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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18999/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva agito in primo e secondo grado chiedendo l'accertamento di una condotta mobbizzante asseritamente posta in essere da colleghi e superiori nell'ambito dell'attività svolta presso la società datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provati neppure singoli episodi discriminatori o ritorsivi e, comunque, non deducibile in modo sufficientemente specifico la più attenuata figura dello straining. In cassazione la ricorrente ha affidato la decisione a un unico motivo, formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con allegata violazione degli artt. 115, 116 e 2087 c.c. Sostanzialmente, però, la censura mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e a contestare l'accertamento di merito circa l'insussistenza dei presupposti del mobbing.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo promiscuo, cumolando in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, e perché, nella sostanza, diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. non era configurabile, trattandosi di valutazione di fatto non sindacabile se non nei limiti del minimo costituzionale della motivazione, nonché che la denunciata violazione dell'art. 2087 c.c. non era assistita da adeguate allegazioni circa la fonte dell'obbligo di sicurezza, il termine di scadenza e l'inadempimento. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    Il sindacato di legittimità, dopo la riformulazione della norma, è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti e non consente una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, non invece quando si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 2087 c.c.

    L'obbligo di sicurezza non integra una responsabilità oggettiva del datore di lavoro; occorre una condotta commissiva od omissiva colposa e gravano sul lavoratore gli oneri di allegazione dell'obbligo, della sua scadenza e dell'inadempimento.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la contraddittorietà irriducibile o la motivazione perplessa o incomprensibile determinano nullità della sentenza.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere specifiche deduzioni in ordine ai fatti e alle ragioni di censura; la mancanza di allegazioni pertinenti comporta inammissibilità o infondatezza della doglianza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio di motivazione senza consentire di distinguere le singole ragioni di doglianza.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è configurabile per il solo dissenso rispetto all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo in presenza di utilizzo di prove non introdotte, prove legali disattese o attribuzione di efficacia di piena prova a elementi valutabili liberamente.
  • In materia di art. 2087 c.c., il datore di lavoro non risponde oggettivamente: il lavoratore deve allegare e provare il contenuto dell'obbligo di sicurezza, l'inadempimento e il nesso con il pregiudizio lamentato.
  • Quando la domanda o il ricorso si fondano su una pretesa condotta mobbizzante, è necessario allegare con precisione episodi e circostanze concreti; allegazioni generiche non consentono l'accoglimento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieMobbingImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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