici, il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica, il catasto regionale degli impianti termici e il ruolo di Regioni, comuni e ARPA. I comuni fino a 40.000 abitanti e quelli più grandi hanno compiti distinti di controllo, ispezione e verifica; sono previsti regolamenti regionali entro 120 giorni, tavoli tecnici e comitati di indirizzo.

Sono destinati proventi specifici al finanziamento di APE Lazio e del Catasto regionale degli impianti termici, con anticipazioni di spesa per il 2019 e recupero nel 2020. È istituito anche il Registro regionale degli impianti a biomassa per impianti pari o superiori a 50 kW termici.

La legge contiene inoltre disposizioni sugli impianti aeraulici, con corsi di formazione, regole per manutenzione e sanificazione, controlli sugli impianti sopra i 10 kW termici e promozione di impianti solari ed eolici di piccola e media scala nei condomìni.

Trasporti, carburanti e mobilità

Per il trasporto pubblico locale la legge introduce servizi sussidiari e complementari tramite autobus NCC, SCIA per l’avvio dei servizi integrativi e nuove regole per gli affidamenti dei servizi di trasporto di interesse regionale e locale, in conformità al regolamento UE 1370/2007 e alle regole dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

Per il trasporto non di linea vengono aggiornate le sanzioni, le condizioni per il servizio taxi/NCC, il bacino comprensoriale e l’uso temporaneo di autorizzazioni per appalti di trasporto disabili. È prevista anche una disciplina speciale per il bacino comprensoriale aeroportuale e portuale di Roma, Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia.

Nel settore carburanti, i nuovi impianti e le ristrutturazioni totali devono dotarsi di ricarica elettrica veloce e di rifornimento GNC o GNL, salvo aree svantaggiate o procedimenti già pendenti. Sono previste linee guida attuative entro 30 giorni.

Finanza regionale, tributi e contributi

La legge contiene numerose coperture finanziarie puntuali, prevalentemente per gli anni 2018-2020, 2019 o 2021-2023, e ribadisce una clausola generale di invarianza finanziaria, salvo gli articoli espressamente finanziati.

Sono disciplinati il fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, il fondo per i soggetti colpiti da sovraindebitamento o usura, contributi per la comunicazione istituzionale sui referendum locali, il pagamento online dei tributi regionali entro il 1° gennaio 2019, e le risorse per la tassa di abilitazione professionale.

Regime transitorio, efficacia e obsolescenza

Molte norme hanno efficacia limitata nel tempo o sono state successivamente abrogate, in tutto o in parte, dalle note di coordinamento e dalle leggi successive. In particolare risultano chiaramente temporanee o legate a esercizi/finestre finanziarie e dunque oggi di interesse pratico ridotto: alcune disposizioni su contributi 2018-2020, sul recesso da enti e fondazioni, sulla sospensione geotermica, sui procedimenti estrattivi, su taluni organismi consultivi o su termini per l’attuazione di regolamenti e programmi.

Nel complesso, il provvedimento resta formalmente rilevante come testo di coordinamento della legislazione laziale, ma molte singole misure hanno già esaurito i propri effetti o sono state modificate/abrogate nel tempo.

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