Cassazione Civile, Ordinanza n. 02534/2026 del 05/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario varie cartelle di pagamento, deducendo di non averne ricevuto rituale notifica e di avere quindi eccepito anche la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con declaratoria di prescrizione di una cartella, mentre in appello l'agente della riscossione aveva ottenuto il rigetto dell'impugnazione, essendo ritenuta non maturata la prescrizione dell'unica cartella ancora contestata. In cassazione il contribuente ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., lamentando omessa motivazione e violazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'agente della riscossione non avesse provato la notifica degli atti successivi al titolo e contestando specificamente la validità della notifica dell'intimazione di pagamento e del preavviso di ipoteca richiamati nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il motivo difettasse di specificità perché non ricostruiva adeguatamente lo svolgimento del processo nei gradi di merito, non chiariva quali atti fossero stati contestati nel giudizio di primo grado e in quale fase fossero stati introdotti l'intimazione di pagamento e il preavviso di iscrizione ipotecaria, e non indicava né allegava i documenti necessari al controllo di legittimità sulla ritualità delle notifiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonché delle somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
È stata richiamata quale base formale del motivo di ricorso, ma il motivo è stato reputato inidoneo per difetto di specificità e di autosufficienza.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973
La norma è stata invocata dal ricorrente per contestare la ritualità della notifica degli atti successivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Il contribuente ha chiesto la decisione nelle forme ordinarie dopo la proposta di decisione accelerata.
È stata applicata la condanna al pagamento di somme a titolo sanzionatorio/risarcitorio in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un livello minimo di specificità e autosufficienza: occorre ricostruire essenzialmente lo svolgimento del processo e indicare in modo chiaro gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, così da consentire il controllo di legittimità.
- Quando si contesta la ritualità di una notificazione o di atti successivi in materia di riscossione, non basta una doglianza generica: è necessario indicare quali atti siano stati impugnati nei gradi di merito, in quale fase siano stati prodotti e quali documenti dimostrino il vizio dedotto.
- La mancata allegazione o precisa indicazione dei documenti decisivi impedisce alla Corte di verificare la fondatezza del motivo e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese di lite, anche le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
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