Cassazione Civile, Ordinanza n. 33912/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, nel 1976, di un lotto di terreno da parte dei ricorrenti, a favore del quale nell'atto di vendita era stata costituita una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno rimasta alla venditrice. I ricorrenti hanno poi agito per ottenere l'accertamento dell'usucapione della proprietà di tale striscia, deducendo di averla posseduta come proprietari e di avervi svolto attività materiali (cementificazione, marciapiede, deposito materiali edili, cantiere, cuccia del cane, conserve di pomodoro, parcheggio e lavaggio auto, giochi dei figli, passaggio di condutture). In subordine, hanno chiesto il riconoscimento per usucapione di servitù di condotta fognaria, acquifera ed elettrica, di affaccio e veduta e di parcheggio/sosta. Il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione della proprietà, ritenendo tardive e inammissibili alcune domande conseguenziali, e ha accolto in via riconvenzionale la richiesta di rimozione delle condutture e di accertamento dell'inesistenza del diritto di parcheggio. La Corte d'appello ha invece riconosciuto solo l'usucapione delle servitù di tubatura idrica e fognaria e della conduttura elettrica, respingendo la domanda di rimozione, ma ha confermato il rigetto delle altre pretese e ha compensato le spese per reciproca soccombenza. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1164 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che non fosse necessaria la prova dell'interversione del possesso e lamentando la valutazione delle prove; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla necessità dell'interversione e sulla mancata ammissione di prove e giuramento decisorio; 3) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della controparte relativa all'inesistenza del diritto di parcheggio; 4) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese nonostante l'accoglimento parziale dell'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità, confusione tra censure di legittimità e richiesta di nuova valutazione del merito, mancata indicazione puntuale dei mezzi istruttori e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che la regolazione delle spese va fatta in base all'esito finale della lite e che, in presenza di soccombenza reciproca, la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto; ha confermato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto l'usucapione di alcune servitù ma aveva compensato le spese per reciproca soccombenza. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regola il mutamento del titolo del possesso di un diritto reale su cosa altrui; la decorrenza dell'usucapione richiede l'interversione del possesso quando il possesso iniziale è coerente con un diritto reale limitato e non con la proprietà.
Il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata e i motivi devono essere specifici, riconducibili a uno dei vizi tipizzati e formulati in modo chiaro e autosufficiente.
Richiamato solo per la deduzione dei ricorrenti circa la tempestiva riproposizione delle domande conseguenziali in primo grado.
Evocato con riferimento alla denunciata omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, ma la censura è stata ritenuta non correttamente formulata.
Richiamato dalla sentenza d'appello per escludere che il parcheggio potesse essere acquisito per usucapione come servitù in assenza delle opere richieste e in relazione alla natura dell'utilità.
In caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare totalmente o parzialmente le spese di lite; la scelta è discrezionale e sindacabile solo nei limiti della violazione dei principi sulla soccombenza.
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiari e riconducibili a un vizio tipizzato; è inammissibile la censura che cumuli in modo promiscuo errori di diritto, vizi motivazionali e richieste di rivalutazione del fatto.
- Non è consentito in sede di legittimità ottenere una nuova valutazione delle prove e del materiale istruttorio, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più denunciabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- Per usucapire una proprietà quando il possesso iniziale sia compatibile con un diritto reale limitato già riconosciuto dal titolo, occorre provare l'interversione del possesso; non basta la mera utilizzazione materiale del bene se essa resta coerente con il diritto originario.
- Le domande istruttorie devono essere indicate in modo puntuale e, se rigettate, devono essere tempestivamente e specificamente riproposte; in difetto, la censura sulla mancata ammissione è inammissibile.
- La regolazione delle spese processuali va compiuta sulla base dell'esito finale della lite; in caso di soccombenza reciproca, la compensazione totale o parziale rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- La servitù di parcheggio e, più in generale, l'usucapione di utilità atipiche devono essere valutate con riguardo alla reale natura dell'utilità e alla compatibilità con i requisiti legali della servitù.
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