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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11705/2020 del 17/06/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente)

La controversia

La società datrice di lavoro ha intimato al dirigente, il 15 dicembre 2014, un licenziamento per giusta causa. Il Tribunale di Napoli, in sede di opposizione, ha dichiarato nullo il licenziamento perché ritorsivo, ordinato la reintegrazione e condannato la società al risarcimento ai sensi dell’art. 18 della L. n. 300/1970. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 7544/2017 depositata il 10 novembre 2017, ha confermato la decisione, ritenendo gli addebiti infondati e pretestuosi e ravvisando, sulla base della loro genericità e infondatezza, del contenzioso retributivo in corso e della progressiva emarginazione ed esautorazione del dirigente prima del licenziamento, la natura ritorsiva del recesso. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha sostenuto che la mancata prova degli addebiti poteva determinare soltanto l’ingiustificatezza del licenziamento e il diritto all’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo, non anche la natura ritorsiva; ha inoltre contestato l’impiego delle presunzioni per accertare l’intento ritorsivo. Con il secondo ha denunciato l’omesso esame della collocazione del licenziamento rispetto a provvedimenti della Corte dei conti e del Tribunale di Napoli riguardanti il dirigente. Con il terzo ha lamentato l’omesso esame della documentazione che, secondo la società, comprovava gli addebiti e negava il carattere ritorsivo del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo, confermando che il carattere ritorsivo, quale motivo illecito determinante, deve essere provato dal lavoratore, ma può essere dimostrato anche mediante presunzioni e attraverso la valutazione complessiva degli elementi acquisiti, inclusi quelli utilizzati per escludere la giustificazione del licenziamento; tra gli elementi valorizzabili rientra l’inesistenza del motivo addotto o di un ragionevole motivo alternativo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito dimostrandone la diversità. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: benché formulato come censura di omesso esame, consisteva nella sostanza in una critica motivazionale relativa alla documentazione, soggetta alla medesima preclusione. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200 per esborsi e Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L. 604/1966, art. 4

    il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato della L. n. 604 del 1966, art. 4,L. n. 300 del 1970, art. 15 e della L. n. 108 del 1990, art. 3 – costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni

    Il licenziamento ritorsivo è ricondotto, per analogia di struttura, alla fattispecie discriminatoria; il motivo ritorsivo deve essere l’unico determinante e la sua prova grava sul lavoratore, che può fornirla anche mediante presunzioni.

  • L. 300/1970, art. 15

    il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato della L. n. 604 del 1966, art. 4,L. n. 300 del 1970, art. 15 e della L. n. 108 del 1990, art. 3 – costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni

    La disciplina del licenziamento discriminatorio costituisce il riferimento cui è assimilato il licenziamento ritorsivo; la nullità presuppone che la ritorsione sia l’unico motivo determinante e che il lavoratore ne dia prova, anche presuntiva.

  • L. 108/1990, art. 3

    il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato della L. n. 604 del 1966, art. 4,L. n. 300 del 1970, art. 15 e della L. n. 108 del 1990, art. 3 – costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni

    Il licenziamento ritorsivo è assimilato a quello discriminatorio e, quando la ritorsione è motivo unico e determinante, è nullo; la prova del motivo illecito può essere presuntiva.

  • L. 300/1970, art. 18

    Ciò posto, va ribadita la regola che l’onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio.

    La tutela ripristinatoria e risarcitoria prevista per il licenziamento ritorsivo presuppone che il lavoratore provi il motivo di ritorsione e il suo carattere determinante; la prova può fondarsi su presunzioni.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Il secondo motivo risulta inammissibile, in virtù della preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c. (c.d. “doppia conforme”) e a fronte di giudizio di appello introdotto con ricorso depositato in data successiva all’entrata in vigore della norma.

    La preclusione della doppia conforme rende inammissibile la censura di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Esso, infatti, svolge – nella sostanza della censura proposta, incentrata per intero sull’omesso esame della documentazione prodotta dalla società datrice di lavoro – una critica di ordine puramente motivazionale, alla quale possono applicarsi le medesime considerazioni sub 8 e 9.

    La censura di omesso esame che si risolve in una critica motivazionale soggiace alla preclusione della doppia conforme se il giudice d’appello ha confermato la decisione di primo grado e non è stata dimostrata la diversità delle rispettive ragioni fattuali.

Massime di principio

  • Il licenziamento ritorsivo è nullo quando costituisce una reazione ingiusta e arbitraria a un comportamento legittimo del lavoratore e il motivo ritorsivo è l’unico determinante della volontà di recedere.
  • L’onere di provare il motivo ritorsivo e la sua efficacia determinante grava sul lavoratore; trattandosi di prova non agevole, può essere assolto anche mediante presunzioni.
  • Nel valutare la prova presuntiva della ritorsione il giudice può considerare unitariamente tutti gli elementi acquisiti, compresi quelli già valorizzati per escludere la giustificazione del licenziamento. L’inesistenza del motivo addotto, o di un ragionevole motivo alternativo, può concorrere alla prova del carattere ritorsivo, ma va valutata insieme agli altri elementi del caso.
  • In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, la censura di omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto poste a base di ciascuna decisione e non dimostra che siano diverse; la preclusione si applica anche a una censura formalmente proposta come omesso esame ma sostanzialmente diretta a contestare la motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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