Cassazione Civile, Ordinanza n. 27050/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di riliquidazione di una pensione già in godimento, con richiesta di includere nella base di calcolo anche retribuzioni pensionabili previste dall'AGO e di ottenere le differenze pensionistiche maturate. Il pensionato aveva presentato istanza amministrativa il 13 giugno 2014 e ricorso giudiziale il 27 febbraio 2015. La Corte d'appello aveva escluso la decadenza ritenendo tempestiva la domanda amministrativa rispetto al termine triennale introdotto dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011. L'INPS ricorre per cassazione deducendo violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato, dell'art. 252 disp. att. c.p.c. e dell'art. 2966 c.c., sostenendo che la decadenza dovesse applicarsi anche alle azioni di ricalcolo di prestazioni già liquidate e che il termine dovesse decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i due motivi di ricorso dell'INPS, riuniti per connessione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha affermato che il termine decadenziale introdotto dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 si applica anche alle domande di riliquidazione di pensioni già riconosciute alla data di entrata in vigore della norma, ma decorre da tale data e non retroattivamente. Ha inoltre precisato che, in tema di ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute, la decadenza incide solo sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale, non sull'intera pretesa alla riliquidazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47
La disposizione, come modificata dal D.L. n. 98 del 2011, introduce una decadenza applicabile anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito.
D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1
Il termine decadenziale opera anche per le prestazioni pensionistiche già liquidate; la sua decorrenza, in caso di disciplina sopravvenuta, va fissata dall'entrata in vigore della norma.
Norma di conversione del D.L. n. 98 del 2011, che consolida la modifica della disciplina decadenziale in materia pensionistica.
Richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso, ma senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.
Richiamato dall'INPS nel motivo di ricorso in relazione alla decadenza; la Corte valorizza i principi generali sulla decorrenza del termine introdotto ex novo.
D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3
Norma richiamata dalla Corte d'appello sul merito del ricalcolo pensionistico, ma la Cassazione non entra nel merito perché decide sulla decadenza.
L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12
Richiamata nel ragionamento della Corte d'appello come parametro del limite massimo della retribuzione pensionabile nel sistema del Fondo elettrici.
L. n. 88 del 1988, art. 24
Richiamata nel testo dell'art. 47 bis, quale riferimento alle prestazioni della relativa gestione.
Indicata come base del rito camerale e del termine riservato per il deposito della motivazione.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta introduce per la prima volta un termine di decadenza, essa si applica anche alle situazioni soggettive già esistenti, ma la decorrenza del termine non può collocarsi anteriormente all'entrata in vigore della modifica legislativa.
- In materia di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza colpisce la possibilità di far valere in giudizio le differenze sui ratei maturati oltre il termine previsto, non l'intero diritto alla riliquidazione della prestazione.
- Ai fini dell'impedimento della decadenza, l'atto rilevante è quello espressamente richiesto dalla norma come da compiersi entro il termine, e, nel caso di azioni giudiziarie, è la proposizione della domanda in giudizio.
- La disciplina decadenziale in ambito pensionistico mira a bilanciare l'esigenza di certezza e sollecita attivazione del titolare con la tutela del soggetto che non abbia potuto conoscere tempestivamente l'esatto importo della prestazione.
- La interpretazione delle nuove decadenze in materia previdenziale deve evitare effetti retroattivi o completamente ablativi di diritti già sorti, limitando l'incidenza della sanzione ai soli importi o ratei temporaneamente preclusi.
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