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Ordinanza

Ordinanza n. 2184/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento dell'Ordinanza n. 67 del 12 ottobre 2022, a firma del Sindaco del Comune di Cairate notificata al ricorrente in data 13 ottobre 2022, con la quale è stato ordinato al Fallimento INSA S.r.l. ed al Fallimento G&G Metal S.r.l, di provvedere «in via tra loro solidale, alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti ancora presenti (come da verbale di sopralluogo ARPA 17-03-2022 e documentazione fotografica allegata), rifiuti abbandonati e correlati sia al ciclo produttivo di “INSA S.r.l.” (collocati all'interno del capannone e sotto tettoia esterna costituenti residui tensioattivi non ionici e ausiliari vari impiegati nell'attività di INSA S.r.l., parte oggetto di insacchettamento in “big bags” posti all'interno del capannone e parte depositati al di sotto di tettoia esterna e costituenti “un consistente cumulo di tensioattivi in polvere”) che a successivo abbandono in loco nei termini indicati nel precitato verbale ARPA 17-03-2022 presso l'insediamento ex Ditta INSA S.r.l., avente ingresso dal Comune di Fagnano Olona Via Opifici n. 2, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D. Lgs. 152/06, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento»; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202203223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale che imponeva solidalmente a due società fallite la rimozione e lo smaltimento di rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Fallimento di G&G Metal S.r.l. ha impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere l'ordinanza sindacale con cui il Comune di Cairate aveva imposto, in solido con il Fallimento INSA S.r.l., la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti presenti presso un insediamento produttivo e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il fallimento era stato chiuso, con conseguente cancellazione della società dal Registro delle imprese e estinzione della persona giuridica. Ha quindi chiesto l'interruzione del processo.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di illegittimità dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la cancellazione della società dal Registro delle imprese determini l'estinzione della persona giuridica e la perdita della capacità di stare in giudizio. Poiché l'evento estintivo si è verificato durante la pendenza del processo e riguardava una parte costituita, esso costituisce evento interruttivo ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e seguenti c.p.c., richiamati dall'art. 79 c.p.a. Il Collegio ha pertanto dichiarato l'interruzione del processo, precisando che il giudizio può proseguire o essere riassunto secondo le modalità dell'art. 80 c.p.a. L'interruzione opera dal verificarsi dell'evento interruttivo oppure, se la parte si è costituita tramite procuratore, dalla data della dichiarazione resa dal procuratore.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    «in via tra loro solidale, alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti ancora presenti ... ed al ripristino dello stato dei luoghi»

    La disposizione è richiamata quale base giuridica dell'ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Impone di dare atto dell'interruzione del processo al verificarsi dell'evento interruttivo e disciplina la decorrenza dell'interruzione quando la parte sia costituita a mezzo procuratore.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Le norme, richiamate dall'art. 79 c.p.a., disciplinano l'interruzione del processo conseguente alla perdita della capacità di stare in giudizio di una parte.

  • art. 300 c.p.c.

    Prevede l'interruzione del processo quando, durante il giudizio, sopravvenga la perdita della capacità di stare in giudizio di una parte costituita.

  • art. 80 c.p.a.

    Disciplina le modalità di prosecuzione o riassunzione del giudizio dopo l'interruzione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal Registro delle imprese determina l'estinzione della persona giuridica e la perdita della sua capacità di stare in giudizio.
  • Se l'estinzione della parte costituita sopravviene durante la pendenza del processo amministrativo, essa costituisce evento interruttivo ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • Quando la parte estinta si è costituita a mezzo procuratore, l'interruzione decorre dalla data in cui il procuratore dichiara in giudizio l'evento interruttivo; resta possibile la prosecuzione o la riassunzione secondo l'art. 80 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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