Cassazione Civile, Sentenza n. 11543/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dipendente pubblico)
La controversia
Un dipendente della Regione Siciliana, iscritto dal 1992 all’Ordine dei giornalisti come pubblicista e addetto dal 1992 ad attività di stampa presso vari assessorati, aveva chiesto nel 2006 di essere reinquadrato nell’Ufficio stampa regionale come redattore capo, con differenze retributive e previdenziali e risarcimento dei danni. L’INPGI, intervenuto nel giudizio, aveva chiesto alla Regione il versamento dei contributi obbligatori. Tribunale e Corte d’appello di Palermo avevano rigettato le domande, ritenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale sul trattamento di redattore capo riguardasse anche la Regione, che la contrattazione del 2007 non fosse applicabile al dipendente non formalmente inquadrato nell’Ufficio stampa e che non fosse provato il suo inserimento organico in un ufficio stampa esistente. L’INPGI ha proposto ricorso principale con due motivi: violazione della L. n. 150/2000, art. 9, comma 5, sostenendo la rilevanza della contrattazione collettiva regionale del 24 ottobre 2007; e violazione delle norme che regolano l’iscrizione previdenziale dei giornalisti, sostenendo che l’obbligo contributivo dipendesse dall’attività svolta e ricorresse indipendentemente dall’inquadramento e dal contratto applicato. Il dipendente ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: ha contestato che la declaratoria d’illegittimità costituzionale della norma regionale si estendesse alla disciplina applicabile alla Regione; ha sostenuto che la contrattazione regionale del 2007 regolasse la sua posizione; ha censurato la valutazione delle prove sull’esistenza dell’Ufficio stampa e sulle attività svolte, richiamando anche la disciplina transitoria regionale; infine ha denunciato l’erroneo rigetto della domanda risarcitoria per il mancato inquadramento e i danni conseguenti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’INPGI sia il ricorso incidentale del dipendente. Ha ricostruito l’Ufficio stampa pubblico come una specifica articolazione organizzativa, da istituire nell’ordinamento degli uffici e da coprire con personale dotato di apposito inquadramento e profili professionali, inserito in una linea gerarchica e soggetto alle direttive dell’amministrazione. L’iscrizione all’albo dei giornalisti costituisce requisito professionale, ma non rende l’addetto all’Ufficio stampa pubblico assimilabile al giornalista tradizionale. Quanto alla disciplina transitoria, la conferma delle funzioni informative svolte al 30 giugno 2000 assicurava la prosecuzione delle mansioni, ma non attribuiva di per sé il diritto all’inquadramento: per la stabilizzazione occorreva il percorso previsto dalla legge, compresi gli appositi corsi, della cui attuazione non risultava prova. Nel caso concreto il dipendente era stato adibito ad attività informativa senza risultare formalmente inserito nell’Ufficio stampa; l’attività svolta di fatto, anche se durevole, non produceva il diritto al reinquadramento né rendeva applicabile la contrattazione regionale invocata. Per la stessa ragione, il mero svolgimento di quelle attività non fondava l’iscrizione previdenziale all’INPGI né la pretesa contributiva dell’Istituto verso la Regione. Il rigetto delle censure relative all’inquadramento ha assorbito il motivo risarcitorio. Le spese del giudizio sono state compensate tra INPGI e dipendente; nulla è stato disposto verso le parti rimaste intimate. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Trasparenza e riservatezza che, nel loro concorrere, sono entrambe espressione del principio di buon andamento, in un equilibrio che la legge, nazionale o regionale, è chiamata a comporre, in attuazione del principio di legalità che parimenti deriva dal comune formante costituzionale (art. 97 Cost.).
La disciplina degli Uffici stampa deve comporre trasparenza e riservatezza secondo legalità e buon andamento.
art. 6, comma 2, L. n. 150/2000
La norma regionale, nel testo quale definitivamente promulgato in esito all’impugnativa del Commissario e dunque vigente senza l’inciso sopra detto (Corte Costituzionale 1 febbraio 1983, n. 13), va dunque intesa nel senso che il personale di ruolo della P.A., pur all’epoca non inquadrato nell’Ufficio Stampa, ma addetto a funzioni informative, avrebbe potuto essere stabilizzato in quest’ultima funzione, previo svolgimento di “appositi” corsi, di cui nulla è detto nel ricorso che pure rivendica il diritto scaturente da essi.
La previsione transitoria consente la stabilizzazione del personale di ruolo che già svolgeva funzioni informative solo attraverso il percorso previsto, comprendente appositi corsi; la prosecuzione delle mansioni non equivale automaticamente all’inquadramento.
art. 9, comma 2, L. n. 150/2000
Il personale addetto sia (art. 9 comma 2, in prosieguo) dipendente della P.A., anche in posizione di comando o fuori ruolo (con provenienza quindi da altra Amministrazione), come anche è ammesso il ricorso a personale estraneo sulla base di “incarichi individuali” ad “esperti di provata competenza” e con determinazione preventiva di “durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione” (D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 7, comma 6, ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6);
La norma individua le forme legittime di destinazione del personale agli Uffici stampa, comprese assegnazione in comando o fuori ruolo e collaborazione individuale nei limiti previsti; non trasforma l’adibizione di fatto in formale inserimento organico.
art. 9, comma 5, L. n. 150/2000
Non a caso la L. n. 150 del 2000, rimanda ad un’apposita contrattazione collettiva la definizione di specifici profili professionali, destinati ad essere elaborati in coerenza con la tipologia di prestazioni e con l’inserimento di esse, nei termini sopra detti, all’interno di una Pubblica Amministrazione.
I profili professionali degli addetti agli Uffici stampa pubblici sono rimessi a una specifica contrattazione collettiva, coerente con le prestazioni e con l’inserimento organizzativo nella pubblica amministrazione.
art. 6, comma 2, L.R. Sicilia n. 2/2002
La norma regionale, nel testo quale definitivamente promulgato in esito all’impugnativa del Commissario e dunque vigente senza l’inciso sopra detto (Corte Costituzionale 1 febbraio 1983, n. 13), va dunque intesa nel senso che il personale di ruolo della P.A., pur all’epoca non inquadrato nell’Ufficio Stampa, ma addetto a funzioni informative, avrebbe potuto essere stabilizzato in quest’ultima funzione, previo svolgimento di “appositi” corsi, di cui nulla è detto nel ricorso che pure rivendica il diritto scaturente da essi.
La disposizione regionale, coordinata con la disciplina statale, consentiva la stabilizzazione del personale di ruolo addetto a funzioni informative solo previo svolgimento degli appositi corsi; non attribuiva automaticamente un nuovo inquadramento per il solo fatto di avere svolto tali funzioni.
art. 127, comma 6, L.R. Sicilia n. 2/2002
In sostanza, anche in tale fase transitoria il regime dell’inquadramento, nell’insieme di legislazione nazionale e regionale di riferimento, è rigoroso e nulla autorizza a ritenere che lo svolgimento di fatto di mansioni informative a cavallo e dopo il 30.6.2000 giustifichi l’inquadramento di diritto degli interessati presso gli Uffici Stampa.
La conferma transitoria delle funzioni informative e la loro prosecuzione non comportano, da sole, l’inquadramento di diritto nei ruoli degli Uffici stampa.
art. 127, comma 2, L.R. Sicilia n. 2/2002
Si è però visto che anche lo svolgimento di attività di tipo informativo, alla data del 30.6.2000 o successivamente, non determina di per sè il sorgere del diritto all’inquadramento in quei ruoli, come sostanzialmente ritenuto dalla Corte territoriale, allorquando essa ha riportato l’attività svolta ad un mero “distacco funzionale”, ovverosia allo svolgimento di mansioni proprie dell’Ufficio Stampa, pur senza un formale inquadramento all’interno di esso.
L’attività informativa svolta senza formale inquadramento nell’Ufficio stampa non fonda il diritto all’inquadramento previsto dalla disciplina regionale.
Ne deriva che il mero svolgimento di fatto, pur se protratto nel tempo, di quelle attività, non potrebbe comunque determinare, poichè la legge non lo prevede, il sorgere di un diritto all’inquadramento previdenziale dei lavoratori quali addetti di ruolo agli Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione presso i quali pur il ricorrente possa avere lavorato.
Il mero svolgimento di fatto di attività informative non determina l’inquadramento previdenziale come addetto di ruolo agli Uffici stampa; l’obbligo contributivo non può essere fatto discendere da una qualificazione che la legge non prevede.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In seguito al rigetto dei ricorsi, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Gli Uffici stampa delle pubbliche amministrazioni sono articolazioni organizzative specifiche, da istituire nell’ordinamento degli uffici e da coprire con personale dotato dei profili professionali definiti dalla contrattazione collettiva e inserito nella linea gerarchica dell’amministrazione; l’assegnazione occasionale di funzioni informative in un diverso ufficio non equivale a tale inserimento.
- L’iscrizione all’albo dei giornalisti costituisce requisito professionale per l’attività di addetto all’Ufficio stampa pubblico, ma non comporta l’assimilazione alla figura del giornalista tradizionale, poiché l’attività è svolta nell’organizzazione amministrativa e secondo le direttive del vertice dell’ente.
- La conferma transitoria delle funzioni informative già svolte dal personale della pubblica amministrazione assicura la prosecuzione delle mansioni, ma non attribuisce automaticamente il diritto all’inquadramento nei ruoli dell’Ufficio stampa; la stabilizzazione richiede il percorso previsto dalla disciplina applicabile.
- Il mero svolgimento, anche protratto nel tempo, di attività informative proprie di un Ufficio stampa non determina di per sé né il diritto al relativo inquadramento lavorativo né una diversa iscrizione previdenziale rispetto a quella propria dell’inquadramento formale del dipendente.
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