Sentenza del 21/07/2023 n. 21977 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione della CTR che ha ritenuto legittima la procedura di controllo automatizzato e l'iscrizione a ruolo basata sull'omessa presentazione della dichiarazione annuale (anno 2009) da cui risulterebbe il credito IVA contestato. Denuncia violazione di legge (art. 360 c.p.c., nn. 3-5) e vizi motivazionali: (1) illegittimità della procedura automatizzata; (2) mancata applicazione del principio della "non contestazione" sulla sussistenza del credito IVA; (3) mancata valutazione delle produzioni documentali a sostegno del credito; (4) errata valutazione sulla possibilità di riporto del credito nel biennio successivo alla dichiarazione omessa; (5) omissione di pronuncia in ordine all'esimente delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi, confermando la legittimità dell'adozione della procedura di controllo automatizzato in presenza dell'omessa dichiarazione annuale e ritenendo che la CTR abbia correttamente valutato la mancanza di prova documentale del credito. Ha inoltre affermato i limiti del sindacato di Cassazione sui meri apprezzamenti di merito e sui vizi motivazionali non configurabili entro i parametri dell'art. 360 c.p.c. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 8.000 oltre spese), nonché agli eventuali ulteriori contributi unificati previsti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5
Limiti al sindacato di legittimità: la Cassazione valuta la violazione di norme e vizi motivazionali secondo il nuovo paradigma; richiede specificità nella censura e non può riesaminare il merito delle valutazioni probatorie del giudice di merito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54-bis e 60
Consente al fisco, anche con procedure automatizzate, di iscrivere a ruolo imposte relative a dichiarazioni omesse e di emettere cartelle, purché il controllo sia formale e non comporti valutazioni estimative; resta la possibilità per il contribuente di dimostrare, in sede di impugnazione, la legittimità del credito IVA nei termini previsti.
La mancata contestazione specifica può spostare l'onere probatorio (relevatio ad onere probandi); spetta al giudice del merito apprezzare se e come si sia configurata la non contestazione.
art. 132 c.p.c., n. 4 (richiamato)
Rilevanza limitata alle anomalie motivazionali che assumono rilievo costituzionale; non consente alla Cassazione di rinnovare la valutazione delle prove come fa il giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis)
Previsioni sul contributo unificato in cassazione: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo.
Massime di principio
- La procedura automatizzata dell'amministrazione fiscale è legittima quando l'iscrizione a ruolo si fonda sull'omissione della dichiarazione annuale; il contribuente conserva l'onere di provare, in sede di impugnazione, l'effettiva spettanza del credito IVA entro i termini previsti.
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito probatorio: i vizi relativi alla valutazione delle prove non legali o alla scelta delle fonti di prova sono, di regola, inammissibili salvo che emergano omissioni di punti decisivi chiaramente indicate nella motivazione della sentenza impugnata.
- Il principio della "non contestazione" deve essere valutato dal giudice del merito; esso non impone all'amministrazione finanziaria un obbligo di allegazione oltre quanto già contenuto nell'atto impositivo nei limiti delle censure svolte dal ricorrente.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche, complete e riferibili alla decisione impugnata: formule generiche o mancata indicazione del concreto profilo di violazione di legge determinano l'inammissibilità della censura.
- Se si intende contestare un credito IVA formato in anni per i quali manca la dichiarazione, è necessario produrre prove documentali chiare e tempestive; l'assenza o incompletezza di tali prove può legittimare l'azione automatizzata dell'ufficio.
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