Cassazione Civile, Ordinanza n. 00605/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA per il 2015 con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione dell'imposta per operazioni soggettivamente inesistenti, recuperato maggiore IVA e irrogato sanzioni, ritenendo le fatture provenienti da due fornitori riconducibili a soggetti fittizi o privi di organizzazione. In primo grado il ricorso era stato rigettato. In appello la CTR aveva dapprima dichiarato inammissibile l'impugnazione per asserita mancanza di specificità dei motivi, perché sostanzialmente riproduttivi delle difese di primo grado, e comunque aveva rigettato il gravame nel merito. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello non può essere dichiarato inammissibile solo perché ripropone le difese di primo grado, essendo il giudizio di appello devolutivo e non a critica vincolata; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che l'Ufficio avesse assolto l'onere di provare sia l'inesistenza soggettiva delle operazioni sia la consapevolezza del cessionario, secondo la diligenza dell'operatore accorto, dell'irregolarità fiscale; 3) violazione dell'art. 2730 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che l'Amministrazione avrebbe reso una confessione stragiudiziale sulla buona fede del contribuente, non valorizzata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Ha affermato che il giudice d'appello, in presenza di un'impugnazione che individui chiaramente i punti contestati, può riesaminare l'intera vicenda nel limite del devoluto, senza che la mera riproposizione delle questioni già difese in primo grado determini nullità dell'atto. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini il merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché la decisione di inammissibilità dell'appello aveva già spogliato il giudice di merito della potestas iudicandi sul merito della controversia.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma la specificità non richiede formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione; la mera riproposizione delle questioni già esposte in primo grado non comporta di per sé inammissibilità se consente di individuare i punti contestati della decisione impugnata.
La parte ricorrente richiama il principio per cui, nelle contestazioni su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare l'inesistenza delle operazioni e la consapevolezza del cessionario, mentre il contribuente può opporre la propria buona fede e l'incolpevole affidamento.
La ricorrente lo invoca in relazione alla pretesa confessione stragiudiziale dell'Amministrazione sulla buona fede del contribuente; la Corte però non esamina il motivo nel merito per difetto di interesse, una volta ritenuto erroneo il vaglio di inammissibilità dell'appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione della nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione per le asserite violazioni di legge in tema di onere della prova e confessione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il parametro di deduzione per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo relativi alla confessione stragiudiziale.
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che l'impugnazione deve individuare con chiarezza questioni e punti contestati, senza formalismi e nel rispetto della natura di revisio prioris instantiae dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è inammissibile solo se l'atto non consente di individuare con chiarezza i capi e i punti della sentenza contestati; non è sufficiente, per sé sola, la circostanza che le doglianze riproducano difese già svolte in primo grado.
- La natura devolutiva dell'appello consente al giudice del gravame di riesaminare l'intera vicenda nei limiti del devoluto, salvo il giudicato interno, e impedisce di trattare l'appello come un'impugnazione a critica vincolata.
- Se il giudice di appello dichiara l'impugnazione inammissibile e decide comunque anche nel merito, la seconda statuizione di merito è impropria e la parte soccombente non ha interesse autonomo a impugnarla, poiché il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi sul merito.
- In presenza di avviso di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti, la corretta ripartizione dell'onere probatorio richiede la dimostrazione, da parte dell'Ufficio, dell'inesistenza dell'operazione e della consapevolezza del cessionario, secondo la diligenza esigibile, dell'irregolarità fiscale.
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