Cassazione Civile, Ordinanza n. 23224/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio iniziato davanti al giudice ordinario e poi riassunto davanti al giudice amministrativo dopo una declinatoria di giurisdizione. Il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello incidentale del Comune, ha ritenuto tardiva la riassunzione perché, nel processo amministrativo, entro il termine perentorio occorrevano sia la notifica sia il deposito del ricorso; nel caso concreto la notifica era avvenuta entro termine, ma il deposito solo successivamente. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15 c.p.a., dell'art. 64, commi 2 e 3, c.p.a. e dell'art. 59 L. n. 69/2009, sostenendo che la domanda si perfeziona con la notifica e che il deposito riguarda solo l'instaurazione del rapporto processuale. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., assumendo che la declaratoria di tardività del deposito integrerebbe un rifiuto di giurisdizione o comunque una violazione dei limiti esterni della giurisdizione sindacabile dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha affermato che il Consiglio di Stato ha svolto una normale operazione interpretativa delle norme processuali applicabili, ritenendo tardivo il deposito del ricorso nella riassunzione, senza sconfinare nei limiti esterni della giurisdizione. Il preteso errore denunciato dalla ricorrente riguarda al più un errore interno in iudicando o in procedendo, non sindacabile in sede di regolamento di giurisdizione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la decisione conforme alla proposta consente le statuizioni previste, incluse le condanne economiche a carico della parte soccombente.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
il motivo inerente alla giurisdizione è ammissibile solo nei limiti del controllo sui limiti esterni della giurisdizione, non per errori interni del giudice speciale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
le censure di violazione di legge non possono essere veicolate come vizio di giurisdizione quando si contesta solo l'interpretazione delle norme processuali.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività della riassunzione con la sola notifica.
richiamato dalla ricorrente per contestare la regola affermata dal Consiglio di Stato sulla riassunzione e sul deposito del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
richiamato dal Consiglio di Stato nel proprio ragionamento sull'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione.
richiamato dal Consiglio di Stato nel proprio ragionamento sull'onere di riassunzione/riproposta entro termine perentorio.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge.
richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina della riassunzione dopo declinatoria di giurisdizione.
consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata nei casi previsti dalla norma richiamata dalla Corte.
consente la condanna in favore della Cassa delle ammende nei casi disciplinati dalla disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, se dovuto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale travalica i limiti esterni della giurisdizione, occupando la sfera riservata al legislatore o ad altra giurisdizione, oppure quando nega tutela sull'erroneo presupposto che la situazione soggettiva sia in astratto non giustiziabile.
- Non integra vizio di giurisdizione l'errore del giudice speciale che, restando nell'alveo della propria giurisdizione, interpreti e applichi in modo non condivisibile le norme processuali o sostanziali, anche se ciò conduca a dichiarare inammissibile o estinto il giudizio.
- Nel processo amministrativo, la riassunzione/riproposizione dopo declinatoria di giurisdizione richiede il rispetto del termine perentorio previsto dalle norme applicabili e la questione della tempestività, quando risolta mediante interpretazione delle norme del c.p.a., attiene al merito processuale e non ai limiti esterni della giurisdizione.
- La sola contestazione della regola processuale adottata dal giudice amministrativo non consente di trasformare un error in procedendo o in iudicando in motivo di ricorso per cassazione per giurisdizione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile in conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c., possono essere applicate le conseguenze economiche previste dalla norma, compresa la condanna equitativa per responsabilità aggravata e l'ulteriore contributo unificato.
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