Cassazione Civile, Ordinanza n. 14474/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione di riorganizzazione del gruppo Findus, attuata tramite conferimento di un ramo d'azienda comprensivo di immobili da una società del gruppo a favore della ricorrente. L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato l'operazione, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, come cessione d'azienda, con conseguente assoggettamento a imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale anziché fissa; nel 2013 erano stati notificati avvisi di liquidazione, oggetto di separato contenzioso. Nel 2015, poi, l'Ufficio aveva notificato un avviso di rettifica del valore di fabbricati compresi nel ramo conferito, chiedendo maggiori imposte ipotecarie e catastali, interessi e sanzioni. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la decadenza del potere impositivo. La CTR ha rigettato l'appello ritenendo applicabile il termine biennale di cui all'art. 76, comma 1-bis, d.P.R. n. 131/1986, perché l'imposta era stata versata in misura proporzionale, e ha ritenuto legittima la rettifica valorizzando i dati OMI e respingendo la censura sull'art. 20. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 76 d.P.R. n. 131/1986, perché il termine biennale non sarebbe applicabile a un atto originariamente presentato come soggetto a imposta fissa e solo successivamente riqualificato; 2) violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986, per avere l'Ufficio basato la rettifica solo sui valori OMI, senza considerare la perizia di parte; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione dei valori; 4) omessa pronuncia sulla censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della società contribuente. In sostanza ha ritenuto maturata la decadenza del potere di rettifica: il termine decorre dalla registrazione dell'atto presentato a imposta fissa, non dal successivo pagamento dell'imposta proporzionale conseguente a una riqualificazione dell'atto poi contestata. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza più recente sull'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, secondo cui la riqualificazione può avvenire solo in base agli elementi intrinseci dell'atto, senza ricorso a elementi extratestuali o atti collegati. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
viene invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per le censure di diritto sostanziale
viene invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia
la riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro è legittima solo in base agli elementi intrinseci dell'atto, senza riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali
richiamato in relazione alla rettifica del valore dei beni immobili ai fini dell'imposta di registro
richiamato come base della rettifica e liquidazione della maggiore imposta
il termine di decadenza per la rettifica del valore decorre dalla registrazione dell'atto, non dal successivo pagamento dell'imposta proporzionale quando questo sia conseguenza di una riqualificazione contestata
art. 76, comma 1-bis, d.P.R. n. 131/1986
applicabile solo quando l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta segue a un atto effettivamente soggetto a imposta proporzionale e il termine decorre dal pagamento dell'imposta proporzionale
art. 76, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
rappresenta il termine generale di tre anni dalla data di registrazione dell'atto
art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
richiamato quale fonte dell'interpretazione autentica dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986
richiamata come intervento normativo successivo sull'art. 20 d.P.R. n. 131/1986
sentenza Corte cost. n. 158/2020
richiamata a sostegno della lettura restrittiva dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986
sentenza Corte cost. n. 39/2021
richiamata a sostegno della lettura restrittiva dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986
Cass. n. 10688/2021
richiamata come precedente conforme sulla riqualificazione intrinseca dell'atto
Cass. n. 9065/2021
richiamata come precedente conforme sulla riqualificazione intrinseca dell'atto
Cass. n. 23060/2015
richiamata per affermare che il termine di decadenza decorre dalla registrazione dell'atto
Cass. n. 5999/1999
richiamata per affermare che il termine di decadenza decorre dalla registrazione dell'atto
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, quando la rettifica del valore dei beni discende da un atto presentato a registrazione come soggetto a imposta fissa, il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo decorre dalla data di registrazione dell'atto, perché è in quel momento che l'Amministrazione ha conoscenza dell'atto e della relativa dichiarazione di valore.
- Il termine biennale previsto per l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta dopo il pagamento dell'imposta proporzionale si applica solo se l'atto era effettivamente assoggettato a imposta proporzionale; non può essere automaticamente esteso al caso in cui l'imposta proporzionale derivi da una successiva riqualificazione contestata.
- La riqualificazione dell'atto ai fini dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 deve essere operata soltanto sulla base degli elementi intrinseci e testuali dell'atto, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali.
- Quando la questione decisiva sulla decorrenza del termine di decadenza dipende dalla validità della riqualificazione dell'atto e tale riqualificazione è oggetto di censura, il giudice non può prescindere dall'esaminare la doglianza sostanziale sulla corretta applicazione dell'art. 20.
- La motivazione della sentenza è viziata se afferma la tempestività dell'azione impositiva assumendo come pacifica un'imposta proporzionale che, invece, è stata contestata dal contribuente e deriva da un autonomo atto di riqualificazione oggetto di impugnazione.
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