Cassazione Civile, Sentenza n. 11704/2020 del 17/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrici)
La controversia
Tre lavoratrici, che avevano prestato attività di farmacista presso una cooperativa rispettivamente dal 3 settembre 1985 al 27 dicembre 1991, dal 1° febbraio 1985 al 13 maggio 1992 e dal 18 giugno 1986 al 30 novembre 1991, avevano chiesto le differenze retributive per lavoro straordinario e notturno. Sostenevano che, nel calcolo dello straordinario, la retribuzione di fatto dovesse comprendere anche le quote orarie della tredicesima e della quattordicesima mensilità previste dai contratti collettivi nazionali, nonché il premio di rendimento e il contributo A.T.F. previsti dall’accordo aziendale del 4 aprile 1986; lamentavano inoltre di aver ricevuto per il lavoro notturno compensi inferiori a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva. Dopo un primo accoglimento delle domande, seguito da cassazioni e rinvii, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1609/2014 depositata il 13 novembre 2014, ha rigettato le pretese. Le lavoratrici hanno proposto tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 132 c.p.c., delle disposizioni sull’interpretazione della legge e degli artt. 1362 ss. c.c., contestando la motivazione e l’interpretazione degli artt. 63 del c.c.n.l. 17 dicembre 1985 e 61 del c.c.n.l. 10 luglio 1990: la Corte territoriale aveva escluso dalla retribuzione di fatto gli elementi indiretti e le quote dei ratei annuali, senza spiegare perché gli elementi retributivi continuativi non li comprendessero, e aveva attribuito al divisore convenzionale 173 un significato preclusivo dell’inclusione dei ratei. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., censurando l’interpretazione degli artt. 1 e 2 dell’accordo aziendale del 4 aprile 1986 come disciplina esaustiva del lavoro notturno, senza rinvio alla disciplina nazionale, e l’omesso esame delle premesse dell’accordo, dell’art. 4, che richiamava gli artt. 23-27 del c.c.n.l. 1985, e dell’art. 6. Con il terzo motivo hanno lamentato omessa pronuncia e motivazione apparente sulla spettanza del compenso per tutte le ore di servizio notturno e delle maggiorazioni previste dall’art. 25 del c.c.n.l. 1985, anche per il periodo successivo alla sua vigenza. La Cassazione ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1609/2014 e rinviato la causa alla Corte d’appello di Firenze, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha rilevato che la motivazione impugnata non rendeva comprensibile perché gli elementi indiretti, non espressamente menzionati, fossero esclusi dagli elementi retributivi continuativi contemplati dai contratti collettivi, né si confrontava con la delimitazione di tali elementi contenuta nella parte successiva delle clausole. Ha inoltre chiarito che il divisore 173 è un criterio contabile di proporzionamento della retribuzione, ininfluente sulla definizione della base di computo e rilevante solo per ricavare la quota oraria da una retribuzione mensile già determinata. Quanto al lavoro notturno, la sentenza non aveva esaminato unitariamente il testo dell’accordo aziendale, le sue premesse e il rinvio dell’art. 4 agli artt. 23-27 del c.c.n.l. 1985, né aveva spiegato perché tale rinvio fosse limitato allo straordinario notturno. La Corte territoriale aveva inoltre omesso di decidere le questioni specifiche, sollevate con il terzo motivo, relative alla durata del servizio da retribuire e alle maggiorazioni. Il giudice di rinvio dovrà ricostruire compiutamente le fonti collettive, la loro portata e i rapporti tra esse, applicare i criteri ermeneutici indicati e svolgere, se necessario, l’ulteriore istruzione.
Norme richiamate
Come precisato da questa Corte, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
La motivazione è viziata quando non espone gli elementi del convincimento o li espone senza un’analisi logica e giuridica sufficiente a consentire il controllo sulla correttezza del ragionamento.
In tema di interpretazione del contratto e ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa.
La ricerca della comune intenzione deve muovere dal senso letterale; altri criteri non possono essere utilizzati per superare una volontà già chiara e immediatamente desumibile dalle espressioni impiegate.
Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.
La formulazione letterale deve essere valutata nel contesto complessivo: le clausole e le parole del contratto vanno coordinate e raffrontate tra loro per ricostruire il significato della dichiarazione negoziale.
art. 63 c.c.n.l. 17 dicembre 1985
Essa, infatti, nell’esaminare le norme collettive in tema di “retribuzione di fatto” (art. 63 c.c.n.l. 1985; art. 61 c.c.n.l. 1990): (a) non dà conto in alcun modo delle ragioni, per le quali gli istituti indiretti, unicamente perchè non oggetto di espressa menzione, non dovessero essere compresi tra gli “elementi retributivi aventi carattere continuativo”, cui le norme fanno riferimento come a componenti della retribuzione di fatto (insieme con le voci che costituiscono la retribuzione “normale”);
La clausola sulla retribuzione di fatto richiede un’interpretazione motivata circa l’inclusione o esclusione degli istituti indiretti tra gli elementi retributivi continuativi; la loro mancata menzione espressa, da sola, non giustifica l’esclusione.
art. 61 c.c.n.l. 10 luglio 1990
Essa, infatti, nell’esaminare le norme collettive in tema di “retribuzione di fatto” (art. 63 c.c.n.l. 1985; art. 61 c.c.n.l. 1990): (a) non dà conto in alcun modo delle ragioni, per le quali gli istituti indiretti, unicamente perchè non oggetto di espressa menzione, non dovessero essere compresi tra gli “elementi retributivi aventi carattere continuativo”, cui le norme fanno riferimento come a componenti della retribuzione di fatto (insieme con le voci che costituiscono la retribuzione “normale”);
La clausola sulla retribuzione di fatto deve essere interpretata chiarendo, sulla base del testo e del suo contesto, se gli istituti indiretti rientrino tra gli elementi retributivi continuativi; l’assenza di una menzione espressa non basta a escluderli.
art. 65 c.c.n.l. 17 dicembre 1985
Peraltro risulta già chiarito che il divisore 173 rappresenta un mero “criterio contabile di proporzionamento della retribuzione”, restando di conseguenza ininfluente ai fini della definizione della base di computo della retribuzione normale o di fatto e rilevando solo quando in relazione a tale retribuzione, mensilmente determinata, debba disporsi della quota oraria quale parametro per il calcolo di altre voci retributive.
Il divisore 173 serve a ricavare la quota oraria da una retribuzione mensile già determinata e non stabilisce quali componenti debbano formare la base di computo della retribuzione normale o di fatto.
art. 63 c.c.n.l. 10 luglio 1990
Peraltro risulta già chiarito che il divisore 173 rappresenta un mero “criterio contabile di proporzionamento della retribuzione”, restando di conseguenza ininfluente ai fini della definizione della base di computo della retribuzione normale o di fatto e rilevando solo quando in relazione a tale retribuzione, mensilmente determinata, debba disporsi della quota oraria quale parametro per il calcolo di altre voci retributive.
Il divisore convenzionale ha funzione di calcolo della quota oraria, ma non determina la composizione della retribuzione mensile da assumere come base.
art. 4 dell’Accordo integrativo aziendale 4 aprile 1986
In particolare, la sentenza, nella parte in cui esamina la questione della spettanza del corrispettivo per il lavoro notturno, non applica di fatto, pur dichiarando formalmente di prestarvi adesione, il criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., poichè trascura di considerare sia le premesse dell’Accordo integrativo 4 aprile 1986, nelle quali le parti hanno dichiarato di tendere all’armonizzazione della disciplina aziendale con le norme collettive di livello nazionale, sia l’art. 4 dello stesso Accordo, ove è richiamato il dettato degli artt. 23-27 c.c.n.l. 1985;
Il rinvio dell’accordo aziendale alla disciplina nazionale deve essere interpretato coordinando il suo testo con le premesse e con il complesso dell’accordo; non può essere circoscritto senza una motivazione che affronti il contenuto del rinvio e il contesto contrattuale.
art. 25 c.c.n.l. 17 dicembre 1985
nè la sentenza chiarisce – nel quadro complessivo di una motivazione non perspicua, disgiunta da una pur necessaria analisi testuale – le ragioni, per le quali era da ritenere che l’art. 4 dell’Accordo si limitasse a ribadire la disciplina di livello nazionale “quanto al lavoro straordinario notturno” (e cioè a questione estranea alla materia del contendere), a fronte di rinvio comprensivo dell’art. 25 c.c.n.l. 1985 relativo proprio al servizio notturno.
La disciplina collettiva nazionale sul servizio notturno, richiamata dall’accordo aziendale attraverso l’art. 25, deve essere presa in esame nell’interpretazione del trattamento economico del lavoro notturno.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione e rende impossibile ricostruire il ragionamento seguito senza ricorrere a congetture integrative.
- Nell’interpretare un contratto collettivo, il giudice deve muovere dal senso letterale delle espressioni; se la comune intenzione emerge in modo certo e immediato, non è consentito ricercare una volontà diversa mediante altri criteri.
- Il significato letterale delle clausole va comunque verificato considerando il contratto nel suo complesso: le singole disposizioni devono essere coordinate tra loro e interpretate alla luce dell’intero testo negoziale.
- Quando una clausola collettiva definisce la retribuzione di fatto includendo gli elementi retributivi continuativi, l’esclusione degli istituti indiretti non può fondarsi soltanto sulla loro mancata menzione espressa: occorre confrontarsi con la formulazione complessiva della clausola e motivare la soluzione.
- Il divisore convenzionale 173 è un criterio contabile per determinare la quota oraria di una retribuzione mensile già individuata; non determina la composizione della base di computo della retribuzione normale o di fatto.
- Nel ricostruire il trattamento del lavoro notturno previsto da una disciplina aziendale coordinata con la contrattazione nazionale, il giudice deve esaminare congiuntamente il testo dell’accordo, le sue premesse e le clausole di rinvio alla disciplina nazionale, motivando l’eventuale limitazione della portata del rinvio.
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