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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23839/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di procedura DOCFA, l'Amministrazione aveva rideterminato la rendita catastale di un immobile sito in Capena. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente e la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo l'atto sufficientemente motivato ma osservando che la società aveva dimostrato la coerenza dei luoghi con il modello DOCFA presentato e che l'Ufficio non aveva fornito indicazioni tecniche contrarie. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.M. n. 701 del 1994, dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, dell'art. 7 L. n. 212 del 2000 e delle norme sulla motivazione degli atti catastali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non adeguatamente motivato l'atto impugnato; (2) nullità della sentenza e del procedimento per contraddittorietà ed erroneità della motivazione, per avere la CTR richiamato l'art. 1, comma 335, L. n. 190 del 2004 pur in presenza di un accertamento ordinario e, al contempo, preso atto della DOCFA presentata dal contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo dell'Agenzia sulla motivazione dell'atto catastale in procedura DOCFA, e ha rigettato il secondo motivo, escludendo che la sentenza impugnata fosse affetta da contraddittorietà motivazionale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, affinché riesamini la controversia uniformandosi ai principi richiamati dalla Corte sulla motivazione degli atti di classamento in caso di disattesa della proposta DOCFA.

Norme richiamate

  • art. 2 d.M. n. 701 del 1994

    Nel procedimento DOCFA, l'atto di classamento deve essere valutato alla luce della funzione partecipativa della dichiarazione del contribuente e dell'eventuale necessità di motivare adeguatamente il dissenso dell'Ufficio rispetto alla proposta del privato.

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    Richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ribadisce che, nel classamento catastale DOCFA, la motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni del dissenso rispetto alla proposta del contribuente.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    È richiamato quale parametro di motivazione degli atti fiscali; la Corte lo collega alla necessità di una motivazione adeguata, seppur sintetica, dell'atto catastale.

  • art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.

    Fondamento del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.

    Fondamento del motivo dedotto per nullità della sentenza e del procedimento per vizi motivazionali.

  • art. 1 c. 335 L. n. 190 del 2004

    È solo richiamato nel motivo di ricorso come riferimento ritenuto incongruo dalla ricorrente rispetto alla fattispecie trattata; la Corte non ravvisa in ciò un vizio decisivo della motivazione.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale effettuato o contestato in base a procedura DOCFA, l'atto dell'Ufficio che disattende la proposta del contribuente deve essere sorretto da una motivazione adeguata, anche se sintetica, idonea a spiegare perché la proposta sia stata respinta e a delimitare l'oggetto del successivo contenzioso.
  • L'obbligo motivazionale dell'atto catastale può ritenersi soddisfatto con l'indicazione degli elementi oggettivi del classamento quando non vi sia un effettivo dissenso sui dati di fatto dichiarati dal contribuente; se invece la difformità tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una valutazione tecnica, la motivazione deve rendere comprensibile tale valutazione.
  • Il vizio di contraddittorietà della motivazione è configurabile solo quando le argomentazioni della sentenza siano tra loro inconciliabili al punto da impedire l'individuazione della ratio decidendi; non basta un richiamo normativo non perfettamente calzante se la decisione resta comunque intellegibile.
  • In tema di motivazione degli atti catastali conseguenti a DOCFA, la presenza di una perizia o di ulteriori elementi tecnici prodotti dal contribuente impone all'Ufficio di confrontarsi con tali elementi, ma la censura del contribuente non può prevalere se la discrepanza tra proposta e classamento è giustificata da una valutazione tecnica dell'Amministrazione adeguatamente esplicitata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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