Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18392/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di intimazione di pagamento e della cartella presupposta, deducendo la nullità dell’intimazione per omessa notifica della cartella. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l’appello dell’agente della riscossione ritenendo nulla la notificazione della cartella perché il concessionario non aveva provato l’invio della raccomandata informativa della giacenza dell’atto depositato presso la casa comunale. In Cassazione l’agente della riscossione ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c., sostenendo che la cartella era stata ritualmente notificata mediante deposito presso la casa comunale per irreperibilità assoluta del destinatario. Tuttavia il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto da avvocato del libero foro senza che risultasse allegata la necessaria base legittimante la sua nomina: per la difesa in giudizio dell’Agenzia, quando essa si avvale di avvocati esterni, occorre la previa adozione di una deliberazione specifica e motivata, in mancanza della quale la procura alle liti è nulla e la costituzione è inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato d’ufficio la nullità del mandato difensivo perché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si era avvalsa di un avvocato del libero foro senza che risultassero agli atti le fonti del relativo potere di rappresentanza e assistenza, cioè senza un atto organizzativo generale e senza un’apposita delibera motivata nei casi speciali richiesti dall’art. 43 del r.d. 1611/1933, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite. Ne è seguita l’inammissibilità della costituzione e quindi del ricorso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo non è stato esaminato nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio della procura.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la ritualità della notificazione della cartella e dell’intimazione mediante deposito presso la casa comunale.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente come base normativa della notificazione in caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel quadro delle regole sulla notificazione con deposito e avviso al destinatario.

  • art. 43 del r.d. n. 1611/1933

    È la norma centrale per stabilire quando l’ente possa conferire patrocinio ad avvocati del libero foro; la Corte ribadisce che tale scelta è residuale e richiede una deliberazione specifica e motivata nei casi speciali previsti.

  • artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50/2016

    Sono richiamati come coordinate del rispetto dei criteri degli atti generali adottati per l’affidamento del patrocinio agli avvocati esterni.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016

    È richiamato quale base del nuovo assetto normativo che disciplina l’uso dell’Avvocatura dello Stato e degli avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Massime di principio

  • Per la difesa processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il ricorso all’Avvocatura dello Stato costituisce la regola, mentre il patrocinio affidato ad avvocati del libero foro è un’ipotesi residuale consentita solo nei casi e con le modalità previste dalla disciplina speciale.
  • Quando l’ente pubblico economico o strumentale si avvale di un avvocato esterno, deve emergere dagli atti la fonte del potere rappresentativo e difensivo: un atto organizzativo generale non basta se non è accompagnato, nel caso concreto, da una specifica delibera motivata che giustifichi il ricorso alternativo al patrocinio erariale.
  • La mancanza della deliberazione legittimante l’incarico a un difensore del libero foro determina la nullità della procura alle liti e l’inammissibilità della costituzione in giudizio, rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
  • Il vaglio della Corte può arrestarsi a un vizio processuale preliminare della rappresentanza in giudizio, senza esaminare il merito dei motivi di ricorso, quando il mandato difensivo risulti invalido.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.