Cassazione Penale, Sentenza n. 34478/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello di Brescia, della condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo per i delitti di estorsione consumata e tentata (art. 629 c.p.). I motivi di ricorso contestavano: mancata considerazione della mancata presenza dell'imputato alla firma del verbale di conciliazione; assenza di poteri per disporre licenziamenti e quindi assenza di capacità di intimidazione; contraddittorietà e carenze di motivazione sulla natura e azionabilità della minaccia; contestazione dell'esistenza di un danno patrimoniale e richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 610 c.p.; questioni sull'attendibilità e valutazione delle testimonianze (Peter, Dragut, Lukaj, Anwuar, Iandorio, Napolitano, Giordano, fratelli Porrino); contestazione della qualificazione di alcuni documenti come "preaccordi" e della sussistenza del dolo; e censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure generiche e in gran parte reiterative rispetto al gravame già svolto, osservando che la Corte territoriale aveva fornito adeguata e logica motivazione circa: il ruolo dei fratelli Porrino come soggetti costretti a raccogliere adesioni; la coerenza delle dichiarazioni delle parti offese e di testimoni (Peter e Dragut) con la condotta intimidatoria; la consumazione del reato per effetto delle minacce pregresse anche se la formalizzazione del verbale di conciliazione è avvenuta successivamente; l'esistenza di un danno patrimoniale derivante dalla rinuncia ai diritti retributivi e contributivi imposta; l'insussistenza dei profili di assoluzione degli altri soggetti a carico dell'imputato; e la correttezza del rifiuto delle circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità, del numero delle vittime e di precedenti. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sulla estorsione: la Corte ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato, valorizzando la coartazione e l'ingiusto profitto derivante dalla rinuncia imposta ai diritti retributivi e contributivi
Violenza privata: esclusa la riqualificazione nella violenza privata in quanto le condotte presentavano carattere patrimoniale e di profitto tipico dell'estorsione
Concorso di persone nel reato: richiamato in relazione ai profili concorrenti, con disamina della responsabilità individuale rispetto ad assoluzioni di altri soggetti
Elementi soggettivi del reato (dolo): la Corte ha ritenuto provato il dolo, valutando le modalità esecutive e la sfera volitiva dell'agente
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione del ricorso in cassazione: i motivi devono essere trattati nei limiti necessari per la decisione; alcune censure sono state ritenute generiche
Circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha negato il beneficio per la gravità del fatto, il numero delle vittime, la loro vulnerabilità e precedenti dell'imputato
art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Consenso all'acquisizione di atti d'indagine: la Corte di legittimità ha ricordato che il consenso difensivo non valorizza le circostanze attenuanti generiche
art. 411 c.p.c. (cited nel verbale)
Riferimento al "verbale di transazione sindacale"; la corte ha valutato il contenuto materiale dell'atto come prova della rinuncia imposta ai lavoratori
Conseguenze processuali per ricorso inammissibile: applicate le statuizioni previste per l'inammissibilità
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non reiterativi delle medesime doglianze già affrontate in sede di gravame: censure generiche sono spesso dichiarate inammissibili
- La mancata presenza dell'imputato alla firma di un atto (es. verbale di conciliazione) non esclude la consumazione dell'estorsione se la condotta intimidatoria si è già consumata anteriormente e ha prodotto coartazione effettiva
- Per l'estorsione è sufficiente dimostrare il collegamento tra la minaccia e l'ottenimento di un vantaggio patrimoniale o la perdita patrimoniale per la vittima; la semplice prosecuzione del rapporto di lavoro non esclude un danno ingiusto se vi è stata rinuncia forzata a diritti retributivi/contributivi
- La valutazione della credibilità delle testimonianze e della ricostruzione fattuale compete ai giudici di merito e la Cassazione interviene solo per vizio di motivazione evidente o violazione di legge
- La riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave (es. violenza privata) richiede che venga assente l'elemento patrimoniale caratterizzante l'estorsione; se il profitto/danno patrimoniale è provato, la riqualificazione è difficilmente sostenibile
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato sulla base della gravità del fatto, del numero e della vulnerabilità delle vittime e di precedenti; atti difensivi (come il consenso all'acquisizione di indagini) non sono automaticamente elementi a favore
- Per contestare in cassazione la valutazione probatoria dei fatti è necessario muovere censure precise che dimostrino illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione, non una semplice rivalutazione delle prove
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