Cassazione Civile, Sentenza n. 11700/2020 del 17/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La società cedente aveva trasferito a una società cessionaria, anch’essa poi sottoposta ad amministrazione straordinaria, un ramo d’azienda denominato «(OMISSIS)». I lavoratori avevano contestato la cessione dei loro contratti, chiedendo l’accertamento della sua illegittimità, nullità o inefficacia, il ripristino del rapporto con la cedente e il pagamento delle retribuzioni dal 15 giugno 2009. I giudici di merito avevano dichiarato nulla la cessione dei contratti e ordinato alla cedente di reintegrare i lavoratori, ritenendo che questi fossero stabilmente assegnati al diverso settore delle Telecomunicazioni, rimasto presso la cedente, e non al ramo trasferito. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5924/2015 del 14 luglio 2015, aveva inoltre ritenuto improcedibile, per difetto temporaneo di giurisdizione durante la fase amministrativa di verifica del passivo, la sola domanda di pagamento, mantenendo la cognizione del giudice del lavoro sulle domande relative allo status e al ripristino del rapporto. La società ha proposto due motivi: con il primo, denunciando violazione dell’art. 24 del R.D. n. 267/1942 e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 270/1999, ha sostenuto che anche l’accertamento dell’inefficacia della cessione fosse strumentale alla pretesa economica e dovesse essere attratto alla procedura concorsuale; con il secondo, denunciando violazione degli artt. 2112 e 1406 c.c., ha contestato la nozione di ramo d’azienda applicata e la valutazione secondo cui i lavoratori non appartenevano al ramo ceduto, deducendo che il ramo poteva essere identificato al momento della cessione e che gli interessati, addetti allo staff amministrativo e al marketing, non risultavano inequivocabilmente estranei al settore trasferito. Nel corso del giudizio, la società ha rinunciato ai motivi nei confronti di quattro lavoratori, che hanno accettato la rinuncia; la rinuncia è stata preceduta da una conciliazione sindacale del 13 luglio 2017 intervenuta con alcuni di loro.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo tra la società ricorrente e i quattro lavoratori destinatari della rinuncia accettata, compensando tra loro le spese. Nei confronti degli altri due lavoratori ha rigettato il primo motivo: nelle controversie di lavoro con una società sottoposta a procedura concorsuale, le domande dirette ad accertare l’invalidità o inefficacia della cessione e a ripristinare il rapporto con la cedente appartengono al giudice del lavoro quando tutelano lo status del lavoratore e non costituiscono esclusivamente il presupposto di una pretesa economica da far valere nel concorso. Le conclusioni formulate in primo grado non dimostravano che l’accertamento e il ripristino fossero esclusivamente strumentali alla richiesta di retribuzioni; restava quindi rilevante l’interesse più ampio all’accertamento dello status di dipendente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la questione fattuale della mancata preesistenza del ramo e della sua individuazione al momento della cessione non era stata specificamente affrontata dalla Corte d’appello; spettava alla ricorrente allegare e dimostrare che fosse stata ritualmente dedotta nei gradi di merito e denunciare l’omessa pronuncia, onere non assolto. La sentenza d’appello è dunque rimasta ferma per i due lavoratori. La società è stata condannata, in solido, a rifondere loro le spese, liquidate in euro 6.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 R.D. n. 267/1942
In materia di procedure concorsuali la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalle norme sopra richiamate opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l’accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa, tale da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l’unità e garantire la “par condicio creditorum”.
La competenza funzionale del tribunale fallimentare comprende le controversie il cui accertamento del credito costituisca presupposto di una pretesa verso la massa e debba essere definito all’interno della procedura per assicurare l’unità concorsuale e la par condicio creditorum.
art. 13 D.Lgs. n. 270/1999
Con specifico riferimento alle controversie di lavoro il discrimen tra le sfere di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare è stato individuato nelle rispettive speciali prerogative: del primo, quale giudice del rapporto e del secondo, quale giudice del concorso.
Nell’amministrazione straordinaria, come nel fallimento, la cognizione delle controversie di lavoro si ripartisce distinguendo le questioni sul rapporto e sullo status del lavoratore, affidate al giudice del lavoro, da quelle sui crediti da ammettere al concorso, riservate al giudice della procedura.
art. 2112 c.c.
La specifica questione, implicante accertamento di fatto, della non preesistenza del ramo di azienda ceduto e, quindi, della individuazione, solo all’atto della cessione, delle relative componenti destinate a conferire al complesso ceduto la necessaria autonomia funzionale alla stregua dell’art. 2112 c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito di talchè costituiva onere della parte ricorrente, onere in concreto non assolto, allegare e dimostrarne la avvenuta rituale deduzione nelle fasi del giudizio di merito, della questione e denunziare la omessa pronunzia a riguardo da parte del giudice di appello.
La Corte non decide nel merito se il ramo d’azienda debba essere preesistente o possa essere identificato al momento della cessione: dichiara inammissibile la censura perché la parte non ha dimostrato la rituale deduzione della questione nei giudizi di merito né denunciato l’omessa pronuncia.
art. 1406 c.c.
La Corte dichiara l’estinzione del processo fra Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria e C.D., Co.Fr., Ve.St. e V.M.. Compensa le spese di lite fra le dette parti. Rigetta il ricorso nei confronti di P.G. e S.A..
La norma è indicata dalla ricorrente quale parametro di censura relativo alla cessione dei contratti, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione: il ricorso viene rigettato per gli altri lavoratori e il processo si estingue nei confronti di quelli interessati dalla rinuncia accettata.
art. 390 c.p.c.
Preliminarmente, rilevato che Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria ha depositato atto di rinunzia, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ai motivi di ricorso proposti nei confronti di C.D., Co.Fr., M.S., e V.M. i quali hanno accettato, dichiara la estinzione del processo tra le dette parti.
La rinuncia ai motivi di ricorso, accettata dai controricorrenti interessati, determina l’estinzione del processo limitatamente a tali parti.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L’adesione alla rinunzia dei controricorrenti esclude, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, la condanna alle spese di lite.
Quando la controparte aderisce alla rinuncia, non si procede alla condanna alle spese nei confronti delle parti interessate; nel caso concreto le spese sono state compensate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro riguardanti un datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, il giudice del lavoro conserva la cognizione delle domande di accertamento o costitutive che riguardano l’esistenza, la validità o l’efficacia del rapporto e lo status del lavoratore, nonché del ripristino del rapporto con il cedente; al giudice della procedura compete invece l’accertamento e la qualificazione dei crediti da lavoro ai fini della partecipazione al concorso.
- La domanda relativa allo status e al ripristino del rapporto non è attratta alla cognizione concorsuale per il solo fatto che sia proposta insieme a una domanda di pagamento di retribuzioni: occorre che l’accertamento del rapporto sia esclusivamente strumentale alla soddisfazione di una pretesa economica verso la massa.
- La qualificazione della domanda come non esclusivamente strumentale a una pretesa economica è un accertamento di fatto, sindacabile in Cassazione nei limiti dei vizi della motivazione e della violazione di legge; la mera trascrizione delle conclusioni dell’atto introduttivo non dimostra da sola l’esclusiva strumentalità, dovendosi considerare l’interpretazione complessiva dell’atto.
- Quando si deduce per la prima volta in Cassazione una questione fattuale non specificamente affrontata dal giudice di merito, il ricorrente deve indicare e dimostrare che la questione era stata ritualmente sottoposta nei gradi precedenti e, se del caso, denunciare l’omessa pronuncia; in mancanza, la censura è inammissibile.
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