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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20416/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un ex amministratore di condominio e il condominio amministrato. L'ex amministratore chiedeva il pagamento di anticipazioni di denaro asseritamente effettuate per spese condominiali. Il condominio, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'ex amministratore al pagamento dello scoperto del conto corrente condominiale e al risarcimento del danno derivante dalla mancata regolare consegna della documentazione e dalla gestione ritenuta inadempiente. Il Tribunale rigettava la domanda dell'ex amministratore e, in parte, accoglieva la riconvenzionale del condominio. In appello la condanna allo scoperto di conto veniva riformata e veniva confermata solo la condanna al risarcimento del danno liquidato equitativamente in euro 5.000. In Cassazione l'ex amministratore ricorrente principale deduceva violazione dell'art. 1226 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse liquidato il danno in via equitativa con motivazione solo apparente e generica, senza spiegare i criteri della quantificazione. Il condominio proponeva ricorso incidentale deducendo violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse valorizzato documenti asseritamente dimostrativi di prelievi o movimentazioni non autorizzate e non avesse attribuito rilievo alla non contestazione dei fatti da parte dell'ex amministratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la censura dell'ex amministratore perché la liquidazione equitativa del danno era sorretta da elementi indiziari idonei a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio non meramente ipotetico, ma difficile da quantificare nel preciso ammontare, e perché la censura investiva in realtà una valutazione di merito. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del condominio perché la non contestazione non integra prova legale, ma solo un elemento valutabile dal giudice di merito, e perché il motivo difettava di autosufficienza non essendo stati riportati in modo analitico i documenti richiamati. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa è ammessa quando il danno esista ma sia difficile provarne o determinarne esattamente l'ammontare, purché vi siano elementi certi da cui desumerne la consistenza; non può essere usata per danni meramente ipotetici.

  • art. 2697 c.c.

    il principio di riparto dell'onere della prova va contemperato con il principio di acquisizione probatoria; la non contestazione non vale come prova legale, ma solo come elemento probatorio valutabile dal giudice.

  • art. 115 c.p.c.

    il giudice deve porre a base della decisione il materiale probatorio ritualmente acquisito, valutandolo globalmente; la non contestazione della controparte non vincola automaticamente il giudice di appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge non può essere surrettiziamente utilizzata per censurare la mera valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e definito con rigetto/inammissibilità, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il danno da mancato guadagno o da perdita patrimoniale può essere liquidato equitativamente solo se sia provata, almeno in via indiziaria, l'esistenza di un pregiudizio non meramente eventuale e purché esistano elementi certi dai quali desumerne la misura in via probabilistica.
  • La motivazione sulla liquidazione equitativa non è apparente quando il giudice richiami circostanze concrete e logicamente idonee a fondare la stima del danno, anche se non esprima un calcolo analitico.
  • La contestazione generica dell'assenza di prova non equivale alla specifica contestazione del fatto storico; la non contestazione non costituisce prova legale e resta rimessa alla valutazione del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare una censura di violazione di legge in una critica alla ricostruzione dei fatti e alla ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo fondato su documenti non trascritti o non specificamente riportati in ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiSpese di liteInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiProcesso civileCondominioObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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