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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11706/2020 del 17/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento intimato alla lavoratrice il 17 dicembre 2005. La società e i suoi soci erano stati condannati in solido al risarcimento dei danni. In sede di rinvio, dopo che Cass. n. 10609/2015 aveva rilevato l’omessa pronuncia sulle eccezioni di aliunde perceptum e aliunde percipiendum, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 giugno 2018, ha rideterminato le somme: retribuzioni senza detrazioni dal licenziamento al 31 dicembre 2010; differenze tra retribuzioni e aliunde perceptum risultante dai modelli CUD per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2012; differenze, per aliunde percipiendum, tra retribuzioni e 4.000 euro annui dal 1° gennaio 2013 fino al ripristino del rapporto. Ha compensato per metà le spese dell’intero giudizio. La società ha proposto un unico motivo articolato in più censure: (a) mancata detrazione dell’aliunde perceptum per il periodo 17 dicembre 2005-31 dicembre 2010 e omessa considerazione della mancata contestazione, da parte della lavoratrice, dei fatti allegati; (b) mancata detrazione delle indennità di maternità; (c) mancato riconoscimento dell’aliunde percipiendum per il periodo anteriore al 2011 e asserita mancata prova, da parte della lavoratrice, della diligente ricerca di una nuova occupazione; (d) erronea valutazione della tardività del ricorso rispetto al licenziamento e dell’efficacia della lettera del 27 gennaio 2011 con invito a riprendere il lavoro; (e) mancata compensazione o riduzione delle spese di lite. La ricorrente ha inoltre invocato la sentenza rescindente e denunciato violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., dell’art. 1227 c.c., del principio di compensatio lucri cum damno e dell’art. 18 della legge n. 300/1970.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza rescindente vincolasse il giudice di rinvio sulla tempestività e fondatezza delle eccezioni: la precedente decisione aveva rimesso integralmente tali questioni alla Corte d’appello, che ha correttamente ritenuto tardive le eccezioni relative al periodo anteriore alla sentenza di primo grado, perché proposte soltanto in appello. Le censure sull’aliunde perceptum sono state respinte anche perché la società non aveva specificamente indicato il contenuto degli atti processuali invocati e non aveva adeguatamente censurato l’accertamento di fatto secondo cui la rioccupazione non risultava acquisita al processo. La Corte ha ribadito che la prova dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum grava sul datore di lavoro; la lavoratrice non deve provare la propria mancata rioccupazione o la diligente ricerca di un impiego. La censura relativa alle indennità di maternità è stata respinta, essendo tali indennità non detraibili dalle somme risarcitorie perché non definitivamente acquisite dalla lavoratrice e ripetibili dagli enti previdenziali. La censura sulla tardiva instaurazione della lite e sulla lettera di invito a riprendere il lavoro è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti e per insufficiente impugnazione degli accertamenti della Corte d’appello; non sono state ammesse le lettere con avviso di ricevimento prodotte in Cassazione. È stata dichiarata inammissibile anche la censura sulle spese, non essendo state indicate le norme violate o lo scostamento dai parametri. La società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 200 euro per esborsi e 5.000 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all’art. 2697 c.c.

    Il datore di lavoro che eccepisce l’aliunde perceptum o l’aliunde percipiendum deve provarne i presupposti, trattandosi di fatti impeditivi o riduttivi della pretesa risarcitoria del lavoratore.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Anche il secondo profilo di censura, di cui alla lett. a), non può trovare accoglimento, sia per difetto del requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo la ricorrente trascritto o comunque specificamente indicato il contenuto del verbale da cui risulterebbe l’assenza di una contestazione precisa e puntuale, da parte della lavoratrice, dei fatti allegati dalla società;

    Il ricorrente per cassazione deve trascrivere o indicare specificamente gli atti e i documenti processuali su cui fonda la censura; la loro mancata individuazione comporta l’inammissibilità o il mancato accoglimento della doglianza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    tale accertamento di fatto non ha costituito oggetto di idonea censura, da formularsi non già per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012

    La contestazione in Cassazione di un accertamento di fatto non può essere veicolata come mera violazione delle norme sulla valutazione delle prove: deve essere formulata attraverso il pertinente motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti della sua disciplina vigente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L’onere di provare l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum grava sul datore di lavoro che li eccepisce, anche mediante presunzioni semplici; la difficoltà della prova e la mancata collaborazione del lavoratore non trasferiscono su quest’ultimo l’onere di dimostrare la mancata rioccupazione o la ricerca diligente di un impiego.
  • La detrazione dell’aliunde presuppone che la rioccupazione o gli altri fatti idonei a ridurre il danno siano ritualmente acquisiti al processo. Le relative eccezioni, se non dedotte tempestivamente nel giudizio di primo grado, non possono essere introdotte per la prima volta in appello per incidere sul risarcimento relativo al periodo precedente la sentenza di primo grado.
  • Le indennità previdenziali non sono detraibili dalle somme dovute dal datore di lavoro a titolo di risarcimento quando non siano definitivamente acquisite dal lavoratore e siano ripetibili dagli istituti previdenziali.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita la produzione di nuovi documenti destinati a provare fatti posti a fondamento delle domande o delle eccezioni, salvo i documenti relativi alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso o del controricorso.
  • Per censurare un accertamento di fatto il ricorrente deve individuare specificamente gli atti processuali rilevanti e utilizzare il pertinente motivo di ricorso per cassazione; non è sufficiente invocare in modo generico la violazione delle norme sulla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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