Cassazione Civile, Ordinanza n. 18206/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2012 e 2013 emessi da un comune e impugnati dalla società contribuente. I giudici di merito hanno dichiarato tardiva l’impugnazione ritenendo provato che gli avvisi fossero stati ricevuti dalla società il 12 maggio 2017 tramite raccomandata postale, nonostante la protocollazione interna degli atti da parte della società solo il 18 maggio 2017. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o meramente stereotipata, in violazione delle norme sul contenuto della sentenza; secondo, violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente attribuito alla contribuente l’onere di provare la mancata notifica, quando invece il comune avrebbe dovuto provare integralmente la notificazione degli avvisi, anche mediante relata, non essendo sufficiente la sola ricevuta di spedizione o ricezione e dovendo rilevare il timbro di protocollazione interna come indice della data di conoscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: il giudice d’appello aveva esplicitato il percorso logico-giuridico fondato su documenti in atti e su un ragionamento presuntivo, senza alcuna anomalia motivazionale denunciabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura di violazione di legge mascherava in realtà una contestazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha inoltre rilevato che la notifica a mezzo posta degli atti impositivi non richiede la redazione di una relata di notifica e che il giudice di merito aveva legittimamente desunto, dagli avvisi di ricevimento e dalle circostanze documentali, la ricezione degli avvisi entro il 12 maggio 2017, con conseguente tardività dell’impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia al mandato del difensore non produce effetti nei confronti dell’altra parte finché non intervenga la sostituzione del difensore; nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, la sopravvenuta rinuncia non incide sul processo.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
La violazione di legge non può essere veicolata per contestare soltanto la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove; il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
La sentenza è nulla solo se manca la motivazione nei limiti dell’anomalia estrema, non per mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; nel caso concreto la motivazione della decisione d’appello è stata ritenuta sufficiente.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie, senza che la censura della ricorrente sia stata accolta.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la presunzione di conoscenza dell’atto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valorizzato la ricezione della raccomandata e la conseguente presunzione di conoscenza salvo prova contraria.
La Corte ha escluso che vi sia stata inversione dell’onere della prova, poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione delle regole probatorie sulla base dei documenti prodotti e di presunzioni semplici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto che ricorrano i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
La memoria del controricorrente è stata depositata nel procedimento camerale regolato da questa disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente è accoglibile solo quando la motivazione manchi in modo assoluto, sia meramente apparente, presenti contrasti irriducibili o sia obiettivamente incomprensibile; non è censurabile la sola insufficienza della motivazione.
- La violazione degli artt. 1335 e 2697 c.c. non sussiste quando il giudice di merito, sulla base di documenti e presunzioni semplici, accerti la ricezione di un atto e la sua riconducibilità a un determinato avviso impositivo; la critica alla ricostruzione del fatto non può essere convertita in vizio di violazione di legge.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle prove documentali, poiché l’individuazione delle fonti del convincimento e la scelta delle prove ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito.
- Per la notifica a mezzo posta degli atti impositivi non è necessaria la redazione di una relata di notifica; la prova della ricezione può essere desunta dagli avvisi di ricevimento e da ulteriori elementi documentali.
- La rinuncia al mandato del difensore non spiega effetti verso la controparte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, e nel giudizio di cassazione tale vicenda non incide sul processo, dominato dall’impulso d’ufficio.
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