Cassazione Civile, Ordinanza n. 27847/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa per una sanzione amministrativa di euro 21.323,20 nei confronti di un soggetto indicato come responsabile diretto e di una società coobbligata in solido, per avere impiegato una lavoratrice senza annotarne il nominativo nelle scritture contabili o nella documentazione obbligatoria. Il destinatario della sanzione sosteneva che la lavoratrice fosse una semplice collaboratrice occasionale. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e la conferma in appello, il ricorrente per cassazione deduceva un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice agli ispettori, mentre tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate insieme alle altre risultanze istruttorie; il ricorrente richiamava anche la circostanza che la lavoratrice avrebbe ammesso di avere operato come collaboratrice occasionale almeno fino al 2007.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valutato, in modo critico e complessivo, le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede ispettiva, senza attribuire loro una indebita forza di prova legale, ma apprezzandone attendibilità, precisione e genuinità anche in relazione all'immediatezza delle dichiarazioni e all'assenza di condizionamenti. La Corte ha inoltre affermato che il verbale di accertamento fa piena prova solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e per le dichiarazioni raccolte, ma non sottrae queste ultime alla libera valutazione del giudice di merito; ha quindi ribadito che la censura sulla valutazione delle prove non integra violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. deducibile come error in procedendo, bensì, semmai, un vizio motivazionale da far valere nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, per la mera resistenza del Ministero; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare il valore probatorio attribuito al verbale e alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva; la Corte non ravvisa la violazione dedotta
richiamato dal ricorrente sul tema della fede privilegiata del verbale; la Corte precisa che la fede privilegiata opera solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale e per la provenienza dell'atto
la norma impone che la decisione si fondi su elementi validamente acquisiti al processo; non è violata per il solo modo in cui il giudice valuta le prove
esprime la regola del libero apprezzamento delle prove; è violata solo se il giudice attribuisce forza vincolante a prova liberamente valutabile o viceversa
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
non è il corretto paradigma per censurare la valutazione delle prove, che attiene semmai al vizio motivazionale
consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso contrasta con principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità
richiamato per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato quale base per la decisione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
prevede il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e per la provenienza dell'atto, non per la verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte o per le valutazioni dell'accertatore.
- Le dichiarazioni rese dai terzi agli organi ispettivi non hanno valore di prova legale, ma devono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito insieme a tutte le altre risultanze processuali; possono anche costituire fonte esclusiva del convincimento se ritenute attendibili, precise e genuine.
- La doglianza che contesti il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove non integra, di regola, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. deducibile come error in procedendo, ma investe il prudente apprezzamento del giudice e, se del caso, un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella compiuta dal giudice di merito quando quest'ultimo abbia esaminato criticamente le prove acquisite e abbia fornito una motivazione non apparente sulla loro attendibilità.
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