Cassazione Civile, Ordinanza n. 16785/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dall'accertamento, da parte del tribunale prima e della corte d'appello poi, dell'esistenza tra il 1/11/2009 e il 6/11/2010 di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di impiegata, inquadrata al terzo livello del CCNL Call Centers, e dalla condanna in solido dell'imprenditore persona fisica e della società al pagamento di differenze retributive pari a euro 34.299,35 oltre accessori. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi: (1) ha contestato la conferma della condanna solidale, sostenendo che la lavoratrice avrebbe riferito di essere stata alle dipendenze prima di lui e poi di altra persona, che non era stato allegato alcun trasferimento d'azienda e che comunque la solidarietà non avrebbe potuto riguardarlo; (2) ha dedotto violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la corte territoriale avrebbe erroneamente riconosciuto la sua legittimazione passiva nonostante l'asserita inesistenza della ditta individuale e del rapporto di lavoro, senza adeguatamente valutare visure camerali e deduzioni difensive; (3) ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la somma liquidata a titolo di differenze retributive non avrebbe tenuto conto di alcuni assegni già corrisposti alla lavoratrice; (4) ha dedotto omesso esame di documenti prodotti solo in appello, lamentando che la corte non li avrebbe valutati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto preliminarmente l'eccezione di improcedibilità del ricorso, richiamando il principio per cui la mancata produzione della relata di notifica della sentenza non determina improcedibilità se la relata sia comunque nella disponibilità del giudice per effetto di produzioni della controparte o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio. Nel merito, ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi: il primo per difetto di autosufficienza e novità, oltre che perché la questione della solidarietà non risultava ritualmente devoluta in appello; il secondo perché diretto a rimettere in discussione accertamenti di fatto e comunque privo di autosufficienza, a fronte di una motivazione della corte territoriale che aveva qualificato il ricorrente come datore di lavoro di fatto in base a documenti e testimonianze; il terzo perché non autosufficiente, fondato su una ricostruzione fattuale non verificabile e comunque mirato a contestare il quantum accertato in sede di merito; il quarto perché non censurava specificamente la ratio decidendi sulla tardività e inammissibilità della documentazione prodotta in appello, oltre a non riprodurre i documenti stessi. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della relata di notifica non comporta improcedibilità se la relata è comunque nella disponibilità del giudice.
secondo comma, ult. parte
La causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione riservata.
Richiamato dal ricorrente per contestare la solidarietà passiva, ma senza accoglimento del motivo.
Norma di riferimento per i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove e dei fatti, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito.
Invocato per dedurre omessa pronuncia sulle somme già pagate, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
La produzione di nuovi documenti in appello nel rito del lavoro è ammessa solo nei limiti rigorosi previsti dalla norma; la corte territoriale ha correttamente escluso la documentazione tardiva.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sanzione di improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza non opera quando tale relata risulti comunque nella disponibilità del giudice tramite produzioni della controparte o acquisizione del fascicolo d'ufficio.
- Le censure di legittimità che mirano a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti, la ricostruzione del rapporto e la quantificazione del credito sono inammissibili se non rispettano l'onere di autosufficienza e se chiedono una nuova valutazione del merito.
- La legittimazione passiva del soggetto che abbia gestito in concreto il rapporto di lavoro può essere affermata anche in assenza di formale spendita del titolo di datore di lavoro, quando emerga un ruolo diretto e univoco nella gestione del rapporto da documenti e testimonianze.
- In sede di cassazione non è ammissibile dedurre un'omessa pronuncia o una violazione dell'art. 112 c.p.c. senza indicare con precisione il contenuto della domanda o delle somme asseritamente non considerate e senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
- Nel rito del lavoro, la produzione di documenti nuovi in appello è consentita soltanto entro i limiti dell'art. 437 c.p.c., cioè quando i documenti siano formati o acquisiti successivamente o la loro rilevanza emerga dalla necessità di contrastare difese avversarie; diversamente, la loro tardiva produzione è inammissibile.
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