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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02411/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Condominio e accettata dai controricorrenti; ne ha conseguentemente dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso che dovesse darsi atto del raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasceva dall'impugnazione, da parte di due partecipanti al condominio, di due deliberazioni assembleari: una del 9 giugno 2010 e una del 2 febbraio 2011. In primo grado il Tribunale aveva rigettato l'impugnazione della delibera del 9 giugno 2010 per intervenuta decadenza ex art. 1137 c.c. e aveva invece accolto solo in parte l'impugnazione della delibera del 2 febbraio 2011, ritenendo illegittimo l'addebito di alcuni costi relativi all'ascensore condominiale. In appello, i condomini avevano chiesto la riforma della decisione; la Corte di appello aveva dichiarato la nullità di entrambe le delibere per derivazione da altre deliberazioni presupposte nulle che avevano determinato i saldi dei contributi condominiali, ritenendo superata la questione di decadenza e pronunciandosi anche su alcuni profili di ripetizione/detrazione di somme versate in eccesso. Il Condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con dodici motivi contro la sentenza d'appello, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    richiamato in relazione alla decadenza dall'impugnazione delle deliberazioni condominiali, presupponente l'annullabilità e non la nullità

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato per la rinuncia al ricorso depositata in via telematica dal difensore munito di procura speciale

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per effetto dell'estinzione del giudizio

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese se ciò corrisponde alla richiesta o all'accordo delle parti.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • L'impugnazione delle delibere condominiali soggetta a decadenza ex art. 1137 c.c. presuppone un vizio di annullabilità; se la delibera è nulla, la decadenza non è opponibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaNullità

Testo integrale

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