Cassazione Penale, Sentenza n. 6772/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Felletti è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici) per essersi rifiutato di effettuare la seconda prova dell'etilometro il 18 maggio 2018. In appello e in cassazione la difesa ha dedotto che tra la prima e la seconda prova il ricorrente sarebbe stato colto da una improvvisa crisi d'asma (si era mosso in auto per procurarsi il farmaco), che avrebbe giustificato l'impossibilità di proseguire gli accertamenti; ha poi sostenuto che l'esito del precursore e della prima prova erano già sufficienti per le contestazioni (non essendo obbligatoria per legge una seconda prova), ha chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) a motivo dell'estinzione per buona riuscita della messa alla prova e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato il principio già affermato in giurisprudenza secondo cui integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, il soggetto che, pur essendosi sottoposto alla prima prova, si rifiuti di eseguire la seconda, perché è sufficiente il rifiuto di completare l'iter degli accertamenti (due prove a breve distanza). La Corte ha ritenuto non persuasive le allegazioni difensive circa il malore non comprovato e ha condiviso la valutazione della Corte d'appello che ha negato le attenuanti generiche, la sospensione condizionale e l'applicabilità dell'art. 131-bis per mancanza dei presupposti. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma (indicata in sentenza come "somma di euro tremila").
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
La Corte interpreta l'art. 186, comma 7, nel senso che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici si perfeziona anche quando l'interessato, dopo essersi sottoposto alla prima prova, rifiuti la seconda; è sufficiente il rifiuto di completare l'iter composto da due prove ravvicinate. Si distingue la disciplina sanzionatoria della lett. b) del comma 2 (accertamento positivo al precursore/etilometro) rispetto al reato di rifiuto del comma 7.
Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute per carenza di elementi favorevoli rilevanti; la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la negativa valutazione.
La sospensione condizionale della pena è stata negata: la Corte d'appello ha ritenuto che non sussistessero i presupposti (tra cui la prevedibilità di astensione futura dall'illecito) nonostante l'estinzione per buona riuscita della messa alla prova di un reato precedente.
La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis non è stata ritenuta applicabile per mancata sussistenza dei presupposti nel caso concreto; il ricorrente non ha fornito elementi idonei a mutare la valutazione dei giudici di merito.
codice di procedura penale, art. 616
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dichiarata l'inammissibilità del ricorso e non rilevata l'assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di sanzione.
Massime di principio
- Il rifiuto di completare l'iter degli accertamenti alcolimetrici (anche se si è effettuata la prima prova) può integrare il reato di cui all'art. 186, comma 7: la seconda prova è parte dell'iter e il suo rifiuto è rilevante penalmente.
- Una presunta emergenza medica sopravvenuta tra due prove deve essere comprovata con elementi oggettivi e documentati (referti, certificazioni, testimonianze) perché il giudice ne tenga conto; mere dichiarazioni del ricorrente sono spesso insufficienti.
- In Cassazione non è possibile ottenere una riconsiderazione dei fatti e delle prove già valutate dai giudici di merito salvo profili di vizio motivazionale palese o violazione di diritto; i motivi meramente ricognitivi o reiterativi sono generalmente dichiarati inammissibili.
- Le circostanze attenuanti, la sospensione condizionale della pena e le cause di non punibilità richiedono l'esistenza di specifici presupposti probatori e giuridici; la loro mancanza comporta il rigetto delle relative richieste anche in sede di legittimità.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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