Sentenza n. 3059/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4042/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4042/2025, concernente il riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4042/2025, notificata al Ministero il 26 maggio 2025 e non impugnata, come attestato dalla cancelleria il 13 febbraio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Dedotta la persistente inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la liquidazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli mediante il pagamento delle spettanze dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Il commissario dovrà operare secondo le indicazioni contenute in motivazione; il relativo compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Il TAR ha inoltre imposto al Ministero una penalità di mora, pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Ha infine condannato il Ministero alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta; la parcella deve essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall’art. 71, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria gravante sulla pubblica amministrazione.
- Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare, per l’ulteriore inerzia, un commissario ad acta dotato delle competenze necessarie.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine giudiziale di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il compenso del commissario ad acta e le relative spese sono liquidati successivamente dal giudice secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
- L’incarico di ausiliario del giudice costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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