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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19578/2021 del 09/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una persona aveva convenuto in giudizio un'altra persona chiedendo la condanna alla restituzione di euro 123.950, assumendo di averle concesso diversi prestiti connessi ad attività commerciali e di avere in atti scritture che integrerebbero un riconoscimento del debito. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che la documentazione non provasse un riconoscimento di debito personale dell'appellato, ma solo impegni riferibili a un diverso debito o a un quadro negoziale più ampio, e che la testimonianza a supporto fosse inattendibile e comunque generica. Con il ricorso per cassazione la creditrice denunciava: 1) violazione degli artt. 1988, 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il valore confessorio o ricognitivo dei documenti prodotti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per avere la corte d'appello svalutato la deposizione del teste che aveva confermato la dazione della somma e la redazione dei documenti. La Suprema Corte ha però rilevato che entrambi i motivi si risolvevano in una richiesta di riesame del merito e che, in ogni caso, la sentenza impugnata si fondava anche su una ratio autonoma e decisiva: la mancata prova sia della effettiva consegna della somma sia del titolo del preteso mutuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di fatto compiuto dalla corte d'appello sulla documentazione e sulla testimonianza, osservando inoltre che il ricorso non si confrontava con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, in particolare con la statuizione secondo cui non era stata raggiunta la prova della dazione del denaro e del relativo titolo restitutorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio volto alla restituzione di somme qualificate come mutuo, l'attore deve provare cumulativamente la consegna del denaro e il titolo in forza del quale la controparte sarebbe obbligata alla restituzione; la sola allegazione di pagamenti o di documenti non basta se non emerge con chiarezza il rapporto di mutuo.
  • La valutazione della documentazione e della prova testimoniale, compreso il giudizio di attendibilità dei testi e la selezione delle risultanze ritenute più convincenti, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
  • In sede di legittimità non è consentito un nuovo esame del fatto o una diversa lettura delle prove, poiché il ricorso deve colpire specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali effettivi, non una rivalutazione del compendio istruttorio.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se una statuizione decisiva resta non censurata, il ricorso non può essere accolto.
  • La contestazione del convenuto che neghi l'esistenza del mutuo, pur ammettendo la ricezione di una somma, non è eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l'onere della prova, che rimane a carico dell'attore.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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