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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33912/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, nel 1976, di un lotto di terreno da parte dei ricorrenti, a favore del quale nell'atto di vendita era stata costituita una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla striscia di terreno rimasta alla venditrice. I ricorrenti hanno poi agito per ottenere l'accertamento dell'usucapione della proprietà di tale striscia, deducendo di averla posseduta come proprietari e di avervi svolto attività materiali (cementificazione, marciapiede, deposito materiali edili, cantiere, cuccia del cane, conserve di pomodoro, parcheggio e lavaggio auto, giochi dei figli, passaggio di condutture). In subordine, hanno chiesto il riconoscimento per usucapione di servitù di condotta fognaria, acquifera ed elettrica, di affaccio e veduta e di parcheggio/sosta. Il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione della proprietà, ritenendo tardive e inammissibili alcune domande conseguenziali, e ha accolto in via riconvenzionale la richiesta di rimozione delle condutture e di accertamento dell'inesistenza del diritto di parcheggio. La Corte d'appello ha invece riconosciuto solo l'usucapione delle servitù di tubatura idrica e fognaria e della conduttura elettrica, respingendo la domanda di rimozione, ma ha confermato il rigetto delle altre pretese e ha compensato le spese per reciproca soccombenza. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1164 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che non fosse necessaria la prova dell'interversione del possesso e lamentando la valutazione delle prove; 2) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla necessità dell'interversione e sulla mancata ammissione di prove e giuramento decisorio; 3) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale della controparte relativa all'inesistenza del diritto di parcheggio; 4) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese nonostante l'accoglimento parziale dell'appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi per difetto di specificità, confusione tra censure di legittimità e richiesta di nuova valutazione del merito, mancata indicazione puntuale dei mezzi istruttori e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che la regolazione delle spese va fatta in base all'esito finale della lite e che, in presenza di soccombenza reciproca, la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto; ha confermato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto l'usucapione di alcune servitù ma aveva compensato le spese per reciproca soccombenza. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1164 c.c.

    Regola il mutamento del titolo del possesso di un diritto reale su cosa altrui; la decorrenza dell'usucapione richiede l'interversione del possesso quando il possesso iniziale è coerente con un diritto reale limitato e non con la proprietà.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata e i motivi devono essere specifici, riconducibili a uno dei vizi tipizzati e formulati in modo chiaro e autosufficiente.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato solo per la deduzione dei ricorrenti circa la tempestiva riproposizione delle domande conseguenziali in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato con riferimento alla denunciata omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, ma la censura è stata ritenuta non correttamente formulata.

  • art. 1061 c.c.

    Richiamato dalla sentenza d'appello per escludere che il parcheggio potesse essere acquisito per usucapione come servitù in assenza delle opere richieste e in relazione alla natura dell'utilità.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    In caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare totalmente o parzialmente le spese di lite; la scelta è discrezionale e sindacabile solo nei limiti della violazione dei principi sulla soccombenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, chiari e riconducibili a un vizio tipizzato; è inammissibile la censura che cumuli in modo promiscuo errori di diritto, vizi motivazionali e richieste di rivalutazione del fatto.
  • Non è consentito in sede di legittimità ottenere una nuova valutazione delle prove e del materiale istruttorio, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più denunciabile la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • Per usucapire una proprietà quando il possesso iniziale sia compatibile con un diritto reale limitato già riconosciuto dal titolo, occorre provare l'interversione del possesso; non basta la mera utilizzazione materiale del bene se essa resta coerente con il diritto originario.
  • Le domande istruttorie devono essere indicate in modo puntuale e, se rigettate, devono essere tempestivamente e specificamente riproposte; in difetto, la censura sulla mancata ammissione è inammissibile.
  • La regolazione delle spese processuali va compiuta sulla base dell'esito finale della lite; in caso di soccombenza reciproca, la compensazione totale o parziale rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
  • La servitù di parcheggio e, più in generale, l'usucapione di utilità atipiche devono essere valutate con riguardo alla reale natura dell'utilità e alla compatibilità con i requisiti legali della servitù.

Come è indicizzato

MateriePossessoServitùImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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