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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02577/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di prestazioni assistenziali ospedaliere e specialistiche rese nel periodo 2005-2007. L’azienda sanitaria ha proposto opposizione, sostenendo che il credito fosse stato già correttamente rideterminato in base ai controlli ispettivi previsti dal contratto di accreditamento/convenzione, con superamento del budget e con pagamento di somme non dovute da restituire. In primo grado il decreto ingiuntivo è stato revocato e la struttura è stata condannata alla restituzione di quanto percepito in eccesso. In appello la struttura ha insistito, tra l’altro, sulla illegittimità della composizione e della procedura seguita dalla Commissione Ispettiva Permanente, sulla tardività e inefficacia dei controlli, sulla corretta interpretazione delle clausole contrattuali relative a verifiche, esigibilità del credito e tariffario applicabile. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione delle regole sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la controversia attenesse al rapporto contrattuale e non all’esercizio di potere autoritativo; 2) omesso esame della censura sulla illegittima composizione della Commissione Ispettiva e sul valore dei suoi verbali; 3) violazione del contratto del 19 aprile 2005, in particolare delle clausole sugli esiti delle verifiche e sul termine del 30 aprile dell’anno successivo; 4) violazione della clausola sul tariffario, per avere il giudice d’appello ritenuto applicabile un aggiornamento tariffario regionale successivo e non retroattivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che le censure sulla composizione, sulle modalità operative e sulla validità degli atti della Commissione Ispettiva investivano il corretto esercizio della funzione pubblica di controllo e dunque ricadevano nella giurisdizione amministrativa, non in quella ordinaria; inoltre ha rilevato che tali questioni erano già state fatte valere davanti al giudice amministrativo, con esito definitivo sfavorevole alla struttura. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché, in sostanza, diretti a sollecitare una nuova interpretazione delle clausole contrattuali riservata al giudice di merito, in difetto di specifica trascrizione del testo contrattuale rilevante e senza dedurre correttamente la violazione dei canoni ermeneutici. La Corte ha anche ribadito che, quando una clausola contrattuale è suscettibile di più letture plausibili, in cassazione non è consentito sostituire la propria interpretazione a quella accolta dal giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato come norma invocata sul riparto di giurisdizione, ma la Corte ha ritenuto che la controversia, nei limiti in cui investe atti di controllo autoritativo, non rientri nella giurisdizione ordinaria.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La Corte lo interpreta nel senso che la giurisdizione ordinaria copre le controversie meramente patrimoniali su corrispettivi, mentre la giurisdizione amministrativa resta ferma quando si contestano atti o modalità di esercizio di poteri autoritativi.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    È il parametro del motivo sulla giurisdizione, respinto perché le censure eccedevano la sfera del giudice ordinario.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è escluso perché le questioni sulla Commissione Ispettiva non erano comunque scrutinabili dal giudice ordinario.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare violazioni contrattuali, ma i motivi sono stati reputati inammissibili perché in realtà miravano a rimettere in discussione l'interpretazione del contratto.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati come canoni legali di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che per dedurne la violazione occorre indicare specificamente le regole violate e in che modo il giudice se ne sia discostato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Menziionato per la trattazione camerale del ricorso.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato dalla ricorrente per gli interessi moratori richiesti sul credito azionato.

  • art. 12 del contratto del 19 aprile 2005

    Clausola sul tariffario applicabile: il tariffario nazionale vigente e i successivi aggiornamenti del Ministero della Salute si intendono automaticamente applicati, con invariabilità del budget.

  • art. 10 del contratto del 19 aprile 2005

    Clausola che subordina la liquidazione delle fatture alla verifica e alla decurtazione della quota inesigibile, entro il limite massimo di spesa.

  • art. 6 del contratto del 19 aprile 2005

    Clausola che demanda alla Commissione Ispettiva la verifica a campione dell'appropriatezza e legittimità delle prestazioni e prevede che i controlli possano avvenire in qualsiasi momento.

  • art. 7 del contratto del 19 aprile 2005

    Richiamato indirettamente per l'invariabilità del budget prefissato collegato al tariffario.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra strutture sanitarie accreditate e amministrazioni sanitarie, la giurisdizione ordinaria sussiste solo quando il conflitto concerne il mero pagamento di corrispettivi e la verifica dell'adempimento del rapporto, senza investire l'esercizio di poteri autoritativi o il corretto svolgimento di controlli pubblicistici.
  • Se la parte contesta la composizione, la procedura o la validità degli atti di una commissione ispettiva nominata dall'amministrazione, la controversia involge il modo di esercizio del potere pubblico e ricade nella giurisdizione amministrativa.
  • In cassazione l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali o per motivazione viziata nei limiti consentiti; non è ammesso chiedere una nuova lettura del testo negoziale contro una delle plausibili interpretazioni adottate dal giudice di merito.
  • Il motivo che deduce violazione dei canoni ermeneutici deve riportare il testo contrattuale rilevante in modo completo e indicare specificamente quali regole interpretative siano state violate e come.
  • Quando il contratto prevede che i controlli sull'appropriatezza delle prestazioni possano essere svolti 'in ցանկացած momento' o comunque senza un termine di decadenza espresso, il termine previsto per il pagamento del saldo non impedisce di per sé la successiva contestazione di prestazioni ritenute non dovute.
  • Se il tariffario contrattuale richiama automaticamente gli aggiornamenti del tariffario nazionale o degli atti di recepimento successivi, non può parlarsi di modifica unilaterale o retroattiva ove il giudice accerti che l'aggiornamento sia coerente con la clausola contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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