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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27491/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto la società incorporante chiedendo il riconoscimento, dopo il proprio transito a seguito di incorporazione prevista da una norma di legge, dell'inquadramento nel livello Quadri del CCNL applicabile presso l'ente incorporante, in continuità con l'inquadramento già posseduto presso la società originaria. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di primo grado. Avverso tale sentenza il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai suoi difensori, cui la controparte ha aderito con accettazione della rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della resistente, dichiarando l'estinzione del processo. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia, e ha precisato che non trova applicazione l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 659-664, L. n. 208/2015

    La disposizione è richiamata come base del transito del dipendente per incorporazione presso l'ente incorporante.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    In presenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.

  • Cass. n. 23175/2015

    È citata a sostegno del principio secondo cui la misura del contributo unificato aggiuntivo è di stretta interpretazione e non si estende alla rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nei termini previsti dall'art. 391 c.p.c.
  • L'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è applicabile solo nei casi tipizzati di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso in via analogica alla rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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