Cassazione Penale, Ordinanza n. 21603/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorso conteneva un unico motivo, con cui si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, lamentando che la pena fosse stata fissata in violazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. La censura era diretta, in sostanza, a contestare la congruità della motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che la pena era stata determinata in misura prossima al minimo edittale e comunque al di sotto della media edittale, con motivazione ritenuta congrua e sufficiente; ha quindi escluso che vi fosse spazio per una revisione in sede di legittimità della discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla dosimetria della pena. Ha osservato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, quando la pena irrogata è al di sotto della media edittale, è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza, essendo gli elementi dell'art. 133 c.p. implicitamente considerati. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base della contestazione, unitamente al tentativo, per la struttura del reato oggetto di condanna.
Richiamato quale disciplina del tentativo, con riferimento alla riduzione di pena indicata dalla Corte.
Norma incriminatrice del reato contestato, evocata nel capo di imputazione confermato in appello.
art. 71, comma 1, d.lgs. 159/2011
Norma concorrente richiamata nella condanna confermata dalla Corte d'appello.
Criterio centrale per la determinazione della pena; la Corte ribadisce che il suo utilizzo rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, se la pena è sotto la media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica basata sull'adeguatezza.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro generale della discrezionalità nella commisurazione della pena.
Norma implicita nella statuizione sulle spese processuali e sulla somma alla Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione dà conto, in modo non apparente, dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando la pena irrogata è collocata al di sotto della media edittale, non è necessaria una motivazione analitica e specifica su ciascun elemento dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza della pena.
- Il dovere motivazionale sulla dosimetria si intensifica solo quando il giudice intenda discostarsi sensibilmente dal minimo edittale; viceversa, una pena prossima al minimo o sotto la media edittale può essere sorretta da motivazione sintetica ma congrua.
- In sede di legittimità, una censura che si risolva nella mera richiesta di diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, senza specifici vizi logici o giuridici, è inammissibile.
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