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Sentenza

Sentenza n. 14720/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l’annullamento e/o nullità - del decreto prot. n. 1677 del 28/06/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, tramite cui è stato subordinato il riconoscimento del titolo estero della ricorrente, per le classi di concorso A048 (Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di secondo grado) e A049 (Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria di primo grado), al superamento delle misure compensative; - di ogni altro atto, ivi compresa la trasmissione a mezzo e-mail del predetto provvedimento; - del parere tecnico acquisito dalla direzione generale nella parte in cui è stato inteso nel senso di subordinare il riconoscimento del titolo estero al superamento delle misure compensative; - ove occorra, di ogni altro atto consequenziale e/o connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto; - dell’attestazione n. 70995 rilasciata in data 12/03/2024 dal Ministero dell’Istruzione Nazionale della Romania, se intesa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in senso non favorevole alla ricorrente; - ove occorra, della nota n. 40527 del 26.11.2018 del Ministero dell’Educazione Nazional della Romania, se intesa dal Ministero in senso escludente ai fini del riconoscimento del titolo estero a pieno titolo; - nonché di qualunque altro atto anche dal protocollo non conosciuto, ivi compresa qualunque nota, se intesa in senso escludente per la parte istante, ai fini del riconoscimento a pieno titolo del proprio titolo estero;

Giustizia amministrativa202409962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale che ha riconosciuto le classi di concorso A048 e A049 subordinando il riconoscimento al superamento di un esame attitudinale oppure allo svolgimento di un tirocinio compensativo di 300 ore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare di una laurea italiana in Scienze Motorie e di una laurea magistrale conseguita presso un'università rumena, ha impugnato il provvedimento ministeriale adottato in esecuzione di una precedente sentenza, con il quale il Ministero ha riconosciuto le classi di concorso A048 e A049, subordinando tuttavia il riconoscimento pieno al superamento, alternativamente, di prove attitudinali o di un tirocinio di 300 ore, suddiviso in 150 ore presso una scuola secondaria di primo grado e 150 ore presso una scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto la violazione della direttiva n. 36 del 2005, del d.lgs. n. 206 del 2007 e della l. n. 241 del 1990, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento e dei principi affermati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del 2022. Secondo la ricorrente, l'Amministrazione avrebbe imposto le misure compensative senza adeguatamente esaminare i piani di studio, con motivazione generica e apodittica. Ha inoltre dedotto l'eccessiva onerosità e l'impossibilità pratica di svolgere il tirocinio presso istituti diversi da quelli nei quali prestava servizio, nonché la violazione dell'art. 2103 c.c., sostenendo che non potesse essere contemporaneamente docente e tirocinante per la medesima attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che il provvedimento impugnato contiene una motivazione articolata, fondata sulla non sovrapponibilità dei percorsi formativi italiano e rumeno, sull'impossibilità di accertare il numero complessivo delle ore di didattica e di tirocinio effettivamente svolte, sull'assenza di riferimenti concreti alle discipline specialistiche e sulla genericità della documentazione relativa alla formazione professionale. Il Ministero, pur ravvisando lacune nella formazione estera, ha scelto di definire favorevolmente il procedimento mediante il riconoscimento subordinato a misure compensative, consistenti alternativamente nell'esame attitudinale o nel tirocinio. Il Collegio ha ritenuto congrue le 300 ore complessive, anche perché ripartite in 150 ore per ciascuna classe di concorso. La doglianza relativa alla gravosità del tirocinio è stata giudicata non adeguatamente dimostrata: la ricorrente non ha indicato le distanze tra gli istituti, la sequenza temporale degli incarichi né altri elementi concreti idonei a dimostrare una manifesta irragionevolezza; inoltre, avrebbe potuto optare per l'esame attitudinale o rappresentare in sede amministrativa le proprie difficoltà. L'art. 2103 c.c. è stato ritenuto inconferente, poiché disciplina le mansioni del lavoratore e non il riconoscimento pubblicistico di un titolo estero. Nel determinare le misure compensative, il Ministero non agisce quale datore di lavoro, ma esercita una funzione pubblicistica autoritativa; il richiedente deve organizzarsi per svolgere le misure necessarie al conseguimento del riconoscimento, anche se nel frattempo presta attività lavorativa eventualmente ottenuta con riserva. Sono state infine respinte per genericità le censure riferite alle sentenze dell'Adunanza Plenaria del 2022, riguardanti fattispecie diverse in cui il Ministero non aveva riconosciuto affatto i titoli esteri. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • direttiva 2005/36/CE

    Disciplina il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali e consente all'autorità competente di subordinare il riconoscimento a misure compensative quando sussistano differenze formative rilevanti.

  • d.lgs. n. 206/2007

    Attribuisce alle autorità nazionali il potere di valutare la formazione professionale estera e di determinare le misure compensative necessarie per il riconoscimento.

  • l. n. 241/1990

    Richiamata dalla ricorrente in relazione ai doveri di istruttoria e motivazione dell'Amministrazione; il TAR ha ritenuto tali obblighi rispettati.

  • art. 2103 c.c.

    Riguarda le mansioni e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e non è applicabile alla determinazione delle misure compensative per il riconoscimento di un titolo estero.

  • art. 11 direttiva 2013/55/UE

    Richiamato nel provvedimento amministrativo con riferimento alla necessità che l'attestazione della competenza professionale certifichi il livello richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, l'autorità competente può subordinare il riconoscimento pieno a misure compensative quando la documentazione non consenta di accertare adeguatamente la durata, i contenuti specialistici, il tirocinio e le altre componenti della formazione svolta all'estero.
  • La motivazione del provvedimento che impone misure compensative è sufficiente quando individua le lacune della formazione estera, le differenze rispetto al percorso nazionale e gli elementi documentali che impediscono di verificare l'equivalenza delle competenze, anche se il procedimento si conclude comunque con il riconoscimento condizionato della qualifica.
  • La determinazione delle misure compensative costituisce esercizio di una funzione pubblicistica autoritativa e non attività datoriale; pertanto, le regole relative alle mansioni del lavoratore non impediscono all'amministrazione di imporre al richiedente, anche dipendente della stessa amministrazione, un tirocinio o un esame necessari per ottenere il riconoscimento pieno.
  • La gravosità pratica del tirocinio compensativo deve essere dimostrata mediante elementi concreti, quali distanze, tempi, modalità organizzative e incompatibilità effettive; la mera allegazione dell'esistenza di incarichi di docenza presso altri istituti non dimostra l'irragionevolezza della misura, soprattutto quando sia prevista in alternativa una prova attitudinale.
  • Il richiedente il riconoscimento di un titolo estero deve assolvere le misure compensative prescritte e organizzarsi per svolgerle anche se, nel frattempo, presta attività lavorativa sulla base di un inserimento con riserva nelle graduatorie scolastiche.
  • I principi elaborati in precedenti decisioni dell'Adunanza Plenaria devono essere dedotti e applicati in modo specifico alla fattispecie concreta; il richiamo generico a pronunce relative a casi nei quali il titolo non era stato riconosciuto non è idoneo a dimostrare l'illegittimità di un provvedimento che abbia invece disposto il riconoscimento condizionato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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