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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12802/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore postale)

La controversia

La controversia nasce dall'incasso di un bonifico domiciliato destinato a una beneficiaria indicata dall'ordinante, ma riscosso allo sportello da un soggetto che si era falsamente identificato con il nome della destinataria e con un documento apparentemente valido ma risultato non autentico. L'ordinante, dopo avere pagato nuovamente la somma alla vera beneficiaria, ha agito per ottenere il rimborso sostenendo l'inadempimento dell'operatore postale. In primo grado era stata affermata la responsabilità contrattuale dell'operatore, ritenendo non assolto l'obbligo di corretta identificazione del percettore. Il tribunale, in appello, ha invece riformato la decisione, escludendo l'applicabilità automatica della disciplina dell'assegno non trasferibile e ritenendo che, nel bonifico domiciliato, l'operatore risponda secondo le regole del mandato e dell'inadempimento contrattuale, ma che nella specie avesse provato di avere adottato la diligenza richiesta: verifica dei dati anagrafici, controllo del codice fiscale e della password, e riscontro di un documento di identità esibito allo sportello. Il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43, comma 2, legge assegni e dell'art. 12 preleggi, assumendo la necessità di applicare per analogia la disciplina dell'assegno non trasferibile; 2) violazione delle norme su interpretazione contrattuale, diligenza professionale e onere della prova, contestando che fosse sufficiente la verifica di un solo documento e che l'operatore avesse provato la propria esatta diligenza; 3) omesso esame e omessa pronuncia sulla mancata produzione della copia del documento d'identità del falso prenditore. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la reale ratio della sentenza impugnata e, in ogni caso, infondato, poiché il bonifico domiciliato è già disciplinato dallo schema della delegazione di pagamento e dalle regole del mandato, senza necessità di ricorrere all'analogia con l'assegno. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, affermando che l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito era plausibile, che non esiste un obbligo generale di acquisire due documenti di identità, e che la prova dell'adempimento e della diligenza poteva essere desunta anche per presunzioni dalle circostanze accertate. Ha dichiarato infondato anche il terzo motivo, precisando che l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici e non elementi istruttori, e che non vi era omessa pronuncia su una domanda o eccezione, ma solo su argomentazioni difensive. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'ordinante del bonifico domiciliato. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso la responsabilità dell'operatore postale, ritenendo corretta l'esecuzione dell'identificazione del presentatore del pagamento e non necessaria, in assenza di specifiche previsioni contrattuali o normative, l'acquisizione di due documenti di identità o di ulteriori cautele. La Corte ha inoltre ribadito che la disciplina dell'assegno non trasferibile non si applica automaticamente al bonifico domiciliato, che resta inquadrato nello schema della delegazione di pagamento e del mandato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il rilievo sistematico della questione.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736

    La disciplina del pagamento dell'assegno non trasferibile non è estensibile automaticamente al bonifico domiciliato; comunque, anche nel sistema assegni, la responsabilità dell'intermediario non è oggettiva e può essere esclusa dalla prova della dovuta diligenza nell'identificazione del presentatore.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    L'analogia non è necessaria quando la fattispecie è già compiutamente disciplinata dalle regole generali del mandato e dell'inadempimento contrattuale.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    L'operatore professionale deve usare la diligenza qualificata richiesta dalla propria attività; nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente la verifica del documento esibito, del codice fiscale e della password, secondo gli standard sociali e ordinamentali.

  • art. 1218 c.c.

    Il debitore si libera provando l'esatto adempimento oppure la non imputabilità dell'inadempimento; nella fattispecie la prova liberatoria è stata ritenuta raggiunta tramite il complesso degli elementi accertati dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata inversione dell'onere della prova: il giudice di merito ha soltanto ritenuto che l'operatore avesse assolto la propria prova liberatoria.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del regolamento contrattuale è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se plausibile.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato tra le norme sull'interpretazione del contratto, ma la Corte ha valorizzato la plausibilità dell'esegesi accolta dal giudice d'appello.

  • art. 1370 c.c.

    Richiamato tra le norme ermeneutiche, senza che la Corte ravvisasse violazione nei criteri applicati dal giudice di merito.

  • art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000

    La norma individua i documenti di riconoscimento utilizzabili; il riferimento contrattuale ai 'documenti' non impone la presentazione di più documenti, ma consente l'uso di uno dei documenti idonei previsti dalla legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state ritenute in parte inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi e in parte infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo su domande o eccezioni, non su argomentazioni difensive.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è ravvisabile omessa pronuncia quando il giudice non si pronunci su un mero argomento difensivo.

Massime di principio

  • Il bonifico domiciliato va ricondotto allo schema della delegazione di pagamento e del mandato: la responsabilità dell'operatore per pagamento a soggetto diverso non richiede il ricorso analogico alla disciplina dell'assegno non trasferibile se il rapporto è già regolato da norme generali e dal contratto.
  • Nell'adempimento dell'obbligo di identificazione del beneficiario è sufficiente la diligenza professionale normalmente esigibile dall'operatore, salvo specifiche previsioni contrattuali o circostanze concrete che impongano cautele ulteriori.
  • Se il regolamento contrattuale richiede la verifica dei dati anagrafici con i documenti di riconoscimento, l'interpretazione del riferimento ai 'documenti' non implica, di regola, l'obbligo di esigere più documenti di identità; basta il controllo di un documento idoneo tra quelli previsti dalla legge.
  • In tema di responsabilità contrattuale, il debitore può liberarsi anche tramite prova presuntiva dell'adempimento diligente; la mancata produzione di un certo documento non equivale di per sé a prova dell'inadempimento, quando il giudice accerti aliunde i fatti rilevanti.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne fatti storici decisivi e controversi, non il mancato esame di singoli mezzi di prova; l'omessa pronuncia riguarda solo domande ed eccezioni, non le mere difese o argomentazioni.
  • L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole ermeneutiche o per omissione di fatti decisivi, non per il solo dissenso della parte rispetto alla soluzione interpretativa adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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