Cassazione Civile, Ordinanza n. 16712/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Un proprietario di fondo ha agito in giudizio chiedendo la riduzione in pristino di uno stradello interpoderale gravato da servitù di passaggio, oltre al risarcimento dei danni, assumendo che i proprietari del fondo servente, nel recintare il proprio terreno, avessero ristretto lo stradello rispetto alla misura fissata da una precedente sentenza costitutiva della servitù e avessero così reso più difficoltosa la manovra dei mezzi diretti al fondo dominante. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo, sulla base della CTU, che lo stradello mantenesse la larghezza minima prevista. La corte d’appello ha confermato il rigetto, osservando che dalle risultanze peritali e da una testimonianza emergeva che lo stradello conservava larghezza di mt. 2,80; ha inoltre ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione, formulata solo dopo la CTU, relativa a ulteriori difficoltà di manovra dovute a un palo della luce e all’andamento irregolare dello stradello. In cassazione il ricorrente ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo (conformità o meno dello stradello alla sentenza costitutiva della servitù); violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata considerazione delle conclusioni del CTU; nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di ripristino; violazione degli artt. 113 e 118 disp. att. c.p.c. per mancata indicazione delle norme applicate; violazione degli artt. 183 e 345 c.p.c. per avere la corte d’appello qualificato come domanda nuova una mera specificazione difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, osservando che il fatto storico decisivo non era stato omesso ma esaminato dai giudici di merito; che le censure sulla CTU e sulle prove miravano in realtà a una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione; e che la questione della presunta nuova domanda era stata plausibilmente interpretata dalla corte territoriale come modificazione della causa petendi, senza violazione dell’art. 112 c.p.c. Ha inoltre giudicato infondato il quarto motivo, affermando che l’omessa indicazione espressa delle norme applicate non determina nullità della sentenza se dal complesso della motivazione risultano chiari i presupposti di fatto e di diritto della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, in base al D.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
il vizio è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo effettivamente discusso e non esaminato; non basta la critica alla valutazione delle prove o alla persuasività della motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
non può essere usato per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del materiale probatorio
la valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito resta riservata al giudice del merito
non vi è omessa pronuncia se il giudice ha deciso sulla domanda, anche interpretandone la causa petendi in modo plausibile
il giudice deve decidere secondo diritto, ma la censura non è fondata se la motivazione consente di comprendere il criterio decisorio
l’indicazione espressa delle norme applicate non è prescritta a pena di nullità
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
è sufficiente che dalla motivazione risultino gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione
la Corte lo richiama solo nel contesto della censura sulla pretesa novità della domanda
in appello non sono ammesse domande nuove; la Corte conferma la qualificazione di novità data dal giudice di merito
la domanda era ricondotta alla tutela del titolare della servitù contro turbative nel godimento e al ripristino dello stato dei luoghi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo riguarda un fatto storico preciso e decisivo, non la mera critica alla lettura delle prove o alla loro attendibilità.
- La contestazione della valutazione di una consulenza tecnica d’ufficio o delle risultanze istruttorie non è di per sé deducibile in cassazione quando si traduce in richiesta di una nuova valutazione del merito.
- Non vi è nullità per omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda, anche se ne abbia interpretato la causa petendi in modo diverso da quello sostenuto dalla parte.
- L’assenza di un espresso richiamo alle norme applicate non determina nullità della sentenza se la motivazione rende comunque intelligibili i presupposti fattuali e giuridici della decisione.
- La deduzione di un profilo ulteriore della turbativa o del danno, se introduce un diverso nucleo fattuale o una diversa causa petendi, può essere qualificata come domanda nuova e quindi essere preclusa in appello.
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