Cassazione Civile, Ordinanza n. 22409/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
L’agente della riscossione aveva notificato un’intimazione di pagamento riferita a quindici cartelle esattoriali per tributi erariali, canone RAI, sanzioni e interessi, oltre ad alcune posizioni INPS estranee al successivo thema decidendum. Il contribuente aveva impugnato l’intimazione avanti al giudice tributario, ottenendo l’accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell’appello dell’Ufficio in secondo grado. In cassazione l’agente della riscossione ha proposto due motivi, entrambi ex art. 2946 c.c. e art. 360, n. 3, c.p.c.: con il primo ha censurato l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione ai crediti erariali per imposta, interessi e sanzioni, assumendo che la CTR avesse mal interpretato Cass. SS.UU. n. 23397/2016; con il secondo ha dedotto che, trattandosi di crediti iscritti a ruolo e oggetto di cartelle di pagamento, dovesse applicarsi comunque il termine decennale, richiamando anche gli artt. 12, 24, 25 e 49 del d.P.R. n. 602/1973. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando inoltre che l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio in memoria era smentita dal ricorso stesso, che dava atto dell’eccezione di prescrizione proposta dal contribuente rispetto all’intimazione di pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha affermato che, per i tributi erariali e per il canone RAI, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., sicché la CTR aveva errato nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale. Ha invece ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva applicato il termine quinquennale ai crediti per sanzioni e interessi, poiché per le sanzioni tributarie opera l’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e per gli interessi vale la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c. Non essendo necessario definire nel merito la controversia residua, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
è la regola generale applicabile ai crediti erariali per tributi erariali e canone RAI, in assenza di una diversa previsione speciale; il termine è decennale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
si applica agli interessi, considerati obbligazione autonoma rispetto al debito principale, con prescrizione quinquennale.
art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
«il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni»
costituisce disciplina speciale e autonoma della prescrizione delle sanzioni tributarie, con termine quinquennale, salvo il caso di titolo giudiziale definitivo.
art. 24 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
non disciplina la prescrizione dei crediti da sanzione; si limita a regolare la riscossione in fase esecutiva applicando le disposizioni relative ai tributi cui la violazione si riferisce.
opera solo nei casi di actio iudicati, cioè quando vi sia un titolo giudiziale definitivo che consenta la conversione della prescrizione breve in decennale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 12, 25 e 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi della prescrizione decennale dei crediti iscritti a ruolo e oggetto di cartelle di pagamento.
Massime di principio
- Per i crediti tributari erariali e per il canone RAI, in mancanza di una previsione speciale di prescrizione più breve, si applica il termine ordinario decennale dell’art. 2946 c.c.; la periodicità annuale dell’obbligazione non basta a ricondurla alla prescrizione quinquennale.
- Le sanzioni tributarie sono soggette a una disciplina prescrizionale speciale e autonoma, fissata dall’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, con prescrizione quinquennale della riscossione, salvo il caso in cui il credito sia consacrato in un titolo giudiziale definitivo.
- Gli interessi sono obbligazioni autonome rispetto al debito principale e, in difetto di una norma speciale diversa, restano soggetti alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c.
- La sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 rileva per escludere la conversione della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c. in assenza di titolo giudiziale definitivo; non può essere invocata per negare il termine decennale quando, per quel credito, la prescrizione originaria è già decennale.
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