Cassazione Civile, Ordinanza n. 02153/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditore agricolo)
La controversia
La controversia origina da plurimi ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti da diversi creditori contro il titolare di una ditta individuale vivaistica. Il debitore si opponeva sostenendo di essere imprenditore agricolo e quindi non fallibile. Il Tribunale prima rigettava le istanze, poi la Corte d'appello, valorizzando accertamenti fiscali e consulenza tecnica, riteneva che il soggetto avesse svolto parallelamente all'attività agricola principale una consistente attività commerciale autonoma, consistente nella vendita di piante acquistate da altri vivai, e perciò accoglieva i reclami dei creditori rimettendo gli atti per la dichiarazione di fallimento. Dopo la sentenza di fallimento del Tribunale e il reclamo del debitore, la Corte d'appello confermava la fallibilità. Con il ricorso per cassazione il debitore deduceva, con un primo motivo, violazione dell'art. 2135 c.c. e dell'art. 1 l.fall., contestando sia la prova dell'esistenza di una attività commerciale pura e consistente, sia il criterio adottato dalla Corte territoriale secondo cui, per la connessione, sarebbe sempre necessario che il bene commercializzato sia frutto di trasformazione o manipolazione da parte dell'imprenditore agricolo; sosteneva inoltre la minimale incidenza percentuale di tale attività sul fatturato complessivo. Con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 1 e 10 l.fall., sostenendo di avere cessato l'attività agricola solo in data successiva e che, dopo l'affitto di azienda, si era limitato a gestire i rapporti residui con l'affittuario, con subentro di quest'ultimo nei rapporti di lavoro e nei contratti estimatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha ritenuto errata la Corte d'appello nel considerare irrilevante il criterio della prevalenza e nel pretendere, per ricondurre l'attività di commercializzazione nell'alveo dell'impresa agricola per connessione, che il prodotto fosse necessariamente frutto di manipolazione o trasformazione effettuata dall'imprenditore. La Cassazione ha chiarito che l'art. 2135, comma 3, c.c. richiede invece una connessione soggettiva e oggettiva, e che il parametro della prevalenza va letto come giudizio comparativo economico-patrimoniale tra attività connesse e attività agricola essenziale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo, in quanto il ricorso è stato accolto.
Norme richiamate
"attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente"
La Corte ha affermato che le attività agricole per connessione richiedono sia connessione soggettiva sia oggettiva; il requisito della prevalenza va inteso in senso economico-patrimoniale e serve a stabilire se l'attività commerciale resti interna all'impresa agricola o la travalichi.
L'esenzione dal fallimento non spetta quando l'attività esercitata eccede l'alveo dell'impresa agricola e assume rilievo autonomo e prevalente.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta cessazione dell'attività; la censura non è stata esaminata nel merito perché il primo motivo è stato accolto e il secondo assorbito.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella ricostruzione della nozione di imprenditore agricolo e della fallibilità.
La Corte ha richiamato il principio per cui chi invoca l'esenzione dal fallimento deve provare i presupposti della riconducibilità dell'attività commerciale nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c.
La cassazione con rinvio è stata accompagnata dall'enunciazione del principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato accolto.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo come parametro del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Per qualificare un'attività come agricola per connessione non basta la mera riferibilità soggettiva all'imprenditore agricolo: occorre anche che l'attività sia oggettivamente coerente con quella agricola essenziale e che i prodotti trattati provengano prevalentemente dall'attività agricola dell'impresa.
- Il criterio della prevalenza non opera come discrimine tra prodotti trasformati e non trasformati, ma come parametro comparativo per stabilire se l'attività commerciale accessoria resti marginale o, al contrario, assuma consistenza tale da rendere l'imprenditore fallibile.
- Ai fini dell'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, chi invoca tale qualità deve dimostrare che l'attività di commercializzazione di prodotti agricoli rientra nei limiti dell'art. 2135, comma 3, c.c. e non costituisce una autonoma attività commerciale pura.
- La commercializzazione di beni omogenei per natura ai prodotti dell'impresa agricola può rientrare nelle attività connesse solo se i prodotti sono ottenuti prevalentemente dalla coltivazione, dal bosco o dall'allevamento; in difetto, l'attività esce dall'area agricola.
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