Cassazione Civile, Ordinanza n. 07970/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitori)
La controversia
Due soggetti avevano convenuto in giudizio una società di intermediazione finanziaria e un promotore finanziario chiedendo la restituzione di somme che assumevano consegnate al promotore per investimenti in prodotti finanziari e assicurativi, e il risarcimento dei danni per la mancata restituzione integrale di tali importi. In primo grado la domanda era stata respinta per difetto di prova della consegna delle somme e del libero accesso del promotore ai conti correnti intestati ai clienti. In appello la decisione era stata inizialmente riformata sulla base di un contratto del 23 aprile 2002 ritenuto idoneo a dimostrare un mandato di gestione individuale del portafoglio; la società aveva quindi proposto revocazione deducendo errore di fatto, sostenendo che quel documento era stato disconosciuto nelle sottoscrizioni e che la Corte lo aveva indebitamente utilizzato come prova. La Corte d'appello, in sede di revocazione, aveva accolto la domanda revocatoria, ravvisando l'errore di fatto, revocando la precedente sentenza e, nel merito rescissorio, aveva rigettato la domanda originaria per difetto di prova dell'ammanco e del libero accesso del promotore ai conti. I clienti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che non vi era errore di fatto ma solo diversa valutazione di un contratto già controverso; 2) violazione dell'art. 23 T.U.F., deducendo che la nullità dei contratti di investimento può essere fatta valere solo dal cliente e che la società aveva eccepito la nullità solo tardivamente; 3) violazione dell'art. 31 T.U.F. e dell'art. 2049 c.c., affermando la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore nell'esercizio delle sue funzioni; 4) ulteriore violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., lamentando che l'errore di fatto non fosse essenziale e decisivo e che esistessero altri documenti e corrispondenza attestanti il mandato e la gestione degli investimenti. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse sì correttamente percepito il fatto storico del disconoscimento della documentazione, ma avesse erroneamente tratto da ciò le conseguenze giuridiche, utilizzando una documentazione non verificata come prova: quindi non ricorreva un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., bensì un errore di diritto nell'applicazione della disciplina sulla prova documentale. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'istanza di revocazione proposta dalla società di intermediazione. Ha quindi escluso che ricorressero i presupposti dell'errore di fatto revocatorio, perché la Corte d'appello aveva percepito correttamente il disconoscimento della documentazione ma aveva sbagliato a utilizzarla come prova, senza verificazione. Sono stati assorbiti gli altri tre motivi. Le spese sono state poste a carico della controricorrente sia per il giudizio di legittimità sia per quello di merito.
Norme richiamate
norma invocata dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
l'errore revocatorio richiede una falsa percezione dei fatti di causa, relativa a un fatto incontestabilmente escluso o accertato, e non può riguardare valutazioni o interpretazioni della prova.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la nullità dei contratti di investimento può essere fatta valere solo dal cliente.
richiamato per affermare la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dal promotore finanziario nell'esercizio delle sue funzioni.
richiamato per sostenere la responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto.
richiamato dai ricorrenti con riferimento al disconoscimento delle sottoscrizioni, ritenuto generico e quindi inidoneo.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto per una svista percettiva obiettivamente e immediatamente rilevabile, mentre resta esclusa la revocazione se il vizio attiene alla valutazione o all'interpretazione del materiale probatorio.
- Se un documento è stato disconosciuto nella sottoscrizione e non è stata proposta verificazione, esso non può essere utilizzato come prova pienamente valutabile: la sua indebita valorizzazione integra errore di diritto, non errore revocatorio.
- La distinzione tra errore di percezione del fatto ed errore di giudizio sulla prova è decisiva: la prima categoria fonda la revocazione, la seconda deve essere fatta valere con i normali mezzi di impugnazione.
- Quando la sentenza rescindente ha accolto indebitamente la revocazione per errore di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti istruttori.
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